Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 |
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonche', alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', ed in particolare gli articoli 41 e 43; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; Visto il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009; Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 maggio 2010; Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono state accolte; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno 2010; Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia espressi, rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010; Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica; Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all'utenza la piu' ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita' e contenimento della spesa pubblica»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato: «decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente. 3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e' il seguente: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note al titolo. - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O. - Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. - Il testo dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e' il seguente: «632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.». - La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita') e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. - Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) e' il seguente: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali. 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. 1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; c) all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)". 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007. 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo"; b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse. 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. 8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,". 8-sexies. (Abrogato). 8-septies. (Abrogato). 8-octies. (Abrogato). 8-novies. (Abrogato). 8-decies. (Abrogato). 8-undecies. (Abrogato). 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8-quaterdecies. (Abrogato). 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni; b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 8-septiesdecies. (Abrogato). 8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico". 8-undevicies. (Abrogato). 8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. 8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.». - Il testo del decreto-legge 1° settembre2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2008, n. 204. - Il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1998, n. 120. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'): «Art. 41 (Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo). - 1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti. 2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria. 3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. 4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorita' scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuita' didattica. 5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei relativi curricoli, puo' essere utilizzato dalle autorita' scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilita' didattica del personale scolastico. 6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.». «Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore). - 1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarita' obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali e' decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione. 2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della liberta' per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. 3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 41. 4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto puo' concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalita' di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione e' offerta agli imputati. 5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi. 6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86. - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202. - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. - Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9 (Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146. - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). "1-2 (Omissis). 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3-13 (Omissis).». - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e' stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006. - Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - L'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, reca «Istituzione dei centri territoriali permanenti». |
| Art. 2 Identita' dei Centri
1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). 3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti. 5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni. Note all'art. 2: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato. (Omissis).». |
| Art. 3 Utenza
1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilita', a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'. 3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi', a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete. Note all'art. 3: - Per il dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Assetto didattico
1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b); b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica; c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi' strutturati: a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati: a) il primo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; b) il secondo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. 4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c). 5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo e' cosi' determinato: a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi', la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. 9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso: a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente puo' completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo; d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso. Note all'art. 4: - Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Per il testo dell'art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 5 Assetto organizzativo
1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono cosi' organizzati: a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilita' e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; c) sono progettati per unita' di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilita' e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti; d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. 2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Note all'art. 5: - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Valutazione e certificazione
1. La valutazione e' definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali. 2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti. 3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. 4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto. 5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7. 6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' altresi' previsto il rilascio di apposita certificazione. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli. Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 59 del 2004: «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - (Omissis). 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009: «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.». |
| Art. 7 Organi collegiali dei Centri
1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati: a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo; b) il collegio dei docenti puo' essere articolato in sezioni funzionali alla specificita' dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva e' sostituita con la rappresentanza degli studenti; d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri. 2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note all'art. 7: - Per i riferimenti al «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: «Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. 3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.». |
| Art. 8 Gestione amministrativo-contabile
1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni. 2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti. Note all'art. 8: - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006: «Art. 1. - (Omissis). 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.». |
| Art. 9 Dotazioni organiche
1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c). 2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime. 6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento. Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Istituzione dei centri territoriali permanenti): «Art. 4 (Organico funzionale e integrato). - 1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri. 2. L'organico di base previsto per ogni Centro e' costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare. 3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di base e' indicativamente la seguente: tre docenti di scuola elementare; due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia); un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali); un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera); un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica); preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico. 4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base. 5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potra' assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificita' lavorative, della dislocazione sul territorio delle attivita' e delle fasce orarie di erogazione del servizio. 6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo. 7. Ferma restando la titolarita' distrettuale, il personale ATA sara' assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici. 8. L'organico cosi' assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonche' del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro. 9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realta' dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio. 10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attivita' determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sara' utilizzato secondo le modalita' indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attivita' rivolte agli adulti. 11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attivita', le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.». - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Monitoraggio e valutazione di sistema
1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. 2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. 3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.
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| Art. 11 Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali
1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014. 3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013. 4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico. 8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9. 9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. 10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164
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