Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare gli articoli 1, comma 5, e 10;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 luglio 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;»;
b) al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» e' soppressa;
d) al comma 1, lettera ee), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n
88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere".
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
(Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2007, n.
213, S.O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal presente
articolo, recita:
"Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria
ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana
o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposizione di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal
presente decreto per misurare, calcolare, stimare o
prevedere i livelli degli inquinanti;
e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai
sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e
della gestione della qualita' dell'aria ambiente;
f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da
un insieme di aree urbane che distano tra loro non piu' di
qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e
dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da
quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei
flussi di persone e merci, avente:
1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una
densita' di popolazione per km 2 superiore a 3.000
abitanti;
g) area di superamento: area, ricadente all'interno di
una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato valutato
il superamento di un valore limite o di un valore
obiettivo; tale area e' individuata sulla base della
rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o
indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;
h) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto
entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere
superato;"
i) livello critico: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere
effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le
altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri
umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite
entro la quale e' ammesso il superamento del valore limite
alle condizioni stabilite dal presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute
umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire,
ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste
un rischio per la salute umana in caso di esposizione di
breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui
raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale
sussiste un rischio per la salute umana in caso di
esposizione di breve durata per alcuni gruppi
particolarmente sensibili della popolazione nel suo
complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare
informazioni adeguate e tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere
nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di
assicurare un'efficace protezione della salute umana e
dell'ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da
determinare sulla base di misurazioni effettuate da
stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento
urbani presso l'intero territorio nazionale e che riflette
l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se
sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione
dell'esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello
fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al
fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da
raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione:
riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione media
della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato
anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi
per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro
una data prestabilita;
t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli
degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti
fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate
le misurazioni indicative;
u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli
degli inquinanti, basate su obiettivi di qualita' meno
severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi;
v) tecniche di stima obiettiva: metodi per calcolare le
concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o
tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo,
basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione
delle concentrazioni;
z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto
del quale le misurazioni in siti fissi possono essere
combinate con misurazioni indicative o tecniche di
modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio, il nichel ed
il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le
misurazioni in siti fissi o indicative possono essere
combinate con tecniche di modellizzazione;
aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di
sotto del quale e' previsto, anche in via esclusiva,
l'utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima
obiettiva;
bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze
inquinanti non causata in modo diretto o indiretto da
attivita' umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche,
attivita' sismiche, attivita' geotermiche, incendi
spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali,
aerosol marini, emissioni biogeniche, trasporto o
risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle
regioni secche;
cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione
degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del
presente decreto; il numero delle stazioni della rete di
misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le
funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali
stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale
costituisce la rete di misura nazionale;
dd) programma di valutazione: il programma che indica
le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate
per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni
indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di
stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto
e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate
insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare
riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni
della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei
dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di
cui agli allegati III e VIII;
ee) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la
cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di
concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione
e accuratezza conosciute; le attivita' di controllo sulla
corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella
realizzazione dei programmi stessi;
ff) campioni primari: campione designato come avente le
piu' alte qualita' metrologiche ed il cui valore e'
accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa
grandezza;
gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da
una decisione nazionale come base per fissare il valore
degli altri campioni della grandezza in questione;
hh) deposizione totale: massa totale di sostanze
inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e'
trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione,
all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
ii) PM10: il materiale particolato che penetra
attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al
metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM10 (norma UNI EN 12341), con un'efficienza di
penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di
un diametro aerodinamico di 10 µm;
ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra
attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al
metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con un'efficienza di
penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di
un diametro aerodinamico di 2,5 µm;
mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di
mescolamento in volume (ppbv)» di monossido di azoto
(ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unita'
di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m³);
nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti
organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati
interamente da carbonio e idrogeno;
oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio
elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, intesi come
specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore
sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
pp) composti organici volatili: tutti i composti
organici diversi dal metano provenienti da fonti
antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre
ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare;
qq) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono
alla formazione di ozono a livello del suolo".
 

Allegato
(Art. 18, comma 1)

«Appendice X
Metodo di riferimento per la misurazione dei COV
Premessa
La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell'intervallo C 2 - C7 , degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito:
Idrocarburi leggeri volatili compresi nell'intervallo C 2 - C7 :
campionamento mediante l'uso di contenitori pressurizzabili (canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a temperatura sub-ambiente;
estrazione per mezzo di desorbimento termico;
analisi gascromatografica;
rivelazione e quantificazione per ionizzazione di fiamma;
Idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C 6 - C14 :
prelievo dall'atmosfera mediante arricchimento su trappola adsorbente ovvero trasferimento in canisters;
trasferimento in capillare raffreddato (crioconcentrazione);
desorbimento termico;
analisi mediante GC capillare accoppiata alla spettrometria di massa o alla ionizzazione di fiamma;
Formaldeide:
arricchimento dall'aria su trappole di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina;
estrazione con solvente organico;
analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo consente la contemporanea misura di aldeidi e chetoni fino a C 6 ). 1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli
idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C 2 -C7 1.1. Prelievo del campione
Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C 2 C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento:
a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti);
b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente al gascromatografo).
Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell'aria ai fini della determinazione dei COV (non e' necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell'analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti. 1.1.1. Contenitori di raccolta dell'aria campione (canisters)
Per il prelievo dell'aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm. Essi devono essere dotati di rubinetto apri/chiudi, valvola per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura: il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e all'umidita' mediante processi elettrochimici.
Prima della raccolta del campione, pulire il canister con la seguente procedura: svuotare il canister dell'aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40°C); quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto. 1.1.2. Controllo del «bianco» del contenitore
Un'aliquota dell'azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta.
La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta il «bianco» del sistema di prelievo ed analisi e fornisce, per sottrazione del «bianco della trappola» (vedi di seguito) il «bianco del canister», che deve risultare inferiore a 0.2µg/m³. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e infine, se l'operazione non fornisce effetto apprezzabile, deve essere sostituito. 1.1.3. Sistema pneumatico
Per il prelievo dell'aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 - 5 l/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali pompe devono essere in grado di operare a flusso costante (±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla progressiva pressurizzazione del canister.
II sistema pneumatico deve essere accessoriato con:
regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi accuratezza e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso operativi (50 - 300 ml/min)
misuratori - regolatori di pressione, per pressioni comprese tra 0 e 7 atmosfere
rubinetti apri/chiudi a tenuta in materiale inerte.
Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta pneumatica dell'intero sistema deve essere verificata sperimentalmente. 1.2. Operazione di prelievo
Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. Il prelievo dell'aria campione e' protratto per l'intervallo temporale di un'ora, ad un flusso di aspirazione prefissato (50 - 300 ml/min) affinche' la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere.
Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato e' notevolmente superiore a quello necessario per l'analisi e permette di eseguire non meno di tre repliche, attraverso le quali si puo' valutare la ripetitivita' della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e non oltre 15 giorni dal prelievo. 1.3. Separazione gascromatografica 1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari
Il gascromatografo, atto all'impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unita' criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller). 1.3.2. Colonna capillare
Per i COV compresi nell'intervallo da 2 a 7 atomi di carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso, drogato con KCl o Na 2 SO4 . Proprio per la natura molto polare della fase, le suddette colonne non sono in grado di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine naturale quali i monoterpeni. 1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione dei COV
La rivelazione dei COV (C 2 - C7 ) deve essere effettuata mediante ionizzazione di fiamma (FID); l'identificazione deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa. 1.4. Caratteristiche strumentali necessarie per il monitoraggio dei
COV C 2 - C7 atmosferici
L'analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell'atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:
a) modulo di campionamento ed arricchimento;
b) sistema automatico di iniezione (incluse l'unita' di criofocalizzazione e termodesorbimento);
c) colonna analitica dedicata all'analisi specifica;
d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID);
e) interfaccia di comunicazione seriale.
L'intero sistema puo' essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con softwares e moduli dedicati. 1.4.1. Modalita' di funzionamento dello strumento
L'apparecchiatura deve essere equipaggiata con un'unita-pompa, con un autocampionatore dotato di trappola lineare a piu' carboni, con una colonna capillare gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi, con un sistema di rivelazione. A monte dell'autocampionatore, rispetto alla linea di gas, e' collocata l'unita' di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico del flusso (mass flow controller). Il complesso e' gestito tramite computer da un software dedicato, responsabile anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La rivelazione dei composti organici d'interesse deve essere realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma (FID), l'identificazione deve essere effettuata tramite il tempo di ritenzione assoluto.
L'autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire quantitativamente dall'aria ambiente i composti organici volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa al momento dell'analisi chimica.
L'invio dei gas al sistema analizzatore puo' essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai gas pressurizzati (trasferiti all'analizzatore da canisters o bombole di calibrazione), l'altro utile per campionare direttamente l'aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che provenga da uno o dall'altro ingresso, viene fatto passare nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.
I composti di interesse eventualmente intrappolati nell'adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido riscaldamento (fino a 250° C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a sua volta, puo' essere inviato all'esterno (vent) oppure alla colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento dalla trappola primaria e' completo, i composti d'interesse sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.
Le fasi operative di analisi pertanto sono:
Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in controcorrente rispetto alla direzione di prelievo;
Attesa: E' la fase di sincronizzazione tra l'autocampionatore ed il ciclo gascromatografico;
Raffreddamento della trappola primaria: La trappola adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico alimentato con azoto liquido;
Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d'interesse;
Raffreddamento del liner: Mentre la colonna analitica continua la fase di campionamento, il liner viene raffreddato mediante circuito criogenico ad azoto liquido;
Desorbimento della trappola primaria dei gas: La trappola adsorbente viene riscaldata in modo da trasferire e crioconcentrare i composti di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante flusso di gas di trasporto.
La trappola di arricchimento dei composti organici volatili e' costituita da una cartuccia adsorbente contenente due carboni grafitati (Carbopack C, Carbopack B o materiali di pari caratteristiche), con le due estremita' vuote per prevenire la condensazione del vapore acqueo atmosferico nella fase di prelievo a freddo. 1.4.2. Specifiche dei sistemi adatti alla determinazione dei COV C 2
-C7 in aria
Un'apparecchiatura o sistema strumentale dedicato alla determinazione dei COV deve soddisfare le seguenti specifiche:
Rivelatore:
Limite di rivelabilita': 10 -12 g/s n-C12
Sensibilita': 40 mC/g
Ripetibilita':
Tempo di ritenzione: 5% RSD (Relative Standard Deviation)
Quantita' misurata: 5% RSD (Relative Standard Deviation)
Colonna:
Tipo PLOT (fase stazionaria: A12O3/KCI, oppure A12O3/Na2SO4, L = 50 m, d.i. = 0,3 mm, d.e.
= 0,45 mm, spessore fase = 10 µm) o equivalente
Regolazione gas:
Regolatori di pressione all'entrata con interruttore di limitazione della pressione per tutti i gas necessari. Regolatori di flusso di massa atti alle portate di gas d'esercizio. Tutti con precisione migliore del 95%. Valvole a spillo con valvole di chiusura rapida per idrogeno e aria
Trappola lineare:
Trappola lineare in vetro (L = 25 mm, D.I. = 6mm, D.I. = 3 mm) contenente Carbotrap C, Carbotrap B, nell'ordine secondo la direzione di aspirazione, in quantita' atte a ritenere e rilasciare quantitativamente e selettivamente gli idrocarburi C 2 -C7 (vedi appresso), ovvero misture adsorbenti di pari caratteristiche
Tempi di ciclo:
Periodo di campionamento individuale: pari a 60 min o migliore. 1.4.3. Esempio di procedura di monitoraggio dei COV C 2 - C7 ,
standardizzata e applicata in campo
Per l'analisi dei campioni d'aria sono adottate le seguenti condizioni operative:
T trap,camp = -20°C
T trap,des = 250°C
T liner,cri = -120°C
T liner,des = 125°C
Flusso gas di trasferimento al liner = 4 ml/min per 4 min.
I composti organici volatili sono trasferiti alla colonna gascromatografica per riscaldamento rapido del liner a +125° (flash heating). Contemporaneamente la trappola adsorbente e' riscaldata a 275°C sotto flusso di elio (20 mL/min) per eliminare le eventuali tracce di idrocarburi rimaste intrappolate dal ciclo analitico precedente.
La separazione dei composti e' realizzata su colonna capillare di AL 2 O3 /KC1 mediante gradiente di temperatura, sotto flusso di elio (flusso = 4 ml/min). Il programma di temperatura del gascromatografo e' appresso riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico


