Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2013
Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento di gas naturale liquefatto per le imprese.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato «decreto legislativo n. 164/2000», recante norme per il mercato interno del gas naturale come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 14 recante misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1/2012»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013;
Considerato che con l'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012 e' stato rideterminato il volume di stoccaggio strategico rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalita' disposte dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 1/2012, e che tale capacita', per l'anno contrattuale 2013-2014, e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui si dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che la capacita' di stoccaggio di 500 milioni di metri cubi puo' essere ripartita per i servizi definiti dall'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, nella misura di 50 milioni di metri cubi alle imprese di rigassificazione a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili, tenuto conto della massima variazione giornaliera del programma di rigassificazione, in caso di eventi imprevedibili, relativa al terminale di rigassificazione di maggiore capacita' operante in Italia;
Considerato che, in prima applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, appare maggiormente fattibile destinare la residua capacita' di 450 milioni di metri cubi all'offerta alle imprese industriali di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;
Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto - GNL;

Decreta:

Art. 1
Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, uno spazio di stoccaggio di gas naturale pari a 50 milioni di metri cubi di quello resosi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnato agli utenti del servizio di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili.
2. Per eventi imprevedibili si intendono le casualita', legate all'arrivo, all'attracco o alla discarica della nave gasiera o all'operativita' del terminale che sono conosciute dalle imprese di rigassificazione nel giorno gas e che sono tali da causare una variazione dell'immissione in rete del gas rigassificato nello stesso giorno o fino alla data di comunicazione della fine dell'evento imprevedibile da parte dell'impresa di rigassificazione agli utenti e all'impresa di stoccaggio.
3. Il servizio di cui al comma 1, in erogazione da stoccaggio con gas di proprieta' dell'utente - anche derivante da giacenze relative ad altri contratti di stoccaggio - precedentemente costituito in stoccaggio da parte dell'utente stesso, e' offerto agli utenti delle imprese di rigassificazione di cui al comma 2 a decorrere dalla prima variazione del programma di riconsegna del gas rigassificato, comunicata dall'impresa di rigassificazione agli stessi utenti e all'impresa maggiore di stoccaggio.
4. Il servizio di cui al comma 1 offerto dall'impresa maggiore di stoccaggio, integra quello di rigassificazione fornito dalle imprese di rigassificazione sia per la capacita' allocata in regime regolato, sia per quella allocata in regime di esenzione, in base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorita').
5. In prima applicazione delle disposizioni di legge citate in premessa, la capacita' di stoccaggio di cui al comma 1 e' resa disponibile nell'anno di stoccaggio 2013-2014 dall'impresa maggiore di stoccaggio agli utenti dei servizi di rigassificazione, inclusi gli utenti con contratti di rigassificazione di tipo spot, su richiesta degli stessi, in modo proporzionale alla capacita' di rigassificazione loro allocata, comunicata dall'impresa di rigassificazione all'impresa maggiore di stoccaggio.
6. La capacita' di erogazione giornaliera massima associata allo spazio di stoccaggio di cui al comma 4 e' costante e pari alla capacita' di spazio divisa 150 giorni. Inoltre, l'utente cui sia stato allocato lo spazio di cui al comma 4, ha titolo a programmare, su base interrompibile, un'erogazione ulteriore fino alla variazione del profilo di rigassificazione di competenza come comunicata dall'impresa di rigassificazione. La capacita' di iniezione e' determinata pro-quota rispetto allo spazio conferito e determinata quotidianamente in funzione del grado di riempimento dello spazio di stoccaggio da parte dell'utente.
7. L'Autorita' con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di stoccaggio di cui al presente articolo.
 
Art. 2
Approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1/2012, una capacita' di stoccaggio di gas naturale di 450 milioni di metri cubi di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero alle imprese industriali.
2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da:
a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di metri cubi per cliente, con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;
b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri che in condizioni di reciprocita' ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto;
c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto.
4. Le imprese di rigassificazione entro 5 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto di cui al successivo art. 3, comma 3, e per un periodo di 30 giorni, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato di cui al precedente comma 1, per il periodo fino al 30 settembre.
5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente decreto sia superiore all'offerta di capacita' di rigassificazione, quest'ultima e' attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza degli approvvigionamenti:
a) richiesta di maggiore capacita' di rigassificazione;
b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso le importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. La capacita' di rigassificazione allocata in base alle procedure di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo costante della capacita' erogata come definita nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.
7. L'Autorita' con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono assegnate secondo le modalita' previste per le altre tipologie di servizio di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 1/2012.
2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di importazione, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, nonche' alle imprese industriali.
3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2013

Il Ministro: Passera
 
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