Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 10 gennaio 2013
Avvio del procedimento "Modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione ai servizi di interconnessione in modalita' tdm offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013". (Delibera n. 12/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il «Codice»);
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 108/7 del 24 aprile 2002, cosi' come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 337/11 del 18 dicembre 2009;
Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttrici»);
Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»);
Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 301/23 del 12 novembre 2008;
Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 124/67 del 20 maggio 2009 (la «Raccomandazione sulle tariffe di terminazione»);
Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento Ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento Ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 55/11/CIR del 5 maggio 2011 recante «Consultazione pubblica concernente gli interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi voip», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 1° giugno 2011;
Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011, recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;
Vista la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011, recante «Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 14 dicembre 2011;
Vista la delibera n. 349/12/CONS del 2 agosto 2012, recante «Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalita' IP su rete fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190;
Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012, recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilita' del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012;
Vista la delibera n. 421/12/CONS del 13 settembre 2012, recante «Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalita' TDM dagli operatori alternativi notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 settembre 2012, n. 225;
Considerato quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, rubricato «Disposizioni finali e processo di migrazione all'interconnessione IP», e, in particolare, quanto stabilito al comma 3: «Le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP". Entro il corrente anno, inoltre l'Autorita' definira' il modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BULRIC). La tariffa di terminazione IP sara' stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione Comunitaria sulle tariffe di terminazione»;
Considerato che il medesimo art. 4, al comma 4, della delibera n. 229/11/CONS ha previsto che «A partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalita' IP sono stabilite dall'Autorita' nella base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorita' riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP)»;
Considerato che nella delibera n. 229/11/CONS, l'Autorita', ha anche evidenziato che l'effettiva simmetria architetturale che si sarebbe determinata con la migrazione verso l'interconnessione IP non si sarebbe raggiunta prima del 2012 e che, quindi, i servizi offerti in tecnologia TDM avrebbero continuato ad avere un'autonoma rilevanza anche per l'anno 2012;
Considerato, inoltre, che la delibera n. 229/11/CONS ha anche chiarito che «l'imposizione per l'anno 2012 anche delle tariffe di terminazione in tecnologia TDM [...] ha principalmente l'obiettivo di stimolare gli operatori per accelerare la realizzazione delle reti in tecnologia IP ed, al contempo, di garantire nella fase di transizione tecnologica anche una simmetria al livello della tariffa locale di Telecom Italia per i servizi d'interconnessione in tecnologia TDM»;
Considerato, quindi, che la regolamentazione delle tariffe dei servizi offerti in modalita' TDM per l'anno 2012 e' stata prevista sia al fine di incentivare gli operatori alla migrazione verso l'interconnessione IP sia al fine di garantire, nelle more del completamento di tale processo di migrazione, certezza regolamentare agli operatori di rete con riferimento ai servizi offerti in modalita' TDM;
Considerato che la stima operata dall'Autorita' in merito alla realizzazione, nel corso del 2012, della simmetria architetturale tra tutti gli operatori di rete fissa era strettamente connessa alla previsione che, nel corso del 2011, si sarebbero concluse le attivita' del Tavolo Tecnico concernente gli interventi regolamentari in merito all'interconnessione IP ed interoperabilita' per la fornitura dei servizi VoIP, di cui alla delibera n. 55/11/CIR;
Considerato altresi' che con tale ultima delibera l'Autorita', nel mese di giugno 2011, ha avviato la consultazione pubblica sugli interventi regolamentari in materia d'interconnessione in tecnologia IP, riguardante la definizione delle specifiche tecniche (protocolli e standard di riferimento) di interconnessione IP, l'architettura di interconnessione IP (numero di nodi di consegna a livello nazionale, ecc.) e gli scenari di migrazione dall'attuale architettura di interconnessione TDM verso l'architettura di interconnessione IP;
