Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Individuazione delle modalita' di deduzione delle erogazioni liberali effettuate a favore della Chiesa apostolica in Italia.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 2012, n. 128, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, della citata legge n. 128 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 effettuate a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonche' degli enti ed opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
Visto il comma 3 del medesimo art. 24 della citata legge n. 128 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalita' per la deduzione di cui al comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia;
Considerate le risultanze della riunione tenutasi in data 18 ottobre 2012 con i rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia

Decreta:

Art. 1

Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore
della Chiesa apostolica in Italia

1. Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonche' degli enti e opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, contenente la causale dell'erogazione liberale;
b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;
c) in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome della Chiesa apostolica in Italia su appositi stampati predisposti e numerati da detta Chiesa e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. La quietanza puo' essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Chiesa apostolica in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla Chiesa medesima.
2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.
Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: Grilli
 
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