Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2013
Imposizione di oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente delle Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Viste Le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla citta' di Bolzano;
Visto il decreto n. 552 del 24 giugno 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2009 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa»;
Vista la nota n. 0039256 del 7 novembre 2012 con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, la delega ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno 22 novembre 2012;
Visto Il verbale della Conferenza di servizi del 22 novembre 2012 nel quale risulta che la Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a finanziare la continuita' territoriale della citta' di Bolzano, per un triennio;
Vista la delibera n 1825 del 3 dicembre 2012 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa per un triennio, ha impegnato sul Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano l'importo complessivo di euro 5.531.261,58 comprensivo di Iva;
Considerata la necessita' di rinnovare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa al fine di assicurare ulteriormente la continuita' territoriale agli abitanti della citta' di Bolzano;
Considerato che e' ritenuto essenziale assicurare alla popolazione della citta' di Bolzano un collegamento regolare, continuativo ed ininterrotto con la citta' di Roma;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 

Allegato Tecnico
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano - Roma
Fiumicino e v.v.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 22 novembre 2012, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa. 1. Rotta onerata
Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti
L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve:
essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;
dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;
dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
3.1. In termini di numero di frequenze.
Le frequenze minime per la rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa sono le seguenti:
a) 4 voli giornalieri in andata e 4 voli giornalieri in ritorno dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno;
b) 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno nelle giornate di sabato e domenica e festivi infrasettimanali per tutto l'anno;
c) per esigenze di mercato il programma generale dei voli di cui al punto a) puo' essere soggetto - previa comunicazione anticipata ad ENAC ed alla Provincia autonoma di Bolzano - ad una riduzione massima di 90 collegamenti all'anno.
3.2. In termini di orari:
Sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino:
nei giorni dal lunedi' al venerdi' il primo volo in partenza dovra' essere effettuato entro le ore 7,00;
nei giorni di sabato e domenica e festivi infrasettimanali il primo volo in partenza dovra' essere effettuato entro le ore 8,00.
Sulla rotta Roma Fiumicino - Bolzano:
tutti i giorni l'ultimo volo dovra' essere effettuato con orario di arrivo all'aeroporto di Bolzano entro le 22,30 e comunque non prima delle 18,00.
3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta:
Il servizio Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili aventi una capacita' minima di 50 posti.
I vettori, all'atto di presentazione dell'accettazione, devono dimostrare, attraverso dati e tabelle approvate dal post holder flight operations, che le prestazioni degli aeromobili utilizzati consentano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 859/2008, il trasporto di almeno 50 passeggeri da e per l'aeroporto di Bolzano, considerata una tratta tipica di circa 90 minuti.
Inoltre, i vettori, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
3.4. In termini di tariffe:
a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono articolate secondo il seguente prospetto:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le tariffe massime indicate sono da intendersi «full flexible» pertanto non soggette ad alcun tipo di restrizione; sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.
b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
c) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo;
ogni semestre, a partire dal 1° semestre 2013, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa si fissa invariabilmente pari a 34%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 790,49 euro/Tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dal mese di febbraio e dal mese di agosto.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di darne comunicazione ai vettori che operano la rotta.
3.5. In termini di continuita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 99 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 1 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore e delle riduzioni di voli di cui al paragrafo 3.1. lettera c) del presente allegato tecnico;
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuita' territoriale della Citta' di Bolzano.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4) Presentazione dell'accettazione
I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a euro 85.120,00.
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 425.600,00.
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale della citta' di Bolzano.
Per consentire l'ordinata operativita' della rotta, le accettazioni dei vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare ad operare.
In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra e' ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.
 
Art. 2

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2013.
 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico del presente decreto.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire la rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.
 
Art. 6

L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
 
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.
Roma, 8 gennaio 2013

Il vice Ministro: Ciaccia
 
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