Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 febbraio 2013, n. 15 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
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| Accordo Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio; Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici; Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983; Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese; Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18; Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino; Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino; Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario; Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Universita' dell'altro Stato; Consapevoli delle affinita' tra i due Stati, della comune storia, della contiguita' territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinita' tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.
Art. 1. Ambito di validita'
Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Universita', Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B. Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorita' dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche. Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.
Art. 2. Uso della qualifica accademica
Nel presente Accordo l'espressione «titolo» indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria e' autorizzata a rilasciare nel proprio Paese. L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico. L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.
Art. 3. Individuazione di titoli di livello corrispondente
Per l'accesso ai corsi di livello successivo, e' riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.
Repubblica Repubblica di italiana San Marino Livelli Livelli 1° Livello 1° Livello Laurea Laurea 2° Livello Laurea Magistrale 2° Livello Diploma di Laurea ex lege Laurea n. 341/1990 (durata del corso da 4 a Magistrale 6 anni secondo le discipline) 3° Livello 3° Livello Dottorato di Ricerca (durata minima Dottorato di 3 anni) Ricerca
Art. 4. Riconoscimento di periodi di studio e di esami
Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneita' al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.
Art. 5. Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami
Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente. Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza. Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati gia' superati nell'Istituzione universitaria di origine.
Art. 6.
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo
La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che puo' richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.
Art. 7. Uso del titolo accademico
Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti e' autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale e' stato conferito. L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.
Art. 8. Convenzioni interuniversitarie
Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validita' in entrambi i Paesi.
Art. 9. Corretta interpretazione
La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo e' assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.
Art. 10. Periodo di validita' ed entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne. Il presente Accordo ha validita' per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Marini
Per il Governo della Repubblica di San Marino Il Segretario di Stato per l'istruzione e la cultura, universita' e politiche giovanili Morri
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| Allegato A
UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI
Universita' Politecnica delle Marche ANCONA Universita' degli Studi «Aldo Moro» di BARI Politecnico di BARI Universita' degli Studi del Sannio BENEVENTO Universita' degli Studi di BERGAMO Universita' degli Studi di BOLOGNA Universita' degli Studi di BRESCIA Universita' degli Studi di CAGLIARI Universita' degli Studi di CAMERINO Universita' degli Studi del Molise CAMPOBASSO Universita' degli Studi di CASSINO Universita' degli Studi di CATANIA Universita' degli Studi «Magna Græcia» di CATANZARO Universita' degli Studi «G. D'Annunzio» CHIETI-PESCARA Universita' degli Studi della Calabria COSENZA Universita' degli Studi di FERRARA Universita' degli Studi di FIRENZE Universita' degli Studi di FOGGIA Universita' degli Studi di GENOVA Universita' degli Studi di L'AQUILA Universita' degli Studi del Salento LECCE Universita' degli Studi di MACERATA Universita' degli Studi di MESSINA Universita' Statale di MILANO Universita' degli Studi Bicocca di MILANO Politecnico di MILANO Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia MODENA Universita' degli Studi «Federico II» di NAPOLI Seconda Universita' degli Studi di NAPOLI Universita' degli Studi «Parthenope» NAPOLI Universita' l'«Orientale» di NAPOLI Universita' degli Studi di PADOVA Universita' degli Studi di PALERMO Universita' degli Studi di PARMA Universita' degli Studi di PAVIA Universita' degli Studi di PERUGIA Universita' per stranieri di PERUGIA Universita' degli Studi di PISA Universita' della Basilicata POTENZA Universita' degli Studi «Mediterranea» di REGGIO CALABRIA Universita' degli Studi «La Sapienza» ROMA Universita' degli Studi «Tor Vergata» ROMA Universita' degli Studi «Roma TRE» ROMA Universita' degli Studi di Roma «Foro Italico» ROMA Universita' degli Studi di SALERNO Universita' degli Studi di SASSARI Universita' degli Studi di SIENA Universita' per stranieri di SIENA Universita' degli Studi di TERAMO Universita' degli Studi di TORINO Politecnico di TORINO Universita' degli Studi di TRENTO Universita' degli Studi di TRIESTE Universita' degli Studi di UDINE Universita' degli Studi «Carlo Bo» di URBINO Universita' dell'Insubria VARESE Universita' degli Studi «Ca' Foscari» VENEZIA Universita' IUAV di VENEZIA Universita' del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» VERCELLI Universita' degli Studi di VERONA Universita' degli Studi della Tuscia VITERBO
UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI
«Guglielmo Marconi» ROMA «TEL.M.A.» ROMA «Leonardo da Vinci» TORREVECCHIA TEATINA (CH) «Uninettuno» ROMA «Italian University Line» FIRENZE «e-Campus» NOVEDRATE(COMO) Giustino Fortunato BENEVENTO «Pegaso» NAPOLI «Universita' Telematica San Raffaele Roma» ROMA (cambio di denominazione della UNITEL - Milano) «Universitas Mercatorum» ROMA «Universita' delle scienze umane» (UNISU) «N. Cusano» ROMA UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta AOSTA Libera Universita' Mediterranea «Jean Monnet» CASAMASSIMA (BA) Libera Universita' di BOLZANO Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC) CASTELLANZA (VA) Universita' Cattolica del Sacro Cuore MILANO Universita' Luigi Bocconi MILANO Universita' Vita-Salute San Raffaele MILANO Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM MILANO Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) «G. Carli» ROMA Libera Universita' «Maria SS. Assunta» LUMSA ROMA Libera Universita' «Campus bio-medico» ROMA Libera Universita' degli Studi «San Pio V» ROMA Libera Universita' della Sicilia Centrale «Kore» ENNA Universita' degli Studi Europea ROMA Universita' degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN) Universita' per Stranieri «Dante Alighieri» REGGIO CALABRIA Aggiornato maggio 2011
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| Allegato B
Universita' degli Studi della Repubblica di San Marino SAN MARINO
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| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
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| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
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