Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 gennaio 2013 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», in Fano ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 37 del 15 febbraio 2010, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 21 gennaio 2010; Considerato che il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia ha comunicato di confermare «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n. 1151/2012; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Suolo e Salute» la predisposizione del piano dei controlli; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl»;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata con il Regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
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| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 gennaio 2010. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 18 gennaio 2013
Il direttore generale: La Torre
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