Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 gennaio 2013
Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attivita' gestionale ed economica delle Unita' sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato», che dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, adegua la disciplina dei relativi flussi informativi in relazione allo sviluppo di ulteriori fabbisogni informativi dell'Amministrazione centrale per finalita' di programmazione e controllo;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che, all'art. 7, definisce l'obbligo di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, anche per i soggetti privati;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2007, n. 22, recante «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie»;
Visto l'art. 6 dell'Accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/2001), dove il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome hanno convenuto che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) siano esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato Cabina di Regia;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale all'art. 3 dispone che:
per le misure di qualita', efficienza ed appropriatezza del Servizio sanitario nazionale, come indicato al comma 1, ci si avvale del Nuovo sistema informativo sanitario, istituito presso il Ministero della salute;
la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/2009) concernente il Nuovo Patto per la salute 2010-2012 che stabilisce:
all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
all'art. 17 una proroga dei compiti e della composizione della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) fino alla stipula del nuovo accordo di riadeguamento della composizione e delle modalita' di funzionamento della stessa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare il Titolo V concernente il controllo della spesa;
Considerato che, per quanto attiene il personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), i dati sono rilevati nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, attraverso il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006;
Considerato che, per quanto attiene il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, i dati sono rilevati dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), secondo modalita' e termini di invio stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Considerato che, ai fini delle statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, e' essenziale che la distinzione per genere (uomini/donne), gia' disponibile per i dati del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, venga rilevata anche per il personale che opera nelle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e nelle case di cura private (accreditate e non accreditate), in modo da omogeneizzare i contenuti informativi rilevati per le strutture pubbliche e per quelle private e tenere conto dell'impatto del genere non soltanto sulla salute ma anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della sanita' in materia di flussi informativi sanitari del 9 dicembre 1998, con il quale e' stata definita l'integrazione fra i sistemi informativi dei due Ministeri in materia di personale e fissate le modalita' operative di acquisizione e trasferimento dei relativi dati;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, con il quale sono state aggiornate le modalita' operative di attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 9 dicembre 1998 per la trasmissione dei flussi informativi riguardanti il Conto annuale, la Relazione allegata ed il Monitoraggio trimestrale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che, al fine di semplificare le modalita' operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario ha condotto, in collaborazione con l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e con i rappresentanti delle regioni, attivita' volte ad individuare un'unica infrastruttura per l'acquisizione sia dei dati raccolti attraverso il sistema informativo SICO, sia dei dati rilevati attraverso il modello HSP.16;
Preso atto che, al termine delle suddette attivita', tale infrastruttura e' stata individuata nel Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), al fine di rispondere in modo ottimale alle esigenze istituzionali delle amministrazioni ccentrali, rregionali e aaziendali;
Ritenuto pertanto necessario che, a decorrere dall'anno 2013, la rilevazione dei dati relativi al personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), gia' effettuata con il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006, venga effettuata attraverso un nuovo modello di rilevazione, in sostituzione del suddetto modello HSP.16, e che la trasmissione dei dati, comprensivi anche della distinzione di genere (uomini/donne), venga effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema informativo SICO, secondo le modalita' e i termini stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che il sistema informativo SICO del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmettera' al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute i dati cosi' raccolti, come gia' avviene per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ai sensi del citato Protocollo di intesa tra il Ministero della salute il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attivita' di assistenza sanitaria, necessari alle specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute;
Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo sistema informativo sanitario nel corso della seduta del 28 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero
equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.
1. A decorrere dall'anno 2013 il modello HSP.16 di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), di cui al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, e' sostituito dal modello di rilevazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in funzione delle specifiche realta' organizzative, le necessarie disposizioni per assicurare che la rilevazione dei suddetti dati avvenga attraverso il nuovo modello di rilevazione.
2. Al fine di semplificare le modalita' operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, a decorrere dall'anno 2013, la trasmissione dei dati del modello di rilevazione di cui al comma 1 e' effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO). Le modalita' e i termini di invio sono stabiliti nella circolare relativa al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il sistema informativo SICO, a decorrere dall'anno 2013, trasmette al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati di cui al comma 1, secondo le medesime modalita' utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del Protocollo di intesa tra il Ministero della salute - Dipartimento della qualita' e il Ministero dell'economia e della finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili al Ministero della salute i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attivita' di assistenza sanitaria, necessari per le specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ritardi ed inadempienze

1. Il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, e' ricompreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come stabilito nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: Balduzzi
 
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