LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visto l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al comma 1, stabilisce che, tra gli altri, la Consob esercita i poteri ad essa attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea; Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e le relative misure attuative adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari", che ha modificato e integrato alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012; Visti gli Orientamenti per le autorita' competenti e le societa' di gestione di OICVM pubblicati il 18 dicembre 2012 dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 (AESFEM), aventi ad oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM" ed emanati in conformita' all'articolo 16 del citato Regolamento al fine di "istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione"; Considerato che i richiamati Orientamenti riguardano, tra l'altro, talune informazioni da veicolare tramite la documentazione d'offerta relativa ad OICR aperti; Considerato che gli Orientamenti si applicano dal 18 febbraio 2013 e consentono, relativamente agli OICR gia' esistenti a tale data, l'adeguamento della relativa documentazione d'offerta alle disposizioni ivi previste al primo aggiornamento utile o, al piu' tardi, entro 12 mesi dalla data di applicazione degli stessi; Visti gli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti che prevedono, tra l'altro, l'assolvimento entro il mese di febbraio di ciascun anno degli obblighi informativi di aggiornamento e pubblicazione del prospetto relativo agli OICR italiani aperti nonche' dell'obbligo di comunicazione ai partecipanti dei relativi dati periodici aggiornati e delle altre variazioni informative non altrimenti comunicate; Ritenuto che la disciplina transitoria prescritta dagli Orientamenti troverebbe un'applicazione temporale eccessivamente ridotta nell'ordinamento italiano, in virtu' del termine entro cui gli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti devono adempiere agli obblighi previsti dagli indicati articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti; Ritenuto necessario consentire, limitatamente all'anno in corso, una proroga eccezionale di due mesi del termine del 28 febbraio 2013 entro cui e' previsto l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti, per permettere agli offerenti di quote o azioni di OICR italiani aperti, esistenti alla data del 18 febbraio 2013, di disporre di un maggiore lasso temporale per provvedere ai necessari adattamenti della relativa documentazione d'offerta nel rispetto degli Orientamenti dell'AESFEM;
Delibera
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, da ultimo modificato con delibere n. 18210 e n. 18214 del 9 maggio 2012, e' modificato come segue: Nella Parte IV, nell'articolo 154 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Limitatamente all'anno 2013, il termine per l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, e' prorogato sino al 30 aprile 2013, nei casi in cui siano applicabili gli Orientamenti adottati dall'AESFEM il 18 dicembre 2012 e aventi ad oggetto "Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM". Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2013, gli offerenti pubblicano, nel proprio sito internet, un'avvertenza per segnalare che il prospetto e' stato gia' aggiornato in conformita' all'articolo 18, comma 4, nonche' agli Orientamenti adottati dall'AESFEM ovvero, in caso contrario, per segnalare che si avvarranno del periodo di proroga. La medesima avvertenza dovra' essere riportata in un addendum da consegnare gratuitamente all'investitore, unitamente al prospetto, nel caso previsto dall'articolo 17, comma 4.". II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 20 febbraio 2013
Il presidente: Vegas
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