Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2012
Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in particolare l'articolo 7, comma 2.bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Considerato altresi' che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' prevista l'istituzione dell'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 21 che prevede che il Dipartimento della protezione civile si articola in non piu' di sette Uffici ed in non piu' di trentaquattro servizi e si avvale altresi' di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico, di un coordinatore dell'Ufficio stampa, nonche' di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di rideterminare l'articolazione del Dipartimento della protezione civile adeguandone l'organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Decreta:

Art. 1

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri - Segretariato Generale il Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento, e' la struttura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2

Il capo del Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e puo' sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilita' in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo Dipartimento sovrintende alle attivita' di competenza dell'Ufficio V - amministrazione e bilancio nonche' a quelle legate alla gestione stralcio conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2.bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, cosi' come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
 
Art. 3

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:
a) ufficio relazioni istituzionali;
b) ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione;
c) ufficio II - rischi idrogeologici e antropici;
d) ufficio III - rischio sismico e vulcanico;
e) ufficio IV - gestione delle emergenze;
f) ufficio V - amministrazione e bilancio;
g) ufficio VI - risorse umane e strumentali.
2. L'ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile;
b) servizio relazioni internazionali;
c) servizio studi e ricerche.
3. L'ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio volontariato;
b) servizio formazione;
c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile;
d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.
4. L'ufficio II - rischi idrogeologici e antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio centro funzionale centrale - settore idro e settore meteo;
b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
c) servizio rischio ambientale;
d) servizio rischio tecnologico;
e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;
f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza.
5. L'ufficio III - rischio sismico e vulcanico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio pericolosita' e rischio sismico;
b) servizio vulnerabilita', normativa tecnica e interventi di mitigazione;
c) servizio gestione tecnica post-evento;
d) servizio monitoraggio sismico del territorio;
e) servizio rischio vulcanico.
6. L'ufficio IV - gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);
b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed esercitazioni;
c) servizio gestione delle risorse in emergenza;
d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;
e) servizio mobilita' e servizi essenziali;
f) servizio telecomunicazioni in emergenza;
g) servizio coordinamento aereo unificato (COAU).
7. L'ufficio V - amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio politiche contrattuali;
b) servizio affari amministrativi;
c) servizio affari finanziari.
8. L'ufficio VI - risorse umane e strumentali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:
a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) servizio controllo interno;
d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.
9. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, e' preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale non generale;
c) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
d) un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.
e) il seguente servizio di livello dirigenziale non generale:
servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui e' incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante: «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile».
Roma, 7 novembre 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Catricala'

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184
 
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