Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16
Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che istituisce un'apposita sezione per gli iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di tale tipo in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa, la definizione delle modalita' di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalita' di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei revisori legali «inattivi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di potenziamento ed estensione dei servizi telematici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che in data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva del 17 maggio 2006, n. 43, del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 8 (Sezione del Registro per i revisori inattivi).
- (In vigore dal 7 aprile 2010).
1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al
soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi
di revisione legale assunti. Le societa' di revisione
legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il
responsabile della revisione e i revisori legali che hanno
collaborato al suo svolgimento.
2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono
iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che
abbiano volontariamente preso parte ai programmi di
aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 1,
possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo
dopo la partecipazione a un corso di formazione e
aggiornamento, secondo le modalita' definite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.
3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai
sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi
in materia di formazione continua di cui all'art. 5 e non
sono soggetti al controllo della qualita' di cui all'art.
20, ne' al pagamento dei contributi finalizzati alla
copertura dei relativi costi».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
(In vigore dal 7 aprile 2012).
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'art. 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle
imposte" sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte" sono
sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso
di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante
dalla dichiarazione annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla
dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36"
sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.";
b) all'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: "La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art.
149-bis del codice di procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art.
3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono
prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a
quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel
mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta
degli interessati il cui reddito di pensione non superi
18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'art. 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole
"decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono
inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti dell'art.
19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda
relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per
conto degli enti locali possono richiedere i dati e le
notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei
ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine
puo' accedere al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
11. All'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,
limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e
il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli
accertamenti notificati successivamente alla data del 1°
gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro
all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione
politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze
di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in
misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al
98,5 per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis
dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e
13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell'art. 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.".
13-septies. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente:
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito"».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle
note alle premesse.
 
Art. 2

Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei
revisori legali

1. E' istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora in poi denominata «Sezione inattivi».
Note all'art. 2:
- Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 8
del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Iscrizione nella Sezione inattivi

1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.
2. Sono altresi' iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attivita' di cui al precedente comma 1 lettera b). Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 1 (Definizioni). - (In vigore dal 7 aprile 2010).
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "affiliata di una societa' di revisione legale":
un ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) "enti di interesse pubblico": le societa'
individuate ai sensi dell'art. 16;
d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua
la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di
una societa' avente sede in un Paese terzo;
e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il
registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le
societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell'art.
2, comma 1;
h) "relazione di revisione legale": il documento
contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto
cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e'
firmato dal responsabile della revisione;
i) "responsabile della revisione":
1) il revisore legale cui e' stato conferito
l'incarico;
2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile
dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato
conferito ad una societa' di revisione legale;
l) "rete": la struttura alla quale appartengono un
revisore legale o una societa' di revisione legale, che e'
finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la
condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una
proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide
prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la
stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte
rilevante delle risorse professionali;
m) "revisione legale": la revisione dei conti annuali
o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso
in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato
membro;
o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica
che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati di una societa' avente sede in un Paese non
appartenente all'Unione europea;
p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
q) "societa' di revisione legale": una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta
nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la
revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) "TUIF": il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 42 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i
revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa
sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della
Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e'
contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti
della Commissione, nonche' la composizione e i relativi
compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio».
 
Art. 4
Prima iscrizione del revisore

1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e' esonerato da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al testo del comma 1, lettera q)
dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010,
si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 5 (Formazione continua). - (In vigore dal 7
aprile 2010).
1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel
registro del tirocinio prendono parte a programmi di
aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento
e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle
capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le
modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta
presso societa' o enti dotati di un'adeguata struttura
organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob».
 
Art. 5
Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b), dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
«7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
di attuazione del presente articolo definendo in
particolare il contenuto, le modalita' e i termini di
trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
parte degli iscritti nel Registro».
 
Art. 6
Formazione del revisore inattivo

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di revisore legale.
2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo e' stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda
nelle note all'art. 4.
 
Art. 7

Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella
Sezione inattivi

1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalita' telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore.
2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformita' a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi e' esonerato dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di effetti.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - (In vigore
dal 7 aprile 2010).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte
l'anno un esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE».
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda
nelle note all'art. 4.
 
Art. 8
Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi e' tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati:
a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) al controllo della qualita', di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualita'.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
«8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
definiti annualmente l'entita' dei contributi, commisurati
al mero costo del servizio reso, nonche' la ripartizione
degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui
costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita'
svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e'
commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi
realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire
l'integrale copertura del costo del servizio».
- Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 , si veda nelle note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 20 (Controllo della qualita'). - (In vigore dal 7
aprile 2010).
1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la
revisione legale su enti di interesse pubblico sono
soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni sei
anni.
2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione
legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un
controllo della qualita' almeno ogni tre anni.
3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone
fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza
professionale in materia di revisione dei conti e di
informativa finanziaria e di bilancio, nonche' di una
formazione specifica in materia di controllo della
qualita'.
4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a
ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in
base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni
conflitto di interesse tra le persone incaricate del
controllo e il revisore legale o la societa' di revisione
legale oggetto del controllo.
5. Il controllo della qualita', basato su una verifica
adeguata dei documenti di revisione selezionati, include
una valutazione della conformita' ai principi di revisione
e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita'
e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per
la revisione, nonche' del sistema interno di controllo
della qualita' nella societa' di revisione legale.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualita'
redigono una relazione contenente la descrizione degli
esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al
revisore legale o alla societa' di revisione legale di
effettuare specifici interventi, con l'indicazione del
termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
provvedono a effettuare gli interventi indicati nella
relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa
definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva
effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia
e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva
competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli
articoli 24 e 26.
8. Con riferimento al controllo di qualita' sui
soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio
provvedimento disposizioni di attuazione del presente
articolo, definendo in particolare i criteri per lo
svolgimento del controllo della qualita', per la selezione
delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e
per la redazione della relazione di cui al comma 6.
9. Con riferimento al controllo di qualita' sui
soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento
disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo
in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo
della qualita', per la selezione delle persone fisiche
incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della
relazione di cui al comma 6.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, da' attuazione con regolamento, alle misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE».
 
Art. 9
Rinvio alle norme in materia di formazione continua

1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Note all'art. 9:
- Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note
all'art. 4.
 
Art. 10
Comunicazioni

1. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi atti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro della giustizia
Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 291
 
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