Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 dicembre 2012 |
Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri; Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto; Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto dei Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge il febbraio 1971, n. 282, che integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939 consente ai Ministri della sanita' e della Marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto; Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni; Vista la direttive 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni; Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2012; Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2012; Considerata la necessita' di procedere ad un ulteriore approfondimento della questione alla luce di ulteriori osservazioni dalle associazioni di settore;
Decretano: Articolo unico
Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2012
Il Direttore generale della prevenzione Ruocco
Il Direttore generale del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 207
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