IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il predetto stato emergenziale e' stato prorogato fino al 30 novembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Presidente della regione Toscana del 2 ottobre 2012 e del 28 dicembre 2012; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Toscana e' individuata, a partire dal 1° dicembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi in conseguenza delle avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data del 30 novembre 2012. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale. 4. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse finanziarie di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010. Il predetto Dirigente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2013
Il capo del Dipartimento della protezione civile Gabrielli
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