IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 01 giugno 2005, n. 3437 del 01 giugno 2005, n. 3438 del 01 giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del 30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato, da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, il predetto stato di emergenza; Vista la nota del 27 settembre 2011 con la quale il Prof. Roberto Guercio, Commissario delegato ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736/2009 ha relazionato sulle attivita' in corso di esecuzione, e dalla quale si ricava che le somme residue disponibili sulla contabilita' speciale n. 5257 ammontano ad € 4.762.333,37; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi per il superamento della situazione di criticita' legata alla messa in sicurezza della diga La Spina, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire, d'intesa con la regione Piemonte, il trasferimento delle risorse necessarie, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale al comune di Pralormo (TO); Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le delibere del consiglio comunale di Pralormo rispettivamente n. 28 del 29 settembre 2006, n. 37 del 30 novembre 2006, n. 5 del 29 gennaio 2009, n. 21 del 12 luglio 2012, nonche' il verbale del tavolo di concertazione tenutosi il 4 giugno 2012; Vista la nota del 19 luglio 2012 del Responsabile Unico del Procedimento per la messa in sicurezza della diga La Spina; Viste le note del 20 luglio e del 2 agosto 2012 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota del 22 gennaio 2013 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il comune di Pralormo, e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento delle procedure tecnico- amministrative per la messa in sicurezza della diga La Spina, insistente nel medesimo comune. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Prof. Roberto Guercio, Commissario delegato pro-tempore, provvede entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento a trasferire al Comune di Pralormo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, comprensiva di una ricognizione dei rapporti giuridici pendenti inerente alla gestione commissariale relativa alla diga La Spina. 3. Il medesimo Commissario delegato provvede, per il perfezionamento delle attivita' tecnico-amministrative in corso sulla diga La Spina e non gia' per l'esercizio dell'impianto, a trasferire, su apposito capitolo del bilancio del comune di Pralormo, l'importo di euro 2.263.320,19, disponibile sulla contabilita' speciale n. 5257 al medesimo intestata che residua dal quadro economico dell'intervento, allegato al progetto approvato. 4. Il Sindaco di Pralormo, che opera a titolo gratuito, e' autorizzato a porre in essere gli atti occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle attivita' necessarie per il completamento tecnico amministrativo finalizzato al superamento del contesto critico in rassegna nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 3. 5. Una volta concluse le relative procedure amministrativo-contabili, il Comune di Pralormo nelle more del rilascio della concessione di esercizio della diga La Spina, e' individuato quale ente responsabile della conduzione dell'impianto, nonche' delle conseguenti attivita' in materia di pianificazione e gestione dell'emergenza. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sul capitolo di bilancio del comune di Pralormo allo scopo individuato, il comune puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita' da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Il Sindaco di Pralormo provvede, altresi', ad inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 febbraio 2013
Il capo del dipartimento della protezione civile: Gabrielli
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