Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2013 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche' abrogazione della direttiva 94/56/CE. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1; Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE; Vista la direttiva 94/56/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifica il codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, recante il regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del regolamento (UE) n. 996/2010, per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 23 del medesimo regolamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di seguito denominato: «regolamento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). (In vigore dal 17 gennaio 2012). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.». - Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295. - La direttiva 94/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. 319. - Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189 (Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2010, n. 267.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 996/2010, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla direttiva 94/56/CE, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2 Destinatari
1. I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita'). (In vigore dal 1° gennaio 1999). Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997.». |
| Art. 3 Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito denominata: «Agenzia», e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste dall'articolo 4 e' disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell'Agenzia.
|
| Art. 4 Violazioni e sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito elencate: a) ai soggetti di cui all'articolo 2 che, avuta conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, si applica la sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro; b) ai soggetti di cui all'articolo 2 che diffondano le informazioni protette di cui all'articolo 14 del regolamento si applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila euro; c) ai soggetti di cui all'articolo 2 che ostacolino l'attivita' dell'Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a ventimila euro; d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro ai soggetti di cui all'articolo 2 che, prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia: 1) modificano lo stato del luogo dell'incidente; 2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente; 3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto; 4) spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto; e) ai soggetti di cui all'articolo 2 che si rifiutino di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro. 2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite ovvero previa autorizzazione dell'autorita' responsabile del luogo dell'incidente, con la consultazione, ove possibile, dell'Agenzia. 3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione puo' essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito internet.
|
| Art. 5 Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 4, mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
|
| Art. 6 Versamento dei proventi
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.
|
| Art. 7 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'Agenzia provvede all'adempimento dei compiti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
|
|
|
|