Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2013
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla societa' Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni CENPI S.c.r.l., in Brescia, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.


IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 199;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.";
Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.";
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l'istanza della societa' CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl del 25/01/2013, prot. n. 13416 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 95/16/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, al n. 22612 del 11/02/2013, con la quale e' rilasciato alla societa' CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl con sede in Via Malta, 12, - 25124 Brescia, e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati o moduli:
- Allegato VI: Esame finale (Modulo F);
- Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)
- Attivita' di verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR 162/99.
2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPR 162/99 citato.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione ha la validita' di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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