Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 febbraio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia e dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 46).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011 e n. 3983 del 2 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Vista la nota del presidente della regione Liguria del 21 dicembre 2012;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La regione Liguria e' individuata quale Amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa, ivi compresi quelli finanziati dalla raccolta fondi tramite sms di cui ai protocolli d'intesa sottoscritti in data 21 dicembre 2011.
2. Per i fini di cui al comma 1, il direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Liguria.
3. Per i fini di cui al comma 2, il presidente della regione Liguria, Commissario delegato pro-tempore, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore generale del Dipartimento ambiente della medesima Regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.
4. Il direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi del personale delle strutture organizzative della regione Liguria nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore generale del Dipartimento ambiente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5662, che viene allo stesso intestata per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con le restanti risorse che saranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile a fronte dei protocolli d'intesa di cui al comma 1. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore generale del Dipartimento ambiente puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2013

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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