Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2013 |
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della alquota di compartecipazione; Vista la delibera CIPE n. 15 del 20 gennaio 2012 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2011 (Tabella 2); Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1); Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 52,89 per cento per l'anno 2011. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2009. 3. Restano ferme, per il 2011, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Catricala' Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 164
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| Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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