Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2013, n. 17
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11004 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 novembre 2012;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale abbia carattere internazionale, ovvero possa riguardare casi concreti di diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata della stessa, sulla considerazione che l'attitudine del candidato a svolgere l'attivita' diplomatica deve essere accertata attraverso valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla capacita' di analisi e di logicita' del ragionamento, per la cui dimostrazione si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e che la conoscenza del diritto internazionale costituisce oggetto della prova di concorso;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora.
3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 e' determinato da apposita disposizione del bando di concorso.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.».
2. All'articolo 14, comma 4, le parole «e di un'ora per la relazione sintetica» sono soppresse.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 gennaio 2013

p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013 Registro n. 2, foglio n. 75
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 aprile 2008, n. 72 (Regolamento recante la disciplina per
il concorso di accesso alla carriera diplomatica) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88.
- Il testo dell'articolo 99-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e'
il seguente:
«Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.
I requisiti per la partecipazione al concorso di
ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita'
di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione
della commissione giudicatrice sono stabiliti con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai
requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse
almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento
del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli
universitari post-laurea e di master universitari di primo
e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a livello di
funzionario gia' svolta presso organizzazioni
internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le
conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento
dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la
capacita' dei candidati di affrontare l'attivita'
diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del
Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o
nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati
interni, sono conferiti agli idonei.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185,
Supplemento Ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
Ordinario.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 8 e 14, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008,
n. 72, e' il seguente:
«Art. 8. (Prova attitudinale) - 1. La prova
attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con
particolare riferimento alle capacita' di analisi, di
sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento
alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in un questionario
psico-attitudinale a risposta multipla, nonche' in una
relazione sintetica su un caso concreto di carattere
internazionale, da redigersi in lingua italiana,
eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in
lingua inglese, fornita al riguardo.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al
successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nella
prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande
incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano
riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.».
«Art. 14. (Modalita' e calendario delle prove)
(Omissis).
4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di
un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora
per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8,
comma 2.».
 
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