Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2013 (vai al sommario)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO 1 febbraio 2013
Scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio. (Decreto n. 31).


IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;
Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010 sono stati eletti il consiglio provinciale e il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio nella persona del Sen. Fedele Sanciu;
Atteso che il consiglio provinciale di Olbia-Tempio, con deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2012, ha dichiarato la decadenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente;
Atteso che si e' determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante «Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2/15 del 16 gennaio 2013, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio e si da' atto che il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge e che le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Olbia-Tempio e' sciolto.
 
Allegato

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, nella persona del Sen. Fedele Sanciu, sono stati eletti nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010.
Il Consiglio provinciale, con la deliberazione n. 51 del 26 ottobre 2012 ha approvato la mozione presentata dai capigruppo Carbini Luigi, Bianco Giovanni Matteo e Scampuddu Mario avente per oggetto «Incompatibilita' del Presidente della Provincia Sen. Fedele Sanciu», dando mandato al presidente del consiglio provinciale di notificare lo stesso provvedimento all'interessato per eventuali osservazioni o per rimuovere le cause di incompatibilita', come previsto dall'art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Lo stesso consesso, preso atto della nota n. 31311 del 26 ottobre 2012 con la quale il Presidente della Provincia ha comunicato di non aver alcuna osservazione da formulare in merito, di optare per la conservazione della carica di Senatore e di rinunciare ai termini indicati dalla normativa predetta, con la deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2012, lo ha dichiarato definitivamente decaduto dalla carica ricoperta in seno all'Amministrazione ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In caso di decadenza del presidente della provincia l'art. 53 del decreto legislativo anzidetto prevede che «la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente».
Pertanto, ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge.
Sino alla data anzidetta le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

L'assessore: Rassu
 
Art. 2

Il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge. Le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente;
Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cagliari, 1° febbraio 2013

Il Presidente: Cappellacci
 
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