Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2012
Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, in corso di pubblicazione, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto l'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,
per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;
Ritenuto in attuazione di quanto prescritto dal citato art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, di dover procedere alla ripartizione delle predette risorse in base ai seguenti criteri:
popolazione residente al l° gennaio 2011 (50% delle risorse);
numero dei soggetti internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse);
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse iscritte in bilancio per le finalita' di cui all'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a € 173.807.991,00 sono ripartite fra le Regioni come da tabella allegata al presente decreto che ne fa parte integrante.
2. Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse.
2. Il programma suindicato deve contenere la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l'indicazione del numero, dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Deve contenere, altresi', una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalita' dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire, inoltre, informazioni circa le modalita' che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane.
3. Ogni singolo progetto deve contenere: il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, la tipologia di intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto letto, i costi stimati per le attivita' sanitarie e per le misure di sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di appaltabilita' e la stima dei tempi di realizzazione dell'opera.
4. Il programma deve comprendere la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.
 
Art. 3

1. Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse.
2. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma.
3. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro della salute: Balduzzi
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 257
 
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