Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 dicembre 2012 |
Attuazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttila 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; Preso atto che la sostanza attiva carbonato di didecildimetilammonio, non immessa in commercio alla data del 14 maggio 2000, non risulta iscritta nell'allegato I del predetto regolamento (CE) n. 1451/2007 ed e', pertanto, da considerare quale sostanza attiva nuova come principio attivo di un prodotto biocida; Vista la direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva; Considerato che la data di iscrizione del carbonato di didecildimetilammonio, per il tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», e' il 1° febbraio 2013 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il carbonato di didecildirnetilammonio, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni; Ritenuto di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, aventi come sostanza attiva il carbonato di didecildimetilammonio; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
Decreta:
Art. 1
1. In applicazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012 il carbonato di didecildimetilammonio e' qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/22/UE ha iscritto la sostanza carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I della predetta direttiva 98/8/CE. 3. A decorrere dal 1° febbraio 2013 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, contenenti il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del predetto decreto legislativo.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 12 dicembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 146
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