IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli ufici dirigenziali di livello non generale; Visto il proprio decreto con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta' di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale e' stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Considerata la richiesta dell'interessato volta a ottenere la variazione di detta responsabilita'; Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di detta variazione; Sentiti in merito i portatori di interesse del comparto sementiero, presenti nella riunione del 31 gennaio 2012; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;
Decreta: Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza della sotto elencata varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al nuovo responsabile, a fianco di essa indicato: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2013
Il direttore generale: Cacopardi
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