Considerato che tale consultazione si e' conclusa nel mese di novembre 2011 con la delibera n. 128/11/CIR, con cui sono stati definiti gli interventi regolamentari relativi alle condizioni tecniche ed operative che devono esser soddisfatte dagli operatori per l'attuazione dell'interconnessione IP e l'interoperabilita' per la fornitura dei servizi VoIP;
Considerato che, ai sensi dell'art.7, comma 1, della delibera da ultimo citata gli operatori erano tuttavia chiamati a definire, entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, le specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP funzionali alla fornitura di servizi telefonici di base e che la definizione di tali specifiche sarebbe dovuta avvenire in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazione;
Considerato che i lavori di approvazione da parte del suddetto Ministero della specifica tecnica ST 769, che definisce le soluzioni tecniche d'interconnessione in tecnologia IP recependo le disposizioni della delibera n. 128/11/CIR, si sono conclusi solo nel mese di novembre 2012 e che la pubblicazione della specifica stessa e' avvenuta in data 8 gennaio 2013;
Considerato che l'Autorita', con la delibera n. 349/12/CONS, ha avviato il procedimento finalizzato all'individuazione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di interconnessione offerti in modalita' IP e la conseguente determinazione delle tariffe efficienti di servizi di interconnessione offerti su tecnologia IP su rete fissa, individuando la struttura di rete e il glide path funzionale alla migrazione;
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il processo di migrazione da parte degli operatori dalla tecnologia TDM a quella IP e' avvenuto con minore dinamicita' rispetto a quanto ipotizzato all'epoca dell'adozione della delibera n. 229/11/CONS (aprile 2011), per cui ad oggi la percentuale del traffico gestita in tecnologia IP risulta inferiore alle attese e si attesta su un valore molto basso;
Rilevato che il percorso di migrazione dalla tecnologia TDM a quella IP e' attualmente ancora in atto e richiedera', per il suo completamento, un periodo addizionale rispetto a quanto ipotizzato nella delibera n. 229/11/CONS e che, pertanto, ancora oggi e, secondo una ragionevole previsione, nel 2013, l'utilizzo dei servizi di interconnessione in modalita' TDM sara' ancora significativo;
Ritenuto che l'Autorita' debba garantire che in tale contesto di transizione tecnologica non si creino nel mercato inefficienze e distorsioni della concorrenza in ragione del diverso potere contrattuale degli operatori di rete in sede di negoziazione dei servizi di interconnessione in modalita' TDM;
Ritenuto pertanto che, a fronte del mancato verificarsi delle condizioni previste dalla delibera n. 229/11/CONS - sia per quanto attiene al completamento del processo di migrazione sia relativamente all'adozione del modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in modalita' IP - permanga la necessita' di assicurare certezza regolamentare agli operatori di rete che continueranno ad utilizzare i servizi di interconnessione in modalita' TDM nella fase di transizione tecnologica regolamentando le tariffe TDM anche per l'anno 2013;
Ritenuto che la summenzionata evidenza metta in discussione uno dei presupposti su cui l'Autorita' aveva basato la scelta di deregolamentare la fornitura dei servizi offerti dagli operatori notificati in modalita' TDM a partire dal 1° gennaio 2013;
Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riesaminare la determinazione precedentemente assunta con l'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS che, non prevedendo piu' la regolamentazione delle tariffe TDM a partire dal 1° gennaio 2013, non appare piu' idoneo ad assicurare l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico in ordine alla regolamentazione delle tariffe di interconnessione;
Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
(Avvio del procedimento)

1. E' avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione alla regolamentazione dei servizi d'interconnessione in modalita' TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013 come di seguito specificati:
a. servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori notificati;
b. servizi di raccolta offerti da Telecom Italia;
c. servizi di transito offerti da Telecom Italia.
2. Il responsabile del procedimento e' l'Ing. Luciano Landi, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento e' di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorita' con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e' sospesa:
a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo;
b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in arrivo;
c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 10 gennaio 2013

Il presidente: Cardani
 
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