Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2012 |
Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la costituzione dell'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, "Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione", dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato che "opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992"; Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 il quale stabilisce, tra l'altro, che: "A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633."; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale dispone che: "Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera."; Considerato che, l'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi."; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 30 il quale dispone, tra l'altro, che: "Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del diritto d'autore."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il consigliere della Corte dei conti, dott. Paolo Peluffo, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Paolo Peluffo, oltre alle funzioni gia' delegate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011, tra l'altro, sono state altresi' delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle relative politiche; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 3 dicembre 2012; Sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori
1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonche' di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attivita' di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono i seguenti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea e che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) ubicazione nel territorio dello Stato italiano della sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione; c) dotazione e mantenimento di un patrimonio netto minimo, comunque denominato, non inferiore a euro diecimila o, entro il limite di euro centoventimila, al cinque per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente; d) sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di inizio dell'attivita', di apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente al trenta per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente; e) organizzazione della gestione dei diritti connessi attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici; f) disponibilita' di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa accessibile ai titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi; g) adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni; h) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - paragrafo 2 del codice civile; 3) la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile; 4) la redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del codice civile; 5) la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione VI-bis - paragrafo 3 del codice civile; 6) il regolamento interno di ripartizione dei diritti; 7) il regolamento interno inerente le modalita' di iscrizione e/o di conferimento del mandato; 8) l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacita' professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista, altresi', l'assenza di cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del codice civile nonche' assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonche' l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 9) la gestione separata, attraverso apposite contabilita' analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonche' degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilita' analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.
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| Art. 2
Requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi
1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonche' di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto, le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attivita' di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute: a) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicita', equita', imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di gestione istaurabili, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti, nonche' alle condizioni, ai costi e alle provigioni poste a carico dei titolari dei diritti; b) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicita', equita', imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre societa' di gestione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti; c) a comunicare periodicamente, e comunque entro l'esercizio successivo a quello della maturazione dei diritti, ai titolari dei diritti l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalita' di determinazione; d) a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche; e) ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento inerente, nelle more della loro ripartizione, le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti; f) a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre i 12 mesi successivi la scadenza dell'anno finanziario in cui e' avvenuta la riscossione; g) ad adottare idonee procedure per la rapida individuazione dei titolari dei diritti; h) ad affidare la revisione legale dei conti a una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; i) a non imporre ai titolari dei diritti alcuna obbligazione che non sia oggettivamente necessaria per la protezione dei loro diritti e dei loro interessi; l) a consentire la comunicazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori attraverso mezzi elettronici.
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| Art. 3 Oneri di comunicazione
1. Le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ai fini della verifica del razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute: a) a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresi' alle suddette amministrazioni pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2; b) a pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati; c) a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonche' l'elenco degli accordi di reciprocita' sottoscritti con imprese che esercitano in altri Paesi l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi; d) a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione; e) a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) tutte le informazioni da queste richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio dell'attivita' e che hanno ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b), c), d), e). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare comunicazione sul proprio sito delle imprese che risultano non essere piu' in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.
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| Art. 4 Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2012
p. il Presidente Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Peluffo
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 1
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