Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 gennaio 2013 |
Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, cosi' come introdotto dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'art. 2 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate, che, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Regionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui e' presentata l'istanza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2011 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto; Vista l'istanza in data 31 luglio 2012 della societa' di trasporto SnamReteGas S.p.A. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 1; Vista l'istanza in data 24 luglio 2012, della societa' di trasporto S.G.I. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2; Vista l'istanza in data 4 luglio 2012 della societa' di trasporto Consorzio Media Valtellina Trasporto Gas (CMVTG), con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 3; Vista l'istanza in data 25 luglio 2012 della societa' di trasporto Retragas S.r.l., con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4 ed e' stata comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in allegato 5; Acquisito, con richieste del 25 settembre 2012, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dalle Regioni interessate il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso di cui all'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, e non essendo emersi elementi ostativi alle richieste medesime; Ritenuto che le caratteristiche tecnico-funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 che si confermano valide alla luce del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000 cosi' come successivamente introdotto dall'art. 31 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale
1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, aventi stato di consistenza alla data del 30 giugno 2012, ed eliminati i gasdotti di cui all'allegato 5; 2. L'aggiornamento in data 1° gennaio 2013 delle Reti di Regionale di Trasporto, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, e' riportato complessivamente per ogni societa' nei seguenti Allegati: gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B; gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D. 3. Contestualmente si pubblica di seguito anche l'elenco dei gasdotti regionali che non hanno subito aggiornamento: gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F; gasdotti della societa' Energie S.r.l. nell'allegato G; gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H; gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I. Avvertenza Gli allegati citati nell'art.1, 2 e 3 che fanno parte integrante del decreto, sono pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Dec reti Ministeriali. |
| Art. 2 Trasmissione istanze aggiornamento Rete Regionale dei Gasdotti
1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all'istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel, all'indirizzo: area.gas@mise.gov.it 2. Per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas e delle Regioni interessate con la procedura di cui al richiamato art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico dell'elenco aggiornato.
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| Art. 3 Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. Roma, 28 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
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