Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2013 |
Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione; Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, articoli 7 ed 8; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2002, Modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 novembre 2006, n.286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, Disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002, Modalita' e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsita' ritirate o sequestrate da parte delle Forze di Polizia; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Codice CAB: (acronimo di Codice Avviamento Bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito. Questo numero e' utilizzato assieme al codice ABI per indicare in maniera concisa e univoca la particolare succursale. b) Codice ABI: (acronimo di Associazione Bancaria Italiana) e' un numero composto da cinque cifre, la prima delle quali e' sempre 0 (zero). Tale numero rappresenta univocamente la banca o l'istituto di credito a cui e' stato assegnato. c) Dati ed informazioni: elementi di dettaglio relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsita'; d) Gestore del contante: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsita' ed alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente segnalante; e) Sede centrale: ufficio principale del gestore del contante obbligato al ritiro ed alla trasmissione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsita', interfaccia unico con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al sistema SIRFE; f) UCAMP: «Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento», istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali». g) SIRFE: acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro, archivio informatizzato per la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai casi di sospetta falsita' di banconote e monete denominate in Euro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP; h) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
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| Art. 2
Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro
I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsita', che provvedono alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono: a) le banche; b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis del decreto legislativo n. 385/1993, gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-sexies del decreto legislativo n. 385/1993 e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-sexies del decreto legislativo n. 385/1993; c) altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi: i soggetti (cc.dd. societa' di servizi) che svolgono professionalmente l'attivita' di contazione, di verifica dell'autenticita' e dell'idoneita' delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attivita' di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2007; i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; altri soggetti, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attivita'; d) le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea.
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| Art. 3
Modalita' di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro
I gestori del contante, di cui al precedente articolo, trasmettono al Ministero dell'Economia e Finanze i dati e le informazioni di cui al successivo art. 5, esclusivamente per via telematica per il tramite del sistema SIRFE.
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| Art. 4 Abilitazione al sistema SIRFE dei gestori del contante
1. I gestori del contante, obbligati al ritiro del contante sospetto di falsita' ed alla redazione dei relativi verbali di cui all'art. 2, accedono al sistema SIRFE attraverso procedura di accreditamento gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/UCAMP, assicurata tramite protocollo cifrato con modalita' di identificazione utente/chiave d'accesso. A tal fine, gli stessi, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, sono tenuti obbligatoriamente a richiedere le credenziali di accesso al sistema SIRFE all'UCAMP. 2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed alla identificazione certa del proprio utente. 3. Al fine di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti, in ogni caso la richiesta delle credenziali di accesso al sistema include l'indicazione del codice fiscale della persona fisica. 4. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano inoltre: specifiche regole di gestione delle credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo, che prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate; profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del sistema SIRFE nel caso di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»). 5. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i gestori del contante, al fine di garantire l'effettiva rispondenza delle abilitazioni correnti degli utenti alle funzioni effettivamente svolte, adottano una procedura per la verifica sistematica e la revisione periodica delle utenze e dei relativi profili di autorizzazione. Inoltre conservano, con una periodicita' di 180 giorni, i log di tracciamento degli accessi al proprio sistema informativo, con possibilita' di individuare l'utente interno che abbia effettuato un determinato accesso al SIRFE nel caso di rilevamento di anomalie anche da parte dell'UCAMP.
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| Art. 5 Alimentazione del sistema SIRFE
1. I gestori del contante, all'atto della rilevazione della banconota o moneta sospetta di falsita', e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, inseriscono nel sistema SIRFE i dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di inserimento presente nel sistema, di seguito indicata: a) Dati identificativi del gestore del contante: protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno del gestore del contante); data verbale (data di acquisizione nel sistema Sirfe del verbale di sospetta falsita'); codice ABI (codice identificativo della sede centrale del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli sportelli di Poste Italiane S.p.a.); codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei gestori del contante privi di codice ABI); codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori del contante privi di codice CAB); ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); data di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsita'. b) Dati identificativi delle banconote/monete ritirate: Taglio; Serie (solo per le banconote); Nazione emittente (solo per le monete); 1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); 2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); Plate number (solo per le banconote); Numero di pezzi; Note; c) Persona che ha presentato la banconota/moneta: Cognome; Nome; Data di nascita; Luogo di nascita; Luogo di residenza; Indirizzo; Cap; Telefono. Il sistema fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica. Al fine di migliorare le funzionalita' e la gestione del SIRFE, il sistema puo' essere alimentato da altri dati o informazioni a carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale. 2. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati che alimentano il sistema SIRFE. 3. L'UCAMP provvede - anche attraverso modalita' informatiche - all'inserimento nel sistema SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e comunicate dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsita', in ordine alla conferma ed alla tipologia della falsificazione. 4. L'UCAMP provvede inoltre all'inserimento nel sistema SIRFE delle segnalazioni inviate secondo le modalita' ed i termini di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002 riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsita' ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.
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| Art. 6 Uso dei dati e delle informazioni
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale Autorita' nazionale designata in attuazione del Regolamento (CE) n. 1338/2001 per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro e per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166.
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| Art. 7
Titolarita' del sistema e protezione dei dati e delle informazioni ivi inseriti
1. I dati e le informazioni inseriti nel sistema SIRFE sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro e' il titolare del sistema SIRFE e del trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti. 3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e delle informazioni comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze/ Dipartimento del Tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, essi informano le persone che hanno presentato le banconote e/o le monete sospette di falsita', in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali/UCAMP.
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| Art. 8 Consultazione dei dati
Ogni gestore del contante puo' consultare esclusivamente i dati di cui all'art. 5 inviati dal medesimo gestore, nonche' quelli comunicati da altri soggetti obbligati legati allo stesso in funzione di rapporti contrattuali inerenti alla gestione o manipolazione del contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.
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| Art. 9 Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante
1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti obbligati - anche avuto riguardo alle modalita' di accreditamento di cui all'art. 4 - in particolare mantenendo aggiornato un manuale utenti pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Un'assistenza online e' altresi' disponibile attraverso caselle di posta elettronica dedicate. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/UCAMP promuove appositi incontri formativi e di aggiornamento rivolti ai gestori del contante nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 10
Controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul corretto funzionamento del sistema SIRFE
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro, nell'esercizio delle funzioni di titolare del sistema SIRFE, sovrintende al corretto funzionamento ed all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalita' di trasmissione dei verbali per via telematica.
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| Art. 11 Disposizioni transitorie e finali
I gestori del contante inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro i dati e le informazioni - ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 3 - attraverso il sistema SIRFE, a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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| Art. 12 Pubblicazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
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