Operando in queste condizioni, il sistema consente di eseguire il monitoraggio dei composti d'interesse ad intervalli regolari di 60 minuti, campionando l'aria per 30 minuti ogni ora.
In sintesi, il ciclo analitico completo adottato per la misura dei COV C 2 -C7 e' il seguente:
Iniezione backflush: Il liner di silice fusa e' stato riscaldato istantaneamente ad una temperatura di + 125°C (flash heating) in modo da iniettare in colonna gli idrocarburi crio-concentrati nella fase precedente di desorbimento. Contemporaneamente la trappola adsorbente e' stata riscaldata per 5 min ad una temperatura di +275°C e tenuta sotto flusso in controcorrente di elio (20 ml/min) per eliminare le eventuali tracce di composti non eliminati nel ciclo analitico precedente e quindi preparare la trappola stessa per l'analisi successiva.
Attesa: Questa fase (durata di 1 minuto) e' usata dal sistema per sincronizzare il programma di temperatura dell'auto-campionatore con il ciclo gascromatografico.
Raffreddamento della trappola: La trappola e' raffreddata fino ad una temperatura di -20°C mediante circuito criogenico ad azoto liquido per predisporla al successivo campionamento.
Campionamento dell'aria: Il campionamento ha la durata di 30 minuti e viene effettuato facendo passare il campione di aria nella direzione che va dall'adsorbente piu' debole al piu' forte mantenendo la trappola ad una temperatura di -20°C ed un flusso di elio di 20 ml/min.
Raffreddamento della trappola adsorbente: Mentre la fase di campionamento continuava, il liner di silice e' stato raffreddato in 2 minuti ad una temperatura di -120°C, mediante circuito ad azoto liquido.
Desorbimento: La trappola adsorbente e' stata riscaldata ad una temperatura di 250°C per 5 minuti in modo da trasferire e crioconcentrare i COV di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante un flusso di gas di trasporto di 20 ml. 1.4.4. Calibrazione
Dopo aver definito e verificato la validita' del ciclo operativo prescelto, sono eseguite le prove di calibrazione dello strumento ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.
L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo dei COV si riflette nella necessita' di disporre di una bombola di taratura contenente in quantita' esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative.
Per calibrare il sistema sono processati almeno tre diverse miscele standard, contenenti gas in concentrazioni che comprendono i livelli riscontrati in atmosfera reale (ppb e frazioni). Ad ogni prova e' processato un volume di miscela standard pari a quelli dei campioni di aria abitualmente analizzati (200ml). Il test su ciascuna miscela standard deve essere ripetuto almeno tre volte per definire la retta o curva di calibrazione strumentale. Si definiscono i fattori di risposta strumentale per ogni componente di interesse.
Le prove di calibrazione richiedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto ad elevata accuratezza (standard primario, fornito da Ditte o Enti certificati).
Lo strumento di misurazione e' sottoposto a prove di calibrazione con un gas standard, a prove di diluizione per la valutazione della linearita' della risposta nonche' a misure in aria ambiente.
Le prove di calibrazione sono effettuate utilizzando un sistema composto da un modulo che diluisce l'atmosfera standard a concentrazione nota di COV con il gas di diluizione, regolando i rapporti tra le portate dei flussi di massa dei gas.
L'uso di Mass Flow Controller (MFC) aventi caratteristiche di elevata precisione e' richiesto per ottenere un'alta accuratezza nella fase di miscelazione e assicura quindi un Controllo di Qualita' dello strumento sottoposto a calibrazione.
Le procedure di calibrazione sono effettuate mediante operazioni di verifica dei segnali di zero e su un prefissato punto intermedio della scala, detto di span, tipicamente pari all'80% del fondo scala. Allo scopo sono utilizzati gas di riferimento, ossia gas per lo zero e gas per lo span a concentrazione nota. In particolare le prove di calibrazione prevedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto e ad elevata accuratezza. I valori delle concentrazioni dei gas della bombola possono ritenersi precisi almeno dell' 1%.
Per la calibrazione deve essere adottato un sistema Multi-Point.
La tecnica Multi-Point va utilizzata per generare atmosfere standard a diverse concentrazioni e attraverso di queste verificare la linearita' della risposta strumentale entro il range di concentrazioni di interesse per lo studio di ambienti esterni. La miscela contenuta nella bombola di calibrazione e' sottoposta ad un processo di diluizione con aria pulita. I rapporti di diluizione sono regolarmente controllati mediante sistemi per la misura della portata ad elevata precisione.
Le analisi sono effettuate collegando l'analizzatore in oggetto con una bombola di calibrazione contenente gli analiti (COV di interesse) con concentrazione nota e ad un sistema di diluizione, connesso a sua volta ad una bombola di aria sintetica pura (priva di idrocarburi). I gas sono forniti all'analizzatore simultaneamente. Il flusso dei gas e' regolato mediante l'utilizzo di MFC aventi una portata di 200ml/min e 50ml/min, interfacciati con PC via seriale.
Il sistema deve essere munito di valvola Vent per verificare l'effettivo flusso di uscita dei gas ed eliminare gli eccessi. Le misure di flusso di gas sono effettuate mediante Mass Flow Controller il cui componente principale e' un sensore termico di portata dei gas che produce un segnale elettrico di uscita in funzione della velocita' del flusso.
Ogni punto di calibrazione a cui corrisponde un ben determinato valore di concentrazione deve essere ripetuto almeno quattro volte per verificare la riproducibilita' del dato. In una apposita tabella sono riportati i risultati delle prove effettuate sull'analizzatore (rapporti di diluizione, valori teorici delle concentrazioni, risposta strumentale espressa in termini di «area del picco cromatografico»).
Riportando in grafico i valori teorici delle concentrazioni impostate in funzione dei valori delle aree registrate, e' costruita la «curva di taratura» la quale definisce il campo di linearita' strumentale, entro il quale occorre eseguire la determinazione dei composti di interesse, 1.4.5. Procedure di controllo di qualita' 1.4.5.1. Tests di zero e span
Un gas di span per il controllo della stabilita' dello strumento deve contenere una concentrazione di COV da 70% a 90% del range massimo della certificazione.
La pressione iniziale della bombola della miscela e' di circa 200 atm e la pressione dopo l'uso non puo' essere al di sotto di 20 atm.
Il gas di span e' uno standard secondario necessario per i controlli di qualita', ovvero per verificare il regolare funzionamento dello strumento inclusa la sensibilita' e la deriva.
Il gas di span deve essere a concentrazione nota.
Tests di span devono essere effettuati almeno una volta la settimana ma a diverse ore del giorno in modo da evitare la possibilita' di introdurre errori sistematici. 1.4.5.2. Bianco d'analisi (test di zero)
Tests di zero devono essere effettuati almeno una volta la settimana, a differenti ore del giorno. Mediante corse cromatografiche di «bianco» deve risultare l'assenza di picchi spuri dovuti ad effetti memoria o ad eventuali contaminazioni del campione analitico interne allo strumento stesso. 2. Metodo di riferimento per la determinazione degli idrocarburi
volatili (COV) appartenenti all'intervallo C 5 - C14
Il metodo di rivelazione per la determinazione degli idrocarburi C 5 -C14 deve essere basato sulla spettrometria di massa, oppure, in alternativa, sulla ionizzazione di fiamma.
L'identificazione e quantificazione degli idrocarburi gassosi mediante MS puo' essere operata in due modalita', a scansione di ioni (scan) con successiva ricostruzione delle tracce delle correnti ioniche (Total Ion Current mode), oppure, in alternativa con la registrazione selettiva di un numero limitato di correnti ioniche derivanti dalla ionizzazione delle diverse sostanze chimiche e dalla rispettiva frammentazione per bombardamento con fasci d'elettroni, aventi rapporti carica/massa specifici per le specie d'interesse.
Nel primo caso, il cromatogramma e' ricostruito sommando le tracce dei segnali di tutti gli ioni derivanti dalla frammentazione dei composti chimici eluiti parallelamente al procedere dell'analisi gascromatografica, entro un intervallo predeterminato del rapporto massa su carica (m / z). Nel secondo caso, invece, e' effettuata la ricerca selettiva di alcuni ioni specifici, che risultano indicativi della presenza dei composti chimici di interesse. Si opera nella prima modalita' di rivelazione nel caso si voglia effettuare lo «screening» di tutti i composti chimici presenti nel campione analitico, mentre si utilizza il metodo selettivo quando interessa la ricerca esclusiva di un numero ristretto d'idrocarburi scelti a priori, facenti parte di una miscela complessa. 2.1. Campionamento mediante trappole riempite di materiali adsorbenti
La scelta del mezzo assorbente da usare nel campionamento dei COV dall'aria deve essere modulata in funzione del tipo di applicazione che si vuole fare, ovvero dall'intervallo di massa molecolare o di volatilita' che si vuole investigare, dal volume d'aria unitario necessario per l'analisi e dalla risoluzione temporale scelta. Allo stato attuale della tecnologia, non si dispone di adsorbenti singolarmente capaci di catturare tutti i composti organici gassosi presenti in aria e successivamente rilasciarli grazie al desorbimento termico o per estrazione con solventi. Per ampliare il piu' possibile il numero di composti che si possono monitorare in un unico step (ovvero, assorbirli e rilasciarli con un unico sistema di prelievo e analizzarli chimicamente in un solo passaggio), si ricorre percio' all'uso di trappole contenenti piu' adsorbenti aventi capacita' di ritenzione degli idrocarburi differenti, in modo da combinare i vantaggi offerti da ciascun materiale. In questo caso, i vari adsorbenti sono organizzati in sezioni successive, fino a costituire trappole multistrato. Le trappole multistrato sono formate da un tubo di vetro contenente un adsorbente forte nella parte terminale e un adsorbente debole nella sezione frontale rispetto al flusso di campionamento di gas. Questa disposizione consente il facile desorbimento dei composti a piu' alta temperatura d'ebollizione (piu' ritenute dai materiali assorbenti) semplicemente invertendo il flusso di gas rispetto a quello utilizzato al momento del campionamento. 2.2. I materiali adsorbenti per i COV C 5 -C14
E' dimostrato che una combinazione ottimale di carboni permette di utilizzare una temperatura di desorbimento atta a minimizzare i fenomeni di degradazione dei composti ritenuti. Una simile combinazione consente il prelievo dall'aria e l'identificazione di composti polari e non polari C 5 -C14 e il loro monitoraggio in zone urbane, suburbane, rurali e remote. Un' efficace combinazione di carboni contempla l'uso di Carbopack C e Carbopack B che, essendo grafitati e idrofobi, consentono analisi di COV anche in presenza di un elevato tasso di umidita' atmosferica.
Il recupero dei composti adsorbiti e' di regola effettuato per desorbimento termico oppure per estrazione con solventi. Il termodesorbimento risulta di gran lunga preferito rispetto all'estrazione con solventi in quanto consente di ottenere le sensibilita' necessarie per identificare e quantificare i composti presenti nell'atmosfera a livello di pptV. Per evitare la decomposizione degli analiti nella trappola ed aumentare la sensibilita' del metodo si preferisce introdurre uno stadio di criofocalizzazione del campione prima dell'iniezione in colonna. Questo e' compiuto in tubi capillari per consentire un trasferimento in colonna ad alta risoluzione senza eccessivo allargamento della banda cromatografia. 2.3. Preparazione delle trappole multistrato
Le trappole per i COV sono costituite da tubicini in vetro di 15 cm di lunghezza aventi un diametro interno di 3 mm e un diametro esterno pari a 6 mm; esse sono riempite sia con due tipi di carbone grafitato, differenti per area superficiale. Il carbone, in forma granulare e porosa, viene mantenuto nell'alloggiamento da batuffoli di lana di quarzo; la lana di quarzo separa tra loro anche gli strati di carbone. Il principio seguito nell'assemblaggio delle trappole e' l'inserimento dei carboni secondo una sequenza crescente rispetto alle rispettive aree superficiali. Durante il campionamento dell'aria, la linea di flusso va dal carbone con area superficiale minore verso quello con superficie specifica maggiore.
Le trappole d'adsorbimento devono essere pulite tramite trattamento termico sotto flusso di elio (300°C per 20 minuti con un flusso di elio di 100 ml/min) sia prima del loro primo impiego, sia tra un prelievo e il successivo (infatti esse possono essere riutilizzate indefinitamente, purche' non si osservino contaminazioni irreversibili, notificate dalla comparsa di spurghi fastidiosi e consistenti nei cromatogrammi d'eluizione dei campioni reali e dei bianchi). 2.4. Procedure analitiche
Il campionamento/arricchimento viene effettuato direttamente con trappole adsorbenti, facendo passare la quantita' voluta di aria (250 ml) attraverso la trappola, a temperatura ambiente.
Le trappole in vetro (d.i. =3 mm, L =15 mm) contengono Carbotrap B e Carbotrap C, rispettivamente 0,17 g e 0,034 g, entrambi aventi granulometria compresa tra 20 e 40 mesh.
La pulizia delle trappole adsorbenti prima del loro uso di campo deve essere effettuata mediante riscaldamento fino a 285°C per 10 minuti, sotto un flusso di elio di 300mL/min.
Dopo il prelievo dall'aria, i COV devono essere trasferiti al sistema di separazione e analisi chimica (GC-MS oppure GC-FID) tramite unita' di termodesorbimento. Dopo aver raffreddato il liner di criofocalizzazione (in silice fusa) ad una temperatura di -150°C mantenendo la trappola adsorbente sotto flusso in controcorrente di elio (10 ml/min per 1 min), il flusso del gas di trasporto deve essere indirizzato al liner, allo stesso tempo deve essere riscaldata la trappola adsorbente a 250°C (flusso di elio = 20 ml/min per 5 min). In questo modo, i COV desorbiti dalla trappola d'assorbimento sono nuovamente condensati, per crioconcentrazione, sulle pareti interne del liner collegato alla colonna separativa.
