Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 gennaio 2013
Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto 25 giugno 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009;
Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;
Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla "Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290";
Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;
Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilita' della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 12 del 17 gennaio 2011;
Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2012, relativo alla "Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 31 gennaio 2013";
Considerato che il suddetto decreto prevedeva l'acquisizione del parere sui risultati del progetto di monitoraggio e ricerca APENET da parte dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), da sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;
Considerato che le conclusioni EFSA sul progetto APENET non escludono il rischio per la salute delle api esposte alle polveri tali sostanze, e indicano la necessita' di approfondire alcuni aspetti relativi ai fattori di rischio, agli effetti letali e sub letali associati alla presenza di residui di neonicotinoidi e fipronil, nonche' all'impolveramento delle api in situazione di differente umidita';
Considerato che il suddetto decreto prevedeva inoltre l'acquisizione delle conclusioni EFSA sulle proprie valutazioni del rischio nei confronti delle api, con studi condotti specificatamente sulle singole sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, da concludersi entro il 31 dicembre 2012, per il fipronil entro marzo 2013;
Considerato che tali valutazioni dell'EFSA non permettono di escludere i rischi connessi all'impiego dei neonicotinoidi utilizzati per il trattamento delle sementi, con particolare riguardo agli effetti acuti e cronici e agli effetti sulle larve e sul comportamento delle api esposte a dosi sub-letali;
Considerato che l'EFSA ha individuato una serie di lacune nei dati, che dovrebbero essere colmate per consentirle un'ulteriore valutazione dei rischi potenziali per le api mellifere e per gli altri insetti impollinatori;
Considerato che dette conclusioni, ove e' stato possibile, riportano per ciascuna sostanza attiva gli usi autorizzati nell'Unione europea relativamente al trattamento delle sementi e indicano per ciascuna via di esposizione delle api, se il rischio e' stato identificato, se il rischio individuato e' basso o se non e' stato possibile portare a termine la valutazione per mancanza di dati;
Considerato che tali conclusioni EFSA saranno discusse dalla Commissione europea nel corso della riunione "Standing Committee on the Food Chain and Animal Health-Section Plant Protection Products - Legislation", che si terra' il 31 gennaio-1 febbraio 2013;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari nel corso della riunione del 16 gennaio 2013 ha ravvisato la necessita' di prorogare in via precauzionale la sospensione di cui al decreto 25 giugno 2012, in attesa di conoscere le decisioni che la Commissione europea avrebbe assunto sulla base delle conclusioni definitive EFSA, al fine di conformare i provvedimenti nazionali alle suddette decisioni comunitarie;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 giugno 2012 per ulteriori 5 mesi, al fine di conformare i provvedimenti nazionali alle suddette decisioni comunitarie;

Decreta:

Il termine fissato all'art. 1 del decreto dirigenziale del 25 giugno 2012 e' prorogato al 30 giugno 2013.
Il presente decreto sara' notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: Borrello
 
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