Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 febbraio 2013 |
Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilita' 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva; Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; Visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap); Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del Codice Civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria; Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491 a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Ai medesimi effetti si intendono per: a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di societa' appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali: societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di societa' cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile; d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da societa' di cui alla precedente lettera c), che attribuiscono particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del titolare ai risultati della societa' o di alcuni suoi rami di attivita', inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lettera e), del medesimo codice; e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera d), emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato; f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione: i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, cosi' come individuati nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le finalita' di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, purche' istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorita' pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, purche' istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato decreto ministeriale.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione
1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della proprieta' delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato. A tal fine la residenza e' determinata sulla base della sede legale. L'imposta si applica, altresi', al trasferimento della proprieta' dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto. 2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento della proprieta' di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di investimento a capitale variabile.
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| Art. 3 Trasferimento della proprieta'
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il trasferimento della proprieta' per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intende quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, puo' assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. 2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il trasferimento della proprieta' coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo. 3. Ai fini del comma 491, si considera, altresi', trasferimento della proprieta' di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonche' quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della proprieta' coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. 4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di proprieta' solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento e' effettuato.
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| Art. 4 Valore della transazione
1. Il valore della transazione di cui al comma 491 e' determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario. Al calcolo del saldo netto provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui all'art. 19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto, prioritariamente, in modo separato, degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, e di quelli effettuati al di fuori dei predetti mercati. La base imponibile dell'imposta e' pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti cosi' ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. 2. Per prezzo di acquisto si intende: a) in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisizione del titolo; b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR; c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o strumenti finanziari di cui al comma 492, il valore indicato nel prospetto di emissione; d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR. 3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli articoli 15 e 16. 4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui piu' transazioni tramite diversi intermediari, puo' essere calcolato un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la facolta' di non aderire alla richiesta del contribuente. Il responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo puo' richiedere alla societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In tal caso, la societa' di gestione accentrata comunica all'intermediario responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario del saldo netto e' subordinata all'adesione degli intermediari coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delle informazioni necessarie ai fini del calcolo. 5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile e' determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alla transazione per le operazioni aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base imponibile e' determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) relativo al giorno dell'acquisto.
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| Art. 5 Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprieta' delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
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| Art. 6 Aliquota di imposta
1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e' pari allo 0,2 per cento del valore della transazione ed e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento. 2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e' riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorita' pubblica nazionale. 3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota d'imposta e' pari alla media delle aliquote ponderate per il numero dei titoli acquistati. 4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalita' di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale. 5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di imposta pari allo 0,2 per cento.
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| Art. 7 Ambito oggettivo di applicazione
1. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su: a) strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' di tali strumenti finanziari; b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o piu' titoli di cui al comma 491. 2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per piu' del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi. Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di societa' ed altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
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| Art. 8 Conclusione dell'operazione
1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari. Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta sara' applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3.
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| Art. 9 Valore nozionale
1. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende: 1) per i contratti futures su indici, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base ai quali e' quotato il contratto per il valore assegnato al punto indice; 2) per i contratti futures su azioni, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard; 3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice; 4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard; 5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto per la sottoscrizione del contratto; 6) per i contratti a termine (forward), qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unita' dell'indice cui si riferisce il contratto; qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni moltiplicato per il prezzo a termine; 7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in base al quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione; 8) per i contratti finanziari differenziali, il valore dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i profitti o le perdite del contratto; 9) per i warrants, il numero di warrants acquistati, sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 10) per i covered warrants, il numero di covered warrants acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 11) per i certificates, il numero di certificates acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita; 12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo; 13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titolo in esame. 2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di riferimento variabile, deve essere considerato il valore di riferimento alla data in cui l'operazione e' conclusa. 3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale delle medesime azioni, strumenti e titoli. 4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'art. 7 denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile e' determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi regolamento in Euro; negli altri casi, la base imponibile e' determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) relativo al giorno della conclusione dell'operazione. 5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni di euro.
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| Art. 10 Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta nella misura stabilita dall'art. 11 da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui all'art. 7, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.
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| Art. 11 Misura dell'imposta
1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 e' determinata nella misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed e' ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli strumenti e dei valori mobiliari di cui all'art. 7, tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CE n. 1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network. 2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e' riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.
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| Art. 12 Ambito oggettivo di applicazione
1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'art. 7 da chiunque emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' strumenti di tali finanziari, da chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma 491, indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano ad alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di quelli utilizzati: 1) per lo svolgimento dell'attivita' di market making di cui al comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati all'attivita' di market making come definita all'art. 16, comma 3, lettera a); 2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare le regole di best execution previste dall'art. 21 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti dalla normativa estera; b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo e' calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo. 2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.
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| Art. 13 Applicazione dell'imposta
1. L'imposta e' calcolata giornalmente ed e' dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'art. 12. L'imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento. 2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli rappresentativi nonche' per i valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), il rapporto indicato al comma precedente e' calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per il prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. 3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), il rapporto di cui al comma precedente e' calcolato sulla base del numero dei contratti standard inclusi nei singoli ordini immessi, modificati o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui al comma 1 per il controvalore medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri casi, il controvalore nozionale del contratto standard.
