Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18426).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2013, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le imprese di investimento extracomunitarie iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
c) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'elenco allegato all'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
d) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie con e senza succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
f) le societa' di gestione del risparmio italiane e le societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998;
g) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
h) la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata a prestare i servizi di investimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
i) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
j) le societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2013, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
k) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
l) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
m) la Borsa Italiana S.p.a.;
n) la MTS S.p.a.;
o) la Monte Titoli S.p.a.;
p) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;
q) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
q1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
q2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;
r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2013;
s) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere j) e k), che:
s1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di base - unico o tripartito - ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;
s2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2013 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
t) i soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico;
u) le societa' di intermediazione mobiliare, le banche e le societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del decreto legislativo n. 58/1998;
v) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2013;
w) l'organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: Vegas
 
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