Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 febbraio 2013 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' SpA», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 1183 del 30 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 71 del 26 marzo 2010, con il quale l'organismo "Agroqualita' SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 25 febbraio 2010; Considerato che il "Comitato Promotore per il riconoscimento della DOP del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello" e la Regione Emilia Romagna e Marche non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 25 febbraio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualita' SpA" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualita' SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano", registrata con il Regolamento (CE) n. 1183 del 30 novembre 2009, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
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| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 febbraio 2010. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 21 febbraio 2013
Il direttore generale: La Torre
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