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| Art. 14 Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'articolo precedente.
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| Art. 15 Esclusioni dall'imposta
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai commi 491 e 492, le seguenti operazioni: a) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarita' dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione o donazione; b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; c) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente; d) l'acquisto della proprieta' di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualita' di socio, ovvero costituisca una modalita' di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge; e) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma 491 nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di «buy-sell back» o di «sell-buy back». E' altresi' escluso il trasferimento di proprieta' dei suddetti strumenti nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce la piena proprieta' della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima, allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o di assisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della garanzia. In tali ipotesi, l'imposta si applica qualora il trasferimento della proprieta' divenga definitivo, ovvero nei casi di escussione della garanzia (sia che avvenga per vendita dei titoli o per appropriazione degli stessi), compensazione della garanzia con l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprieta'. Le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari partecipativi, o altri trasferimenti temporanei che non comportano trasferimento di proprieta' sono del pari esclusi dall'applicazione dell'imposta; f) il trasferimento di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle societa' indicate nella lista di cui all'art. 17, anche qualora costituisca una modalita' di regolamento delle operazioni di cui al comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che avvengano al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione; g) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra societa' fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa societa'; h) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarita' dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonche' le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio; i) il trasferimento di proprieta' di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da societa' di cui all'art. 17 del presente decreto. 2. L'imposta non si applica altresi': a) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni; b) agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalita' di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalita' di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non e' in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorita' pubblica nazionale, purche' istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR.
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| Art. 16 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492: a) le operazioni che hanno come controparte: 1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunita' europea dell'energia atomica; 2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti; 3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; 4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere data notizia dei predetti accordi; b) i trasferimenti di proprieta' e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. 2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta non e' dovuta da alcuna delle controparti. 3. Sono altresi' esenti da imposta: a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di supporto agli scambi come definita nell'art. 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonche' dal documento ESMA/2013/158 " Final Report on Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps" del 1° febbraio 2013, a condizione che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attivita' sia stato ammesso dall'autorita' individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8 del predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista dall'art. 17, paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non e' direttamente applicabile il suddetto Regolamento 236/2012, in mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al precedente periodo, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi e' ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalita' che saranno previste con provvedimento del predetto organo; il soggetto richiedente dovra' comunque dimostrare che rispetta i requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento e dalle suddette linee guida; b) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di sostegno alla liquidita' nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorita' dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La disapplicazione dell'imposta e' limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attivita' sopra descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492 ha stipulato un contratto direttamente con la societa' emittente del titolo. 4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione e' riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attivita' di supporto agli scambi e sostegno alla liquidita' ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attivita'; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494, primo periodo. 5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, nonche' alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresi', in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente.
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| Art. 17
Individuazione delle societa' emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro
1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle societa' che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. 2. Le societa' residenti nel territorio dello Stato che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il valore della propria capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione se piu' rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale e' possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo. 3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni anno, la lista delle societa' residenti nel territorio dello Stato ai fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il primo anno di applicazione la lista delle societa' di cui al periodo precedente e' allegata al presente decreto per quanto riguarda le societa' i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato italiano; per le societa' di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste ultime societa' verra' emessa entro il 1° marzo 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio, nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata con riferimento all'ultimo mese disponibile. Qualora la societa' emittente abbia piu' categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme delle categorie.
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| Art. 18 Indeducibilita' dell'imposta
1. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ivi incluse le imposte sostitutive delle medesime, nonche' ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
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| Art. 19 Versamento dell'imposta
1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le societa' fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonche' i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. 2. L'imposta e' versata: a) per i trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' come determinato ai sensi dell'art. 3; b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto come determinato ai sensi dell'art. 8; c) per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato. 3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate all'art. 16. 4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. 5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono avvalersi della Societa' di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal fine, conferiscono alla suddetta Societa' apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali. La Societa' di Gestione Accentrata riceve la provvista dai soggetti di cui al comma 494 e provvede al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione; il versamento relativo alle operazioni del mese di novembre e' effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre e i soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di cui al quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno lavorativo antecedente la predetta data. 6. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquanta euro. 7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. 8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello relativo al versamento dell'imposta, devono essere adempiuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalita' che saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
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| Art. 20 Applicazione delle sanzioni
1. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente. 2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.
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| Art. 21 Applicazione dell'imposta nell'anno 2013
1. L'imposta sul trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti e il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga anche per effetto della conversione di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio. 2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013. 3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, o modificati ovvero ai valori mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013. 4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° luglio 2013. 5. L'imposta di cui al comma 491 e' fissata, per il 2013, nella misura dello 0,22 per cento. L'aliquota e' ridotta allo 0,12 per cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' versata entro il 16 luglio 2013.
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| Art. 22 Rimborsi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di rimborso dell'imposta indebitamente versata anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in maniera univoca, che la medesima operazione e' stata assoggettata all'imposta piu' di una volta. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
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