Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonche', alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', ed in particolare gli articoli 41 e 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009;
Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 maggio 2010;
Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono state accolte;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia espressi, rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010;
Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica;
Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all'utenza la piu' ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita' e contenimento della spesa pubblica»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato: «decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.
3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6.
Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e' il
seguente:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
"Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in
tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal
presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti
locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di
ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e
gli enti locali competenti non adempiano alla predetta
diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina
un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da
tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti
locali.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, si vedano le note al titolo.
- Il «Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
S.O.
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n.
103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
del medesimo decreto legislativo.».
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita') e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007,
n. 10.
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) e'
il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le
parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 e'
sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico
si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n.
226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli
articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, "poli
tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici
superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I "poli" sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
"poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-quater)"
sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole:
"costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti:
"dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente
le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono
sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo";
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico"
fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo
tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma
2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento
agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1, comma
224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio
previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di
favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il
risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime
giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono
inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la
sede di lavoro,".
8-sexies. (Abrogato).
8-septies. (Abrogato).
8-octies. (Abrogato).
8-novies. (Abrogato).
8-decies. (Abrogato).
8-undecies. (Abrogato).
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi
da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la
nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies. (Abrogato).
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiesdecies. (Abrogato).
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico".
8-undevicies. (Abrogato).
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Il testo del decreto-legge 1° settembre2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2008, n. 204.
- Il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n.
155.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 1998, n. 157 (Regolamento recante norme di
attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti
scolastici di istruzione secondaria superiore) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1998, n. 120.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 (Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 41 (Corsi di istruzione a livello della scuola
d'obbligo). - 1. Il Ministero della pubblica istruzione,
previe opportune intese con il Ministero della giustizia,
impartisce direttive agli organi periferici della pubblica
istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della
scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43,
comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria nei
corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo
svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si
attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa
fra i Ministeri predetti.
2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale,
sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate
dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti
scolastici, concerta con il provveditore regionale
dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il
tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da
istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei
corsi sono curati dai competenti organi
dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli
istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data
adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello
svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la piu'
ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di
svolgimento dei corsi siano compatibili con la
partecipazione di persone gia' impegnate in attivita'
lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri
istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attivita'
scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento,
e qualunque intervento che possa interrompere la
partecipazione a tali attivita'. Le direzioni, quando
ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o
internati che frequentano i corsi, acquisiscono in
proposito il parere degli operatori dell'osservazione e
trattamento e quello delle autorita' scolastiche, pareri
che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa
agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il
trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in un istituto che assicuri alla persona trasferita la
continuita' didattica.
5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attivita'
integrative dei relativi curricoli, puo' essere utilizzato
dalle autorita' scolastiche, d'intesa con le direzioni
degli istituti, il contributo volontario di persone
qualificate, le quali operano sotto la responsabilita'
didattica del personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una
commissione didattica, con compiti consultivi e
propositivi, della quale fanno parte il direttore
dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area
trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale
di istruzione.».
«Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore). -
1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi
della scolarita' obbligatoria prevista dalle vigenti
disposizioni, sono organizzati, su richiesta
dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della
pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali
di scuole del predetto livello in determinati istituti
penitenziari. La dislocazione di tali succursali e' decisa
con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa
di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di
almeno una delle succursali predette in ogni regione.
2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che
manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi
e che debbano permanere in esecuzione della misura
privativa della liberta' per un periodo di tempo non
inferiore ad un anno scolastico.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5
e 6 dell'art. 41.
4. Per agevolare i condannati e gli internati che non
siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la
direzione dell'istituto puo' concordare con un vicino
istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalita' di
organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli
esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei
corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine
possono essere utilizzate anche persone dotate della
necessaria qualificazione professionale. Analoga
agevolazione e' offerta agli imputati.
5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche
per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere gli
esami previsti per i vari corsi.
6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo
svolgimento dei corsi di studio con quello della attivita'
di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i
condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi,
previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati
dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di
cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro
richiesta.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
agosto 2009, n. 191.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010,
n. 137, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 2008, n. 86.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione,
ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2007, n. 202.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei
corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9
(Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle
competenze acquisite dagli studenti al termine
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2010, n.
146.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo).
"1-2 (Omissis).
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3-13 (Omissis).».
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e'
stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
del 30 dicembre 2006.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (2008/C 111/01) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, si veda nella nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse.
- L'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29
luglio 1997, n. 455, reca «Istituzione dei centri
territoriali permanenti».
 
