Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 gennaio 2013 |
Scioglimento della «Elio Bernabei», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche abitative
Visto il T.U. delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165; Visto l'art. 127 del citato T.U. n. 1165/38; Visti gli articoli 2520, 2545-quaterdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile; Visto l'art. 18 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220; Visto il decreto direttoriale n. 5974 del 12 maggio 2009 con il quale la cooperativa edilizia «ELIO BERNABEI», con sede legale in via di Portonaccio n. 175 Roma, e' stata sottoposta a gestione commissariale e il Dott. Carlo Riva Vercellotti nominato commissario governativo fino al 31 maggio 2010; Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 3159 del 15 marzo 2012 con il quale la gestione commissariale e' stata prorogata fino al 30 settembre 2012 e l'Avv. Roberto Mantovano nominato nuovo commissario governativo della cooperativa suindicata; Vista la relazione pervenuta in data 12 giugno 2012 con la quale il Commissario Governativo nel rappresentare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 legge 31 gennaio 1992 n. 59, le cooperative edilizie che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte e perdono la personalita' giuridica, ha chiesto lo scioglimento anticipato della cooperativa in esame e la contestuale nomina di un liquidatore; Appurato che la cooperativa edilizia non ha presentato i bilanci al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, circostanza che ha reso applicabili le condizioni di cui all'articolo succitato; Vista la ministeriale n. 10386 del 12 settembre 2012 con la quale questa Direzione Generale ha sottoposto alla Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare il quesito relativo allo scioglimento anticipato; Visto il parere emesso in data 25 ottobre 2012 con il quale la Commissione Centrale di Vigilanza ha ritenuto che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 18 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, possa essere adottato il provvedimento di scioglimento della cooperativa edilizia «ELIO BERNABEI» di Roma, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera C del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa edilizia «ELIO BERNABEI», con sede legale in via di Portonaccio n. 175 Roma, e' sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, ne e' nominato commissario liquidatore;
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| Art. 2
Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001. Contro il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 25 gennaio 2013
Il direttore generale: Pera
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