Successivamente, gli idrocarburi C 5 -C14 devono essere inviati nella colonna capillare mediante rapido riscaldamento (~100°C/min) del liner da -150°C a 230°C, mentre un flusso di elio lo attraversa nella direzione della colonna.
Un sistema GC-MS gestito attraverso un programma termico d'eluizione e un programma informatico per l'acquisizione e elaborazione dei dati cromatografici deve consentire la determinazione dei COV appartenenti all'intervallo C 5 -C14 .
La separazione dei COV deve essere effettuata mediante colonne capillari di tipo siliconico (DB 1 o equivalenti, L = 60 m, d.i. = 0.32, fase = 0,25 um).
L'eluizione degli analiti deve essere effettuata in programmata di temperatura:
T 1 = 5°C, 3 minuti; +3°C/min fino a T2 = 50°C; +5°C/min fino a T3 = 220°C; isoterma1 = 8 min.
I COV individuali devono essere identificati sia sulla base dei tempi di ritenzione assoluti, sia tramite l'acquisizione degli spettri di massa caratteristici di sostanze pure (miscele standard sottoposte alla medesima procedura di eluizione e rivelazione. 2.5. Descrizione delle fasi operative strumentali
Di seguito e' riportato in modo dettagliato il ciclo di funzionamento dell'apparato per il desorbimento e per l'analisi dei COV (C 5 -C14 ).
Il ciclo di funzionamento del termodesorbitore e' costituito da:
fase 1- pre-flush: durante questa fase il liner deve essere raffreddato alla temperatura impostata mentre la trappola deve essere tenuta a temperatura ambiente sotto flusso di elio inviato secondo il flusso di campionamento;
fase 2 - desorbimento: durante questa fase il capillare deve essere mantenuto a temperatura sub-ambiente mentre la trappola deve essere riscaldata velocemente fino a 250°C (da 25°C a 250°C in 3 min.). Il flusso di elio nella trappola deve essere invertito per trasferire i composti desorbiti nel liner;
fase 3 - iniezione: il liner deve essere riscaldato velocemente (da -160°C a 200°C in pochi secondi) e i composti sono iniettati in colonna separativa. Le sostanze, separate dalla colonna capillare, entrano nell'area del rivelatore spettrometrico di massa dove sono sottoposte ad un bombardamento d'elettroni accelerati a 70 eV, prodotti da un filamento riscaldato. L'energia degli elettroni deve risultare sufficientemente alta da ionizzare il composto (ione molecolare) e rompere i legami piu' deboli creando frammenti ionizzati. Gli ioni positivi generati nella sorgente vengono espulsi mediante un campo elettrico ed inviati nell'analizzatore quadrupolare.
Applicando alle barre del rivelatore un voltaggio oscillante in radiofrequenza e' possibile destabilizzare tutti gli ioni tranne quelli aventi un valore di m/z prefissato. Variando il campo delle frequenze di oscillazione delle barre secondo una sequenza prefissata, si ottiene la scansione degli ioni in grado di raggiungere un rivelatore-fotomoltiplicatore. Il rivelatore trasforma la corrente ionica in segnale elettrico. Se alle barre sono imposti solo valori definiti di potenziale, sono registrati solo frammenti con determinati valori m/z (acquisizione SIM).
La colonna separativa utilizzata per separare gli idrocarburi C 5 -C14 e' di tipo CP-SIL (L = 50 M; I.D. = 0,32 mm; spessore della fase = 0,41 µm) o di pari caratteristiche; la pressione del gas di trasporto = 0,8 bar di elio.
Prima di iniziare la scansione dello spettrometro si deve attendere 1 min. (solvent delay).
Il fotomoltiplicatore deve essere posto ad una ddp di 2000 V (Resulting Voltage).
Usando lo spettrometro di massa come rivelatore, la risposta strumentale non e' proporzionale al numero di atomi di carbonio presenti nella molecola del composto; pertanto e' necessario generare una linea di calibrazione per ciascun composto iniettato se si vuole determinare la quantita' di questo presente in un campione incognito. 2.6. Calibrazione
Le prove di calibrazione dello strumento devono essere eseguite ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.
L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo del COV si riflette nella necessita' di disporre di una bombola di taratura contenente in quantita' esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative.
La linearita' dell'analizzatore deve essere testata usando almeno tre concentrazioni (incluso il punto zero). Le concentrazioni devono essere piu' o meno egualmente distribuite nell'intero range di concentrazione ambientale. A ciascuna concentrazione (incluso zero), devono essere eseguite almeno quattro misure indipendenti e la prima misura, a ciascun livello di concentrazione, deve essere scartata.
La calibrazione e' calcolata riportando in grafico la risposta strumentale in funzione della concentrazione della miscela standard. 2.7. Calcolo del fattore di recupero dei COV
Per correggere i risultati grezzi dell'analisi e determinare i valori esatti di concentrazione degli analiti nell'atmosfera, deve essere calcolata la percentuale di recupero complessivo dei singoli COV nel sistema adottato. Il recupero % deve essere valutato con la seguente formula:
Recupero % = [A (i campione)·V (standard) / A (i standard)·V (campione)]·100
Dove:
A (i campione) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo nel campione;
A (i standard) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo nello standard;
V (campione) = Volume d'aria campionato (mL);
V (standard) = Volume di gas standard iniettato per la calibrazione (ml).
Riportando in grafico il recupero % di un determinato composto in funzione sia del volume campionato che della lunghezza del carbone utilizzato si ricava una stima del Volume di sicurezza (SSV). 3. Metodo di riferimento per la determinazione della formaldeide in
aria ambiente
La formaldeide non puo' essere misurata con le stesse tecniche analitiche degli altri COV. Principio del metodo
Ai fini del presente decreto per la misura della formaldeide deve essere utilizzato il seguente metodo:
campionamento dell'aria su cartuccia di gel di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina acidificata (DNPH);
analisi mediante HPLC con rivelazione UV;
identificazione e quantificazione alla lunghezza d'onda di 360 nm attraverso il fenilidrazone corrispondente.
Il metodo di campionamento fornisce valori di concentrazione della formaldeide mediati su periodi compresi tra 1 e 24 h. 3.1. Interferenze dovute alla presenza di ozono
L'ozono ad alte concentrazioni interferisce negativamente per reazione con la DNPH e l'idrazone formato. Il livello di interferenza dipende dalle concentrazioni dell'ozono e della formaldeide e dalle loro variazioni durante il periodo di campionamento.
L'esposizione diretta della cartuccia di DNPH campionata alla luce solare puo' produrre artefatti; pertanto, essa deve essere protetta dalla luce diretta rivestendola con carta di alluminio.
L'interferenza dell'ozono durante la fase di campionamento deve essere eliminata facendo passare l'aria da analizzare attraverso un dispositivo in grado di rimuovere l'ozono, indicato come «ozono scrubber». 3.2. Metodo di campionamento
Per il campionamento della formaldeide devono essere utilizzate cartucce di gel di silice ricoperte di 2,4 dinitrofenilidrazina (1,4-DNPH) e dei seguenti materiali e strumentazione:
pompa di campionamento il cui flusso non deve essere inferiore di 2 L/min, tenendo conto che la caduta di pressione nella cartuccia di campionamento e' dell'ordine di 19 kPa con un flusso di 1,5L/min; la pompa deve essere equipaggiata di regolatore di portata;
contatore volumetrico per gas a secco;
ozono-scrubber costituto da un denuder anulare ricoperto di una soluzione satura di KI.
I denuders anulari sono costituiti da due tubi di vetro coassiali lunghi circa 10 cm e con diametri dell'anello di 10 e 13 mm. Il ricoprimento del denuder deve essere eseguito introducendo una soluzione satura di KI nell'intercapedine anulare per bagnarne le pareti. L'eccesso di KI deve essere scaricato e le pareti devono essere asciugate mediante un flusso di azoto puro. Un denuder ricoperto di KI delle dimensioni sopra riportate presenta un'efficienza per l'ozono vicina all'unita' (E > 99,9%) con portate di aria di 1 L/min. La sua capacita' operativa fino a quando E scende a 95% e' pari a 250 µg di ozono (2000 ppb/h). In alternativa e' possibile utilizzare come ozono scrubber cartucce commerciali, contenenti KI granulare.
L'aria campione deve essere raccolta connettendo l'ingresso della cartuccia ricoperta di DNPH con il denuder ricoperto con KI o con la cartuccia contenente KI granulare. L'uscita della cartuccia di DNPH deve essere collegata alla pompa di aspirazione dell'aria e quest'ultima a sua volta al contatore volumetrico di aria. 3.3. Procedura di campionamento
Assemblare il sistema di campionamento e assicurarsi che la pompa sia capace di garantire una portata di aria costante durante il periodo di campionamento. Prima di procedere con il campionamento assicurarsi che la linea di prelievo dell'aria non presenti perdite. Questa verifica viene effettuata occludendo l'ingresso dell'aria a monte dell'ozono scrubber e controllando che il contatore volumetrico non indichi alcun passaggio di aria nella linea.
Installare la linea di campionamento nel sito di monitoraggio e verificare che il flusso di aria sia vicino a quello programmato. Il flusso di aria puo' variare da 0,5 a 1,2 L/min e generalmente viene regolato a 1 L/min. Le moli totali di formaldeide nel volume di aria campionata non devono eccedere quelle di DNPH nella cartuccia (2 mg oppure 0,01 millimoli/cartuccia). In generale una stima conservativa del volume del campione puo' essere approssimativamente quella del 50% della capacita' di saturazione della DNPH.
Terminato il campionamento, rimuovere la cartuccia di DNPH dal sistema e chiuderla da entrambi i lati con appositi tappi, quindi riporla in un contenitore di vetro etichettato che va mantenuto in ambiente refrigerato.
Il periodo di conservazione del campione in ambiente refrigerato prima dell'analisi di laboratorio non puo' eccedere i 30 giorni. 3.4. Procedure di estrazione
Rimuovere la cartuccia campionata dal contenitore; iniettare nella cartuccia mediante siringa 3 mL di CH 3 CN ad un flusso non superiore a 1,5 ml/min in direzione inversa a quella di campionamento. All'eluato vanno aggiunti 2 ml di acqua per ottenere una migliore prestazione cromatografica. 3.5. Analisi mediante HPLC
L'analisi del campione deve essere effettuata utilizzando un'unita' base HPLC costituita da una pompa isocratica, una valvola di iniezione dotata di loop da 20 µL, una colonna cromatografica in fase inversa tipo ODS (5µ m, 250 x 4,6 mm), un rivelatore ad assorbimento UV regolato alla lunghezza d'onda di 360 nm e un processore-integratore di dati cromatografici.
Prima di ciascun'analisi verificare che la linea di base del rivelatore non presenti deriva.
Preparare la fase mobile, costituita da una miscela acetonitrile-acqua (60:40).
Caricare il serbatoio dell'HPLC con la miscela eluente e regolare il flusso della pompa peristaltica ad 1.0 ml/min.
Caricare l'iniettore con 100 µl di soluzione campione mediante una siringa per HPLC. Azionare la valvola dell'iniettore in modo da introdurre il contenuto del loop (20 µL) nella colonna separativa e procedere con l'analisi cromatografica.
Procedere all'identificazione e quantificazione dell'idrazone della formaldeide.
Se la concentrazione dell'analita eccede il range di linearita' del rivelatore, il campione deve essere opportunamente diluito con la fase mobile. 3.6. Calcolo delle concentrazioni
La concentrazione della formaldeide nel campione di aria, espresso in µg/m³ e' dato da
C = [H (p)·v·k (c - c 0 ) / H (s)·V]
Dove:
C = concentrazione della formaldeide nel campione di aria (µg/m³),
c = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nello standard (µg/ml),
c 0 = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nel «bianco» (cartuccia non esposta),
H (s) = altezza/area del picco della formaldeide nello standard (unita'),
H (p) = altezza/area del picco della formaldeide nel campione (unita'),
k = fattore di conversione da idrazine della formaldeide a formaldeide (= 0.143),
V = volume di aria campionata (m³),
v = volume della soluzione iniettata (ml).
N.B. La concentrazione c 0 del bianco va determinata per ogni lotto di cartucce ricoperte di DNPH utilizzate. 3.7. Calibrazione dell'HPLC
Preparare una soluzione stock di calibrazione sciogliendo 10 mg di 2,4 dinitrofenilidrazone della formaldeide in 100 ml di acetonitrile.
Da questa soluzione si prelevano 4 standard di calibrazione alle concentrazioni di interesse (0.25, 0.50, 1.0 e 2.0 µg/ml) attraverso opportuna diluizione con la miscela eluente.
Analizzare ciascuno standard di calibrazione tre volte e tabulare l'area di risposta strumentale in funzione della concentrazione.
Costruire la curva di calibrazione. La risposta e' lineare quando si ottiene un coefficiente di correlazione di almeno 0,99.
Eseguire quotidianamente il controllo della risposta del rivelatore iniettando una soluzione standard avente concentrazione pari o superiore a 10 volte il limite di rivelabilita' strumentale (es. 1 µg/ml).
La risposta ottenuta non deve scostarsi piu' del 10% dal valore medio registrato con soluzioni di uguale concentrazione.
Se si osserva una variabilita' maggiore e' necessario ripetere i test di calibrazione oppure eseguire una nuova curva di calibrazione utilizzando soluzioni standard preparate di fresco.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura» sono inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
d) al comma 6, il settimo periodo e' soppresso;
e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l'adeguamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' la gestione»;
g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» e' sostituita dalla seguente: «consideri»;
