Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2013 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 3
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
la Sardegna), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione). - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la
forma di governo della Regione e, specificatamente, le
modalita' di elezione, sulla base dei principi di
rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio
regionale, del Presidente della Regione e dei componenti
della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della
Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di
iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del
referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del
Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo
Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a
suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il
Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio
regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado
di funzionare per l'impossibilita' di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e'
comunicata al Governo ai sensi del primo comma
dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica
puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e'
sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a
referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del
Consiglio regionale.».
 
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