Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
DECRETO 4 dicembre 2012 |
Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita'. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI con delega alle pari opportunita'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante, all'art. 12, comma 20, «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» che dispone la data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e il definitivo trasferimento delle attivita' svolte dagli organismi stessi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunita' e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» e in particolare l'art. 7 in materia di copertura finanziaria; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunita' «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita', dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102, di riordino della Commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta Commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunita'; Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunita' e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il Quadro Strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma Operativo Nazionale «Governance e Assistenza tecnica FESR», il Programma Operativo Nazionale «Governance e azioni di Sistema FSE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale la prof.ssa Elsa Fornero e' stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante «Delega di funzioni in materia pari opportunita' al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero»; Ritenuta la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita' in attuazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunita', di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
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| Art. 2
Funzioni
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio del 1° ottobre 2012 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. 2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro delegato alle pari opportunita', il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro delegato alle pari opportunita', al supporto all'attivita' degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.
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| Art. 3
Ministro delegato alle pari opportunita'
1. Il Ministro delegato alle pari opportunita', di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 5. Il Ministro, nella materie di propria competenza, puo' costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
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| Art. 4
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il Capo del Dipartimento coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, la definizione di un piano di comunicazione annuale elaborato sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli Uffici relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, nonche' le attivita' finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parita' di trattamento e pari opportunita' nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. 3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento e' istituita, anche ai fini dei commi 1 e 2, una Cabina di regia per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' di programmazione strategica degli interventi relativi a piani e progetti rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonche' per la verifica della rispondenza e progressivo allineamento della medesima programmazione agli orientamenti governativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progetti pilota rivolti a favore della amministrazioni nazionali e locali. 4. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera la Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita'. 5. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria tecnica per la gestione delle iniziative di cui al comma 2 e da una segreteria per il disbrigo degli altri affari di propria competenza.
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| Art. 5
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro Servizi di livello dirigenziale non generale. 2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; b) Ufficio per gli interventi in materia di parita' e pari opportunita'; c) Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica. 3. Gli Uffici di cui al comma 2, lettere a) e b) sono dotati di un Servizio di livello dirigenziale non generale, mentre l'Ufficio di cui al comma 2, lettera c) e' dotato di due Servizi di livello dirigenziale non generale. 4. Presso il Dipartimento operano gli organismi collegiali citati nel presente decreto nonche' ogni altro organismo funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali.
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| Art. 6 Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale
1. L'Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale, nelle materie di competenza del Dipartimento e in raccordo con gli altri Uffici competenti, cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione Europea; adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE. Provvede agli affari generali e del personale, alla gestione del bilancio e alla relativa attivita' amministrativo-contabile. Cura le iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonche' quelle per il contrasto ai fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' alla promozione, coordinamento e gestione delle attivita' conseguenti; coordina le attivita' redazionali per la gestione del sito internet del Dipartimento. 2. Presso l'Ufficio operano le segreterie tecniche dei seguenti organismi: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; Commissione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. 3. L'Ufficio si articola in un Servizio: «Servizio per gli Affari generali e sociali»: predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attivita' istituzionali del Centro di responsabilita'; gestione degli affari generali; predisposizione degli adempimenti e dei provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento, compresa la liquidazione dei trattamenti di missione anche dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica; gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le tematiche della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; gestione delle iniziative in materia di prevenzione, assistenza, tutela di minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; iniziative per il contrasto dei fenomeni della pedofilia e pornografia minorile; cura del sito internet; realizzazione di attivita' di studio, ricerca e sperimentazione nonche' di indagini a carattere conoscitivo sui fenomeni sociali di competenza dell'Ufficio.
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| Art. 7 Ufficio per gli interventi in materia di parita' e pari opportunita'
1. L'Ufficio per gli interventi in materia di parita' e pari opportunita' provvede alla programmazione, progettazione e gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parita' e pari opportunita' a livello nazionale; cura l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle relative attivita' conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione; garantisce il coordinamento degli organismi di parita' operanti a livello nazionale e il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; provvede all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; cura l'istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza del Dipartimento; promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale in ambito internazionale e nazionale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extra europei e con gli organismi internazionali; cura le attivita' gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art.8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 2. Presso l'Ufficio opera la segreteria tecnica della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' la segreteria per il monitoraggio e la vigilanza degli adempimenti in materia di parita' di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le societa' a controllo pubblico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del ... (esame definitivo CM 26 ottobre 2012 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) adottato in attuazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e gli eventuali organismi previsti in funzione dell'implementazione delle relative disposizioni. 3. L'Ufficio si articola in un Servizio: «Servizio per le pari opportunita' e gli interventi strategici»: programmazione e gestione delle iniziative, attivita' di conoscenza, verifica e controllo, formazione ed informazione in materia di parita' e di pari opportunita' a livello nazionale; attivita' di studio ed elaborazione progettuale sulle problematiche di parita' e di pari opportunita'; promozione, analisi, controllo e sostegno della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso; coordinamento degli adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; monitoraggio ed attuazione delle misure per attuare la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute in merito a casi di violazione del principio della parita' di trattamento fra uomini e donne; formulazione di pareri, consulenze ed osservazioni in materia di discriminazione di genere; cura delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico.
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| Art. 8 Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - UNAR
1. L'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialita', l'effettivita' del principio di parita' di trattamento tra le persone, di vigilare sull'operativita' degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decrerto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, di cui in premesse al presente decreto. 2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l'Ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni multiple. 3. L'Ufficio si articola in due Servizi: a) «Servizio per la tutela della parita' di trattamento»: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorita' giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorita' competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attivita' di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attivita' istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute; gestione del punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di Rom e Sinti. b) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali»: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parita', soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
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| Art. 9
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 25 febbraio 2010, nonche' ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita' Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 195
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