h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorita' pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1,»;
i) al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo cosi' recita:
"Art. 5. (Valutazione della qualita' dell'aria
ambiente)
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1,
comma 2, con le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, e 5.
Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo
all'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'appendice
II, relativa alla scelta della rete di misura, e
l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi
dalla misurazione. Alla valutazione della qualita'
dell'aria ambiente provvedono le regioni e le province
autonome.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di
valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono
obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di
modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di
fornire un adeguato livello di informazione circa la
qualita' dell'aria ambiente. Se il superamento interessa
gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono
essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di
fornire un adeguato livello di informazione circa la
qualita' dell'aria ambiente.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di
valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione
superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e
possono essere combinate con misurazioni indicative o
tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa
gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni
di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate
con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un
adeguato livello di informazione circa la qualita'
dell'aria ambiente.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, sono
inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore,
sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di
modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Ai fini della determinazione del numero delle
stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi
nei casi in cui vi e' integrazione o combinazione tra
misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o
misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti
dall'articolo 7, commi 2 e 3.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il 31
dicembre 2012, un progetto volto ad adeguare la propria
rete di misura o del programma di valutazione alle relative
disposizioni, in conformita' alla zonizzazione risultante
dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in
conformita' alla connessa classificazione. Il progetto
indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene
il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli
agglomerati. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta
giorni, anche attraverso un esame congiunto del
Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformita' del
progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli
indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di
mancata conformita' il Ministero dell'ambiente, con atto
motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma,
indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai
fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale
procedura si applica anche ai successivi progetti di
modifica o di integrazione della rete di misura. La
trasmissione del progetto e' effettuata su supporto
informatico non riscrivibile, utilizzando, ove gia'
individuato con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.
7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di
valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle
regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da
altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso,
sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province
autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il
controllo si esercita sulla base di appositi protocolli
approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in
caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere
una continua supervisione su tutte le modalita' di gestione
della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei
dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da
enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente
promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le
regioni o le province autonome e le agenzie regionali al
fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.
8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di
cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni
atte ad assicurare le funzioni previste dal presente
decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione
della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei
dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di
cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza,
sulla base del programma di valutazione, un'altra stazione
avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona
oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una
stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la
necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di
misurazione previste dal programma di valutazione deve
essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza,
efficacia ed economicita'. Nel caso in cui risultino
variati il contesto territoriale, le attivita' e le altre
circostanze da cui dipende la classificazione e
l'ubicazione di una o piu' stazioni della rete di misura ai
sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le
province autonome provvedono comunque al conseguente
adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tali finalita', in base
alla legislazione vigente.
9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale
statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali
statali e regionali e le autorizzazioni previste dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in
atmosfera possono disporre, al fine di valutarne gli
effetti, l'installazione o l'adeguamento, nonche' la
gestione di una o piu' stazioni di misurazione della
qualita' dell'aria ambiente da parte del proponente solo
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie
per la rete di misura o per il programma di valutazione. In
tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale
o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di
misurazione sia conforme alle disposizioni del presente
decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7.
In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni
che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto per gli impianti che producono emissioni
in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano
l'installazione o l'adeguamento di una o piu' stazioni di
misurazione della qualita' dell'aria ambiente, l'autorita'
competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete
di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo
in questo caso che la stazione sia conforme alle
disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al
controllo previsto dal comma 7.
10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto
attivita' produttive, attivita' di servizio, infrastrutture
e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in
atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualita'
dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero
dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o
delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che
li richiedano, a cura delle autorita' pubbliche definite
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non
puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed
informazioni che le vigenti normative di settore
prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti
di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe
pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una
regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle
funzioni previste dal presente decreto non sia stata
accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5,
comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005,
il Ministero dell'ambiente, sentita tale regione o
provincia autonoma, puo' promuovere forme di consultazione
con l'autorita' che non ha accolto la richiesta, anche
nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, per
accertare se esistano modalita' atte ad assicurare la messa
a disposizione dei dati e delle informazioni senza
pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A
tali consultazioni partecipa anche il Ministero della
difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta
da un'autorita' competente alla gestione di strutture,
porti o aeroporti militari.
11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per
la valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono
rispettare gli obiettivi di qualita' previsti dall'allegato
I.
12. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di
utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti
determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico,
cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e
mercurio."
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse ed il numero romano: «II» e' sostituito dal seguente: «III»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «scelte» e' inserita la seguente: «anche» e le parole: «delle reti di misura regionali e» sono soppresse.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 6. (Casi speciali di valutazione della qualita'
dell'aria ambiente)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni
geografiche e l'andamento a lungo termine delle
concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle
deposizioni:
a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti
fissi di campionamento rurali in cui si effettuano
misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la
concentrazione di massa totale e le concentrazioni per
speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto
di individuazione puo' altresi' stabilire forme di
coordinamento con le attivita' svolte in attuazione del
programma denominato «monitoring and evaluation of
pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con
altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere
comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A
tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I,
III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono
essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa
totale;
b) almeno sette stazioni di misurazione del
benzo(a)pirene in cui si effettua la misurazione delle
concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e
dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza
dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene
e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza
tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano
l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;
c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte
anche nell'ambito di quelle appartenenti alla rete
realizzata in sede di attuazione del programma denominato
«European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)»,
in cui si effettua la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del
cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri
idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e
la misurazione indicativa della deposizione totale di tali
inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresi' ad
oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio
gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il
decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni
scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo
20, quelle in cui si effettua anche la misurazione
indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel
rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea,
tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu'
Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di
misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e
l'allegato VI;
d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano,
scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b),
in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire
informazioni circa la concentrazione di massa totale e le
concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5
su base annuale. A tali stazioni di misurazione si
applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3
dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole
concentrazioni di massa totale.
2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve
valutare la possibilita' di utilizzare le medesime stazioni
per entrambe le finalita' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1. Possono essere individuate stazioni diverse
soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali
finalita' non sarebbero conseguite per tutti gli
inquinanti.
3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte
siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al
comma 1 disciplinano le modalita' ed i tempi con i quali
tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni
rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti
disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di
misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d),
sono messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di
misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da
utilizzare e le modalita' di comunicazione di tali metodi
alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di
cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per
le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e
c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e
dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici
diversi dal benzo(a)pirene.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
b) al comma 6 le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei modi» sono inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
g) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente articolo cosi' recita:
"Art. 8. (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente
e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in
relazione all'ozono)
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti
dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle
appendici II e III.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di
ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili
precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti
all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi
in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati
sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e'
consentito determinare il superamento anche mediante una
combinazione di campagne di misurazione di breve durata,
effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in
cui si potrebbero registrare i massimi livelli di
inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a
tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di
informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, e' assicurato un numero minimo
di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello
previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di
stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello
previsto dall'allegato IX paragrafo 3.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione
o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle
stazioni di misurazione previsto dall'allegato IX,
paragrafo 1, puo' essere ridotto alle condizioni previste
dal paragrafo 2 di tale allegato.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di
ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili
precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti
dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di
misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in
conformita' all'allegato IX, paragrafo 4.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono individuate le stazioni di misurazione di
fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il
numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale,
e' compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia,
in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al
comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle zone
ed agli agglomerati di cui al comma 5. I decreti
disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di
misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e
province autonome.
7. La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta
nei modi e secondo i metodi indicati all'allegato X. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della salute e sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,
sono individuate, sul territorio nazionale almeno tre
stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi
dell'allegato X e sono disciplinate le modalita' di
comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione
utilizzati alla Commissione europea. I decreti disciplinano
altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le
informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome.
8. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente
ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati
provvedono le regioni e le province autonome.
9. Si applica, anche in riferimento al presente
articolo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e
dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11.
10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria
ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi
equivalenti previsti dall'allegato VI.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, »;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 9. (Piani e misure per il raggiungimento dei
valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento
dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto)
1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all' articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le
regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri
previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga
almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a
raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso
di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il
piano deve essere integrato con l'individuazione di misure
atte a raggiungere i valori limite superati nel piu' breve
tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone
o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo previsto
per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove
individuabili, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato
XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di
superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del
valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti
all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive
modificazioni, condizioni piu' rigorose di quelle connesse
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, le misure necessarie a preservare la
migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo
sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della
valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli
inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i
valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano,
anche in via preventiva, le principali sorgenti di
emissione che possono influenzare i livelli degli
inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati,
nei piani di cui al comma 1.
4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 5, i livelli critici di cui all'allegato XI,
le regioni e le province autonome adottano, anche sulla
base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali
aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei
termini prescritti.
5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4,
relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona
o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle
principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse,
aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre
aree o in altre zone e agglomerati della regione o della
provincia autonoma.
6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione
determina il superamento dei valori limite o dei valori
obiettivo per piu' inquinanti, le regioni e le province
autonome predispongono un piano integrato per tali
inquinanti.
7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei
piani previsti dal presente articolo le regioni e le
province autonome assicurano la partecipazione degli enti
locali interessati mediante opportune procedure di raccordo
e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si
provvede anche, con tali procedure, ad individuare e
coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di
attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare
che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato
all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome
provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze
amministrative in materia territoriale e ambientale, con
apposita normativa e comunque in conformita' al proprio
ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente
decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli
obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
pianificazione settoriale e con gli strumenti di
pianificazione degli enti locali.
8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma,
risulti che le principali sorgenti di emissione aventi
influenza su un'area di superamento sono localizzate in una
diversa regione o provincia autonoma, devono essere
adottate da entrambe le regioni o province autonome misure
coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite
o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero
dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di tali
misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo
20.
9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta, su richiesta di una o piu' regioni o
province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui
all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure
individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei
propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado di
assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di
superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti
di emissione su cui le regioni e le province autonome non
hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede
all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta
della regione o della provincia autonoma deve essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali
casi e' convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un
comitato tecnico con il compito di presentare un programma
di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione
partecipano anche i Ministeri aventi competenza su
specifici settori emissivi, quali trasporti, energia,
inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura.
Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza
oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo
strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai
soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati
non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo
di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento
di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale del
supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.
10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la
Commissione europea conceda le deroghe previste
dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la
procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti
dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si
applicano a partire dalla data individuata nella decisione
della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato
XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011.
Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale
procedura in collaborazione con le regioni e le province
autonome, coordinando le attivita' istruttorie finalizzate
a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il
Ministero dell'ambiente coordina, in particolare,
l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province
autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria al fine
di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di
dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori
limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi
termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria
risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere
ottenuto solo con il contributo di misure di carattere
nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i Ministeri aventi competenza su specifici settori
emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili,
attivita' produttive e agricoltura. Il programma e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie
previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata
in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e
le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati,
tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i
livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo
previsti dall'allegato XI.
11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente
articolo e' assicurata la coerenza con le prescrizioni
contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione
delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei
piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti
regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri
strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e
locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i
piani di sviluppo. Anche le autorita' competenti
all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani,
programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli
stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualita'
dell'aria previsti dal presente articolo.
12. I piani previsti dal presente articolo sono
soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel
caso in cui sia stata verificata la condizione prevista
dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la
procedura ivi disciplinata all'articolo 12.".
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il settimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 11. (Modalita' e procedure di attuazione dei
piani)
1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono
anche individuare, con le modalita' e per le finalita'
dagli stessi previste:
a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a
motore;
b) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni
di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte
quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, secondo le relative disposizioni;
c) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di
trattamento dei rifiuti che producono emissioni in
atmosfera;
d) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che
producono emissioni in atmosfera;
e) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli
impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative
disposizioni;
f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili
ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative
disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative
attribuite allo Stato ed alle regioni;
g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili
nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035
MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il
potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei
combustibili negli impianti termici civili;
h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera che si producono nel corso delle attivita'
svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo
che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui
all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei
cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il
cantiere rispondano alle piu' recenti direttive comunitarie
in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano
dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di
materiale particolato;
i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;
l) misure specifiche per tutelare la popolazione
infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;
m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera che si producono nel corso delle attivita' e
delle pratiche agricole relative a coltivazioni,
allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli
effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione
della normativa vigente in materia di rifiuti,
combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e
tutela sanitaria e fito-sanitaria;
n) prescrizioni di limitazione delle combustioni
all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e
di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa
vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in
atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto
con i Ministeri competenti per materia, sentita la
Conferenza Unificata, possono essere emanate linee guida
per l'individuazione delle misure di cui al comma 1
relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.
3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani
in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a
motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i
sindaci o la diversa autorita' individuata dalle regioni o
dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in
via sostitutiva le regioni o le province autonome o la
diversa autorita' individuata dalle regioni o dalle
province autonome ai sensi della vigente normativa
regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme
di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome
ed autorita' competente ad adottare i provvedimenti di
limitazione della circolazione. Le modalita' e la durata
delle limitazioni devono essere funzionali alle finalita'
dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le
ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere adottate dai sindaci per motivi connessi
all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri
previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei
piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non
individuino i casi ed i criteri di limitazione della
circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di
imporre tali limitazioni per motivi connessi
all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani
ai sensi del comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le
autorita' competenti per l'autorizzazione o per i controlli
ai sensi della parte quinta, titoli I, II e III, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi
previsti. All'attuazione delle previsioni contenute nei
piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le
autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi
indicate.
5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani,
nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le
regioni, le province autonome e gli enti locali mediante
provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti
dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal
fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente
normativa.
6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai
cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h), sono altresi'
inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione
di impatto ambientale adottate dalle autorita' competenti
ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale
procedura di valutazione.
7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste
dal presente articolo si applicano anche in caso di misure
adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei
piani regionali.".
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 12. (Obbligo di concentrazione dell'esposizione e
obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il
PM2,5)
1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente,
le regioni e le province autonome adottano, sulla base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il
rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di
cui all'allegato XIV e le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
disciplinato dal medesimo allegato.
2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione
dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si
utilizza l'indicatore di esposizione media di cui
all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di
misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti
fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore
a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui
distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio
devono essere tali da riflettere in modo adeguato
l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in
modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento
a lungo termine delle concentrazioni.".
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 15. (Esclusioni)
1. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il
successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle
zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un
determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti
all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori
limite o livelli critici a causa del contributo di fonti
naturali. La comunicazione e' accompagnata da informazioni
sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene
gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle
fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed
utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla
Commissione europea. I superamenti oggetto di tale
comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.
2. Con uno piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del
contributo di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il
successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle
zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano
il rispettivo valore limite per effetto della risospensione
del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura
delle strade nella stagione invernale. La comunicazione e'
accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le
relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare
che il superamento e' dovuto a tale risospensione e che
sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre
i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non
impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10,
ferma restando l'adozione di ragionevoli misure di
riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed
utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla
Commissione europea, e l'integrale applicazione del
presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti
ad altre cause."
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita' previste per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente;
b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le correzioni» e' inserita la seguente: «operative»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella versione piu' aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo.»;
e) al comma 8 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 17. (Qualita' della valutazione in materia di
aria ambiente)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita' previste per
verificare il rispetto della qualita' delle misure
dell'aria ambiente;
b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di
campionamento e misura della qualita' dell'aria.
1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite
avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i
criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui
al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio
nazionale.
2. Le procedure di approvazione previste al comma 1
sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli
strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti
fissati dal presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
effettuano le attivita' di controllo volte ad accertare che
il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le
procedure di garanzia di qualita' di cui al comma 1,
lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se
il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4
ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal
laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del
comma 8.
4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicita',
programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati
a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i
gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini
del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della
intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano
conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le
correzioni operative da apportare.
5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e
misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1,
lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della
qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con
le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche
sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai
laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC
17025 nella versione piu' aggiornata al momento
dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo
previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle
prove condotte da laboratori siti nel territorio
dell'Unione europea accreditati secondo le procedure
stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu'
aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al
pertinente metodo previsto da tale allegato e previa
verifica che il produttore sia certificato secondo la norma
EN 15267 nella versione piu' aggiornata al momento della
certificazione, in relazione alla produzione dello
strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a
campione, se i laboratori che hanno condotto le prove
dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo
svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di
strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il
soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito
atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di
non possedere diritti sullo strumento o sul metodo
approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione
piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione
al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente
decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative
alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo.
6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica
(I.N.RI.M.) assicura la certificazione dei campioni primari
e di riferimento, nonche' la preparazione ed il
mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle
miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si
determinano la composizione chimica, la concentrazione, la
purezza, le proprieta' fisiche o le particolari
caratteristiche tecniche del campione.
7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attivita'
di intercalibrazione a livello comunitario per gli
inquinanti disciplinati dal presente decreto.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
sono individuati uno o piu' laboratori nazionali di
riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la
norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente
decreto, sono designate le relative funzioni e sono
stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei
confronti del Ministero dell'ambiente.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o
dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi
4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.".
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.».
Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 18. (Informazione del pubblico)
1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano
le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per
quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la
diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:
a) le informazioni relative alla qualita' dell'aria
ambiente previste all'allegato XVI;
b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le
deroghe previste all'articolo 9, comma 10;
c) i piani di qualita' dell'aria previsti all'articolo
9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9,
comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2;
d) i piani di azione previsti all'articolo 10;
e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti
tecnici di cui all'articolo 17;
e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3,
comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all'allegato III,
paragrafo 5.".
2. Per l'accesso alle informazioni si applica il
decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al
pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le
pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche
o altri strumenti di adeguata potenzialita' e di facile
accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le
informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e
precise e devono essere rese in forma chiara e
comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle
misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in
tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei
modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai servizi di
rete per le informazioni di cui al presente articolo che
ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto
decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita' allo
stesso.
3. Le regioni e le province autonome elaborano e
mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali
aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal
presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione
circa i superamenti dei valori limite, dei valori
obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di
informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai
periodi di mediazione previsti, con una sintetica
valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni
possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in
merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri
inquinanti per cui il presente decreto prevede la
misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di cui
all'allegato X, parte 2.
4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del
presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le
associazioni dei consumatori, le associazioni che
rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della
popolazione, nonche' gli altri organismi sanitari e le
associazioni di categoria interessati.
5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche
al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla
pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di
dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione
della qualita' dell'aria ambiente devono contestualmente
indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se
tali livelli sono stati misurati in conformita' ai criteri
ed alle modalita' previsti dal presente decreto oppure in
modo difforme.".
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «limite» sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»;
c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,» sono inserite le seguenti: «sempre che quelli gia' presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti» e dopo le parole: «del formato ivi previsto» sono aggiunte le seguenti: «eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneita' soprarichiamata»;
d) al comma 1, lettera a), il numero 4) e' sostituito dal seguente: «entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);»;
e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le altre informazioni previste da tale appendice»;
f) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice VII, le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9»;
g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, le altre informazioni previste dall'appendice VI»;
h) al comma 12 le parole: «, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012» sono soppresse;
i) al comma 17, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente.»;
l) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta trasmissione.».
Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 19. (Relazioni e comunicazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze
inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai
commi 3, 5, 7 e 8, le regioni e le province autonome
trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero
dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli
che superano i valori limite o i livelli critici oltre il
margine di tolleranza o che superano i valore limite degli
inquinanti per i quali non e' stabilito un margine di
tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e'
verificato, nonche' i valori misurati, utilizzando a tal
fine il formato dell'appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi
di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato
dell'appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il
quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al
numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, sempre
che quelli gia' presentati dalle regioni e province
autonome non siano considerati idonei a contrastare i
superamenti predetti nonche' le informazioni di cui
all'appendice VII nel formato ivi previsto eventualmente
accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneita'
soprarichiamata;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali
modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani
trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli
aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli
agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando
a tal fine il formato dell'appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista
dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle
informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1)
e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati
sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto
previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati
sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto
previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi
dalla fine di ciascun anno, la determinazione del
superamento delle soglie di valutazione superiore o
inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice
VI , nonche' le altre informazioni previste da tale
appendice;
2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e
delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi
del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e
2), e lettere b), c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice
VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di
cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al
comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al
comma 1, lettera a), numero 4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le
informazioni di cui al comma 1, lettera d).
2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2,
lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel
formato previsto dall'appendice VII, le informazioni
relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9;
3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il
formato dell'appendice VI, trasmettono al Ministero
dell'ambiente e all'ISPRA i dati sui livelli di
concentrazione e sulle deposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli
agglomerati la determinazione del superamento delle soglie
di valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato
II, paragrafo 1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone
ed agli agglomerati di cui all'articolo 9, comma 2, i
seguenti dati e informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con
individuazione delle aree di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto
di valutazione;
c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con
particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai
superamenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3, le altre
informazioni previste dall'appendice VI , ricorrendone i
presupposti, la relazione prevista all'allegato I,
paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:
a) la documentazione relativa all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie a
perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui
all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle
che non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o
provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai
sensi dell'articolo 9, comma 2.
6. Il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi
successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla
Commissione europea i dati e le informazioni previsti da
tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonche',
limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai
metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6,
comma 3, verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero
dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la
documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai
sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa
ricezione.
7. Le regioni e le province autonome trasmettono i
seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed
all'ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli
aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli
agglomerati di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3,
utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo
di cui all'allegato VII, le informazioni previste
all'appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione
relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare
le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del
valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle
che non comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,
entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di
ozono che superano il valore obiettivo e l'obiettivo a
lungo termine, le date in cui il superamento si e'
verificato, nonche' le relative cause ed i valori misurati,
utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi
dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano
le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il
superamento si e' verificato, nonche' le relative cause ed
i valori misurati, utilizzando il formato di cui
all'appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi
dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste
per l'ozono e per i relativi precursori di cui
all'appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla
fine di ciascun triennio, le informazioni previste
all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione
relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare
le misure necessarie a perseguire il raggiungimento
dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le
stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista
all'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle
informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed
e).
8. Le regioni e le province autonome trasmettono i
seguenti dati ed informazioni all'ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e
settembre di ogni anno:
1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per
ogni giorno in cui sono stati misurati superamenti delle
soglie di informazione o di allarme per l'ozono, le
informazioni, formulate in via provvisoria, previste
all'appendice IX, sezione I;
2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre
informazioni provvisorie previste all'appendice IX, sezione
II.
9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e
delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi
del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le
informazioni di cui al comma 7, lettera a);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati i superamenti del valore
obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le
informazioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla
fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma
7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni
ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le
informazioni previste al comma 13, lettera b).
10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni
di cui al presente articolo si osservano, ove gia'
definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di
cui ai commi 1, 4, 5 e 7 e' effettuata mediante supporto
informatico non riscrivibile.
12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,
verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle
informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e
dell'articolo 6, comma 3, nonche' la conformita' del
formato,. Sono esclusi da tale verifica i piani e le
relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1,
lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni
incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il
Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province
autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un
nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.
13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza
dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8
e li invia al Ministero dell'ambiente nel formato di cui
all'appendice IX, sezioni I e II, entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera
a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),
punto 2).
14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati
appositamente individuata dall'Agenzia europea per
l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal
Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.
15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della salute, comunica alla Commissione europea
le autorita' e gli organismi di cui all'articolo 1, comma
6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di
trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del
comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del
comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione
previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini
dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto
dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27
gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di
ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati
rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei
relativi programmi di valutazione, nonche' le correlate
informazioni. In caso di mancato o incompleto invio dei
dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA
informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente. La
successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia
europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun
anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di
misurazione previste all'articolo 6. L'ISPRA notifica
tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta
trasmissione.".
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.».
Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 20. (Coordinamento tra Ministero, regioni ed
autorita' competenti in materia di aria ambiente)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia
autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
decreto, e, su indicazione del Ministero della salute,
rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo
scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre
un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee
guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti
la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per
tale partecipazione.".
 