Art. 2
Identita' dei Centri

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.
4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti.
5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
della scuola non devono superare la consistenza delle
relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'art. 64 citato.
(Omissis).».
 
Art. 3
Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilita', a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'.
3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi', a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.
Note all'art. 3:
- Per il dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Assetto didattico

1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi', la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente puo' completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
Note all'art. 4:
- Per il testo del citato decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, si veda nella nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 19, comma 7, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note all'art.
2.
 
Art. 5
Assetto organizzativo

1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono cosi' organizzati:
a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilita' e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
c) sono progettati per unita' di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilita' e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;
d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.
2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.
Note all'art. 5:
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 89 del 2009, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 89 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6
Valutazione e certificazione

1. La valutazione e' definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.
2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.
3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.
4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.
5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.
6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' altresi' previsto il rilascio di apposita certificazione.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del
citato decreto legislativo n. 59 del 2004:
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - (Omissis).
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel
primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
primaria e, relativamente al termine della scuola
secondaria di primo grado, accompagnate anche da
valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione
vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini
del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, gia'
individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento
dei crediti formativi e delle competenze in esito ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, e'
definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i
diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate
anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
(INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni
relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».
 
Art. 7
Organi collegiali dei Centri

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:
a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
b) il collegio dei docenti puo' essere articolato in sezioni funzionali alla specificita' dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva e' sostituita con la rappresentanza degli studenti;
d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.
2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al «Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297», si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei
docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto
scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del
servizio dei docenti.
2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore
didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4
docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali
membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia
sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei
docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha
luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del
direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro
del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in
tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono
attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del
comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita
altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in
materia di anno di formazione del personale docente del
circolo o istituto e di riabilitazione del personale
docente.».
 
Art. 8
Gestione amministrativo-contabile

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.
2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.
Note all'art. 8:
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n.
57, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della
citata legge n. 296 del 2006:
«Art. 1. - (Omissis).
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni.».
 
Art. 9
Dotazioni organiche

1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c).
2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455
(Istituzione dei centri territoriali permanenti):
«Art. 4 (Organico funzionale e integrato). - 1. Il
Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli
organici, assegna l'organico funzionale ai Centri
territoriali, su proposta del Comitato Provinciale
formulata a seguito della presentazione del piano di
previsione da parte dei coordinatori dei Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro e'
costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola
secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla
scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la
tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di
base e' indicativamente la seguente:
tre docenti di scuola elementare;
due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano,
storia ed educazione civica, geografia);
un docente di scuola media classe 59/A (Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
un docente di scuola media classe 45/A (Lingua
straniera);
un docente di scuola media classe 33/A (Educazione
tecnica);
preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti
all'operatore tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli
indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di
ulteriore organico di base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse
disponibili, potra' assegnare altri docenti - anche per
frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti
presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di
utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del
lavoro, delle specificita' lavorative, della dislocazione
sul territorio delle attivita' e delle fasce orarie di
erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di
handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro
normativo.
7. Ferma restando la titolarita' distrettuale, il
personale ATA sara' assegnato dal coordinatore del Centro
alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi
stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale
e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale
ordinanza sugli organici.
8. L'organico cosi' assegnato viene integrato dal
personale che opera presso il distretto scolastico (nel
caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede
del distretto scolastico) nonche' del personale messo a
disposizione del Centro in base alle intese, alle
convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti
pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del
piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di
fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30
settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che
evidenzia la consistenza delle richieste di accesso
presenti a quella data e dei flussi previsti in corso
d'anno, in relazione alla realta' dell'utenza e ai bisogni
specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori
ai parametri minimi per il funzionamento delle attivita'
determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo
art. 10, il personale sara' utilizzato secondo le modalita'
indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata,
prioritariamente su attivita' rivolte agli adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione
delle effettive esigenze e per l'avvio delle attivita', le
operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A.
assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte
successivamente a quelle del restante personale.».
- Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge n. 112
del 2008, si veda nella nota al titolo.
- Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 10
Monitoraggio e valutazione di sistema

1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.
3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.
 
Art. 11
Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.
3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.
4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.
9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.
10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164
 
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