Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 |
Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che istituisce un'apposita sezione per gli iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di tale tipo in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta; Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa, la definizione delle modalita' di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalita' di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei revisori legali «inattivi»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di potenziamento ed estensione dei servizi telematici; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che in data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012; Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La direttiva del 17 maggio 2006, n. 43, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 8 (Sezione del Registro per i revisori inattivi). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le societa' di revisione legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. 2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalita' definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. 3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'art. 5 e non sono soggetti al controllo della qualita' di cui all'art. 20, ne' al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). - (In vigore dal 7 aprile 2012). 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate"; 3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA."; b) all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile.". 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art. 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa. 7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. 8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 9. 10. All'art. 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.". 11. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 13-bis. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento". 13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-quater. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. 13-sexies. All'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.". 13-septies. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: "tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito"». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1: - Per il riferimento al testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei revisori legali
1. E' istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora in poi denominata «Sezione inattivi». Note all'art. 2: - Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Iscrizione nella Sezione inattivi
1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi: a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi. 2. Sono altresi' iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attivita' di cui al precedente comma 1 lettera b). Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 1 (Definizioni). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "affiliata di una societa' di revisione legale": un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) "enti di interesse pubblico": le societa' individuate ai sensi dell'art. 16; d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1; h) "relazione di revisione legale": il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) "responsabile della revisione": 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) "rete": la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) "revisione legale": la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea; p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) "societa' di revisione legale": una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) "TUIF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 42 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: «2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio». |
| Art. 4 Prima iscrizione del revisore
1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e' esonerato da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi. Note all'art. 4: - Per il riferimento al testo del comma 1, lettera q) dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 5 (Formazione continua). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta presso societa' o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob». |
| Art. 5 Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b), dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi. 2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi. 3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro». |
| Art. 6 Formazione del revisore inattivo
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di revisore legale. 2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo e' stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Note all'art. 6: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 7
Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella Sezione inattivi
1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalita' telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore. 2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformita' a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi e' esonerato dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di effetti. Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE». - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 8 Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi e' tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati: a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) al controllo della qualita', di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualita'. Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio». - Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 20 (Controllo della qualita'). - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni sei anni. 2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni tre anni. 3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di controllo della qualita'. 4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo. 5. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26. 8. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 9. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE». |
| Art. 9 Rinvio alle norme in materia di formazione continua
1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Note all'art. 9: - Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 10 Comunicazioni
1. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi atti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 gennaio 2013
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro della giustizia Severino Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 291
|
|
|
|