Art. 13

Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale'. »;
b) il paragrafo 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche'. »;
c) il paragrafo 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio'.»;
d) dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd'].».
2. All'allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»;
b) il paragrafo 4 e' soppresso.
3. All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.».
4. All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la parte D e' soppressa.
Note all'art. 13:
L'allegato VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente articolo, recita:
"Allegato VI
(art. 6 comma 1, art. 7, comma 5, art. 8, comma 10 e
art. 17, comma 5) - Metodi di riferimento
A. METODI DI RIFERIMENTO
1. Metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di zolfo
Il metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di zolfo e' descritto nella norma UNI EN
14212:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di
diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta».
2. Metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di azoto e degli ossidi di azoto
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14211:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto
mediante chemiluminescenza».
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del piombo
Il metodo di riferimento per il campionamento e'
descritto nel presente allegato, punto 4. Il metodo di
riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI
EN 14902:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella
frazione PM10 del particolato in sospensione».
4. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del PM10
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 12341:1999
«Qualita' dell'aria. Determinazione del particolato in
sospensione PM10. Metodo di riferimento e procedimento per
prove in campo atte a dimostrare l'equivalenza dei metodi
di misurazione rispetto al metodi di riferimento».
5. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del PM2,5
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14907:2005
«Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato di
misurazione gravimetrico per la determinazione della
frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione».
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzene
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14662:2005,
parti 1, 2 e 3, «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di
benzene».
7. Metodo di riferimento per la misurazione del
monossido di carbonio
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14626:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di monossido di carbonio mediante
spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva».
8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14625:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta».
9. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel
nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005
«Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del
particolato in sospensione».
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI
EN 15549:2008 «Qualita' dell'aria. Metodo normalizzato per
la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in
aria ambiente».
11. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del mercurio nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010
'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di mercurio gassoso totale'.
12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi
di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria
ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di
arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni
atmosferiche'.
13. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010
'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di deposizione di mercurio.
13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei
tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria
- Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene,
benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k]
fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e
indeno pirene [1,2,3-cd'].
14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato
europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a
decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di
riferimento indicati nei punti precedenti.
B. METODI EQUIVALENTI
1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
riferimento purche' dotati di apposita certificazione di
equivalenza, rilasciata secondo i principi, le metodologie
e le procedure di prova indicati nelle «Guidances for the
demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea e nei
successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee
guida. La certificazione che un metodo presenta un rapporto
costante con il metodo di riferimento e fornisce risultati
che necessitano di essere rettificati con un fattore di
correzione puo' essere utilizzata come certificazione di
equivalenza solo nel caso in cui la Commissione europea, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, ne dichiari
l'accettabilita' secondo la procedura stabilita da tali
«Guidances».
2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui
al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente
gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione
tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale
certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto
costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare
tali atti e documentazione tecnica alla Commissione
europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a
pubblicare sul proprio sito web gli atti e la
documentazione tecnica relativi alle certificazioni di
equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto,
dichiarate accettabili dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dell'ambiente invia comunque alla
Commissione europea la documentazione di cui al punto 2, in
tutti i casi in cui la Commissione richieda la
presentazione di un rapporto per verificare
l'accettabilita' delle certificazioni di equivalenza.
4. (soppresso).
C. INTRODUZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE
1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento e
misura della qualita' dell'aria da utilizzare per
l'applicazione del presente decreto, dopo la relativa
entrata in vigore, gli stessi devono essere idonei
all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti.
2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della
qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti
fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del
presente decreto devono essere idonei all'applicazione del
metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11
giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli
strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e
conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai
sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che
utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con
il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e'
ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito rapporto dal quale risultino i fattori di
correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le
modalita' di applicazione anche in riferimento alle
misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il
Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere
contrario entro i successivi 60 giorni.
D. (soppressa).
E. STANDARDIZZAZIONE
1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere
standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione
atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze
in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il
volume di campionamento si riferisce alle condizioni
ambiente in termini di temperatura e di pressione
atmosferica alla data delle misurazioni.".
 
Art. 14

Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.
Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.».
Note all'art. 14:
L'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato
dal presente articolo cosi' recita:
"Allegato X
( art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e
art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell'ozono
1. OBIETTIVI
La misurazione dei precursori dell'ozono ha, come
principali obiettivi, l'analisi delle tendenze dei
precursori dell'ozono, la verifica dell'utilita' delle
strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della
coerenza con gli inventari delle emissioni, nonche' la
correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni
di inquinamento rilevate. Ha inoltre l'obiettivo di
approfondire la conoscenza dei processi di formazione
dell'ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare
l'applicazione dei modelli fotochimici.
2. SOSTANZE
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende
almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati
composti organici volatili (COV) elencati nella seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


3. UBICAZIONE
Le misurazioni sono effettuate in via principale nei
siti fissi di campionamento urbani e suburbani individuati
ai sensi del presente decreto e considerati idonei in
funzione degli obiettivi di monitoraggio di cui al
paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della
versione piu' aggiornata delle linee guida europee per la
misurazione dei precursori dell'ozono.
3-bis. METODI DI MISURAZIONE.
1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica
il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.
2. Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo
di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile
utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro
metodo equivalente sulla base delle procedure previste
dall'allegato VI ".
 
Art. 15

Modifiche all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, paragrafo 1, sezione PM2,5 - FASE 1 della tabella, alla terza colonna, dopo le parole: «entro il 1° gennaio 2015» e' aggiunta, in fine, la seguente nota: «(3-bis)» e conseguentemente, in calce alla tabella, dopo la nota (3) e' inserita la seguente: «(3-bis) La somma del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare in ciascun anno dal 2008 al 2015 e' stabilito dall'allegato I, parte (5) della Decisione 2011/850/UE, e successive modificazioni.».
Note all'art. 15:
L'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente articolo, recita:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 16

Modifiche all'Appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 dopo le parole: «di zonizzazione» sono inserite le seguenti: «, ai fini della protezione della salute umana,»;
b) al punto 4 le parole: «il processo di zonizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «il processo di delimitazione delle zone diverse dagli agglomerati».
Note all'art. 16:
L'appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente articolo, recita:
"Appendice I
(articolo 3, commi 2 e 4) - Criteri per la zonizzazione
del territorio
1. Nel processo di zonizzazione, ai fini della
protezione della salute umana, si deve procedere, in primo
luogo, all'individuazione degli agglomerati e,
successivamente, all'individuazione delle altre zone.
2. Esiste un agglomerato in due casi:
- se vi e' un'area urbana oppure un insieme di aree
urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro,
con la popolazione e/o la densita' di popolazione previste
dal presente decreto;
- se vi e' un'area urbana principale ed un insieme di
aree urbane minori che dipendono da quella principale sul
piano demografico e dei servizi, con la popolazione e/o la
densita' di popolazione previste dal presente decreto.
3. Le zone in relazione alle quali si rilevi la
sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 devono essere
individuate come agglomerati.
4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura
«secondaria» (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e
l'ozono), il processo di delimitazione delle zone diverse
dagli agglomerati presuppone l'analisi delle
caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico
emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al
fine di individuare le aree in cui una o piu' di tali
caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli
degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone
contraddistinte dall'omogeneita' delle caratteristiche
predominanti. Le zone possono essere costituite anche da
aree tra loro non contigue purche' omogenee sotto il
profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, e'
possibile distinguere nel territorio le zone montane, le
valli, le zone costiere, le zone ad alta densita' di
urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico
emissivo in riferimento ad uno o piu' specifici settori (ad
esempio traffico e/o attivita' industriali), ecc.
5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed il PM2,5 deve
essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione.
6. Per gli inquinanti «primari» (il piombo, il
monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il
benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere
effettuata in funzione del carico emissivo.
7. Nell'individuazione delle zone si deve fare
riferimento, nella misura in cui cio' non contrasti con i
criteri di cui ai punti 4-6, ai confini amministrativi
degli enti locali. Per esempio, nel caso in cui il
territorio regionale sia suddiviso, secondo il punto 4, in
zona montana e zona di valle ed il territorio
amministrativo di un comune ricada, per parti sostanziali,
in entrambe, e' possibile delimitare le zone con una linea
geografica di demarcazione identificata sulla base delle
caratteristiche orografiche del territorio piuttosto che
utilizzare i confini amministrativi.
8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai
sensi del punto 7, ai confini amministrativi degli enti
locali, il confine della zona deve essere individuato
tramite apposite mappe (mediante «shape file»).
9. Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi
inquinanti devono essere tra loro integrate in modo tale
che, laddove siano state identificate per un inquinante
zone piu' ampie e per uno o altri inquinanti zone piu'
ridotte, e' opportuno che le zone piu' ampie coincidano con
l'accorpamento di quelle piu' ridotte.
10. La zonizzazione relativa alla valutazione della
qualita' dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli
ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella
relativa alla valutazione della qualita' dell'aria con
riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione
le regioni e le province autonome individuano zone
sovraregionali ai sensi dell' articolo 3, comma 4."
 
Art. 17

Modifiche all'Appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All'Appendice VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al punto 1 dopo le parole: «formato excel» sono inserite le seguenti: «piu' aggiornato» e le parole da: «al paragrafo "Update of annual» fino alla fine sono soppresse.
Note all'art. 17:
L'appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente articolo, recita:
"Appendice VI
(art. 19, comma 1, 3, 7 e 12) - Questionario sulla
qualita' dell'aria
1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere
effettuata sulla base della presente appendice si deve fare
riferimento al formato excel piu' aggiornato ed alle
relative linee guida alla compilazione pubblicati sul sito
della Commissione Europea nella sezione «Environment → Air
→ Air Quality → Implementation of ambient air quality
legislation → Reporting»".
 
Art. 18

Modifiche all'Appendice X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. L'Appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' sostituita dall'Appendice X inserita nell'Allegato al presente decreto.
 
Art. 19

Modifiche all'Appendice XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. L'Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' soppressa.
 
Art. 20
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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