Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2013 |
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la direttiva 2006/70/CE della commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonche' l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo; Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e la necessita' di modificarlo come segue a seguito dell'accordo raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessita' di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori; Considerato altresi' che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti e' ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori; Vista la necessita' di assicurare l'uniformita' dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti con quello redatto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto; Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle raccomandazioni e della metodologia GAFI riviste nel 2003, nonche' le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati; Considerato che la lista comune non include gli Stati appartenenti all'area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE; Considerato che la commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima; Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto; Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate; Considerato che l'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresi' l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi; Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 15 novembre 2012;
Decreta:
Art. 1
A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono: 1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea, 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera.
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| Art. 2
L'elenco di cui all'art. 1 include altresi', con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, i seguenti territori: 1. Mayotte; 2. Nuova Caledonia; 3. Polinesia francese; 4. Saint-Pierre e Miquelon; 5. Wallis e Futuna; 6. Aruba; 7. Curacao; 8. Sint Maarten; 9. Bonaire; 10. Sint Eustatius; 11. Saba.
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| Art. 3
L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sara' soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonche' delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
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| Art. 4
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 1° febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
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