Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 dicembre 2012 |
Modalita' attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 20, che prevede che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo.»; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che, dopo il secondo periodo del citato art. 6, comma 20, ha aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.»; Considerato che il citato art. 6, comma 20, prevede che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.»; Considerata la necessita' che il citato decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze disciplini le modalita' con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012.
Decreta:
Art. 1 Calcolo degli indicatori
1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, oggetto di accantonamento, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato le seguenti condizioni: a) hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno; b) hanno rispettato il patto di stabilita' interno. 2. Ai fini del comma 1, la quantificazione della spesa di personale e della spesa corrente e' effettuata sulla base dei dati trasmessi annualmente dalle regioni alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 3. La quantificazione delle spese per il ripiano dei disavanzi sanitari e' effettuata sulla base dei dati tratti dai verbali del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. 4. Ai fini dell'individuazione delle regioni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno e della quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno, si procede sulla base dei dati trasmessi dalle regioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno. 5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e' effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse oggetto di accantonamento.
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| Art. 2 Erogazione delle risorse
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede annualmente all'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, accantonate nell'anno precedente a quello di riferimento, in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano rispettato le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna regione adempiente calcolato ai sensi dell'art. 1.
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| Art. 3 Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti conseguenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli
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