Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 25 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22 novembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al libro primo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sull'attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;»;
b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: «Commissariato» e' sostituita dalla seguente: «Commissario»;
c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»;
2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
d) all'articolo 45, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.»;
e) all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 3, la parola: «Segretario», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
f) all'articolo 52, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»;
g) all'articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.»;
h) all'articolo 57, comma 4:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»;
2) alla lettera c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.»;
i) dopo l'articolo 92 e' inserito il seguente:
«Art. 92-bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonche' quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonche' la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita'. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
4. Al termine dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo' essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacita' tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinita', entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento e' demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»;
l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa» sono soppresse;
m) all'articolo 111, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;»;
n) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). - 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'.
2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:
a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate;
b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche', ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi.»;
o) all'articolo 200:
1) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorita'» sono inserite le seguenti: «o i privati»;
p) all'articolo 215:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»;
q) il comma 3 dell'articolo 218 e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n.
280, e' il seguente:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i
principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
(Omissis).
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106.
- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu'
decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31
marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie
materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Attribuzioni del Ministro della difesa). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri, la relazione annuale
da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della
disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle
Forze armate, in relazione agli obiettivi di
ristrutturazione, riferendo, in particolare:
a) sul livello di operativita' delle singole Forze
armate;
b) sul grado di integrazione del personale militare
volontario femminile;
c) sull'attivita' per il sostegno alla ricollocazione
professionale dei volontari congedati, svolta
dall'esistente struttura ministeriale;
d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento
dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle
Forze armate;
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce rossa.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica dell'art. 18 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 18 (Commissario generale per le onoranze ai
Caduti). - 1-2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 39 (Personale). - 1. Il personale in servizio
all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di
trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in
servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni
vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche al personale di cui
all'art. 1808.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e
in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il
personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del
comma 1 dell'art. 144 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza
ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente
aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo
periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento
economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle
relative spese di viaggio vigenti per il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio all'estero,
compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di
viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il
personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3
dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo
si applicano le norme che regolano, per il personale del
Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del
trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi
disagiate e particolarmente disagiate.».
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 45 (Stabilimenti e arsenali militari). - 1-2.
(Omissis).
2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti
allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e
sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono
concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli
interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti
delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con
contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle
amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi
manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle
Forze armate.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 47, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 47 (Classificazione degli enti). - 1. Gli enti
dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area
tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
in:
a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa,
denominati unita';
b) enti dipendenti dal Segretariato generale della
difesa;
c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati
logistici di Forza armata.
2. (Omissis).
3. Gli enti dipendenti dal Segretariato generale della
difesa sono disciplinati nel regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 52 (Magistrati militari). - 1-3. (Omissis).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza,
l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati
militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini
dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato
presso altre magistrature.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 54 (Tribunale militare). - 1. (Omissis).
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del
presidente di sezione del Tribunale militare che lo
presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica
con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con funzioni di
presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti
previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a
quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di
ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o
Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i
Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
3-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 57 (Corte militare di appello). - 1-3. (Omissis).
4. La Corte militare d'appello giudica con
l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o
della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato
militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'art.
53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei
requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di
giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a
quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente
colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o
Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i
Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 94, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 94 (Direzioni di amministrazione delle Forze
armate). - 1. (Omissis).
2. La Direzione di amministrazione interforze, con le
attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha
competenza sugli enti a carattere interforze.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina
militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina
militare, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge
2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla
salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi
internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria,
anche con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto
del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell'art. 12, comma 9-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'art. 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera n) e del
comma 2 dell'art. 200 del citato decreto legislativo n. 66
del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 200 (Visite medico-fiscali). - 1. Tutte le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono
richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite
medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
a)-m) (Omissis);
n) altre visite non contemplate nelle lettere
precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero
attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici,
in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.
2. Le autorita' o i privati che richiedono le visite
rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione
dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o
presidiaria oppure al Comando dal quale dipende
l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita
presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione
dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare
competente per territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 215 (Ordinamento e funzionamento degli istituti
militari). - 1. Le disposizioni relative all'ordinamento e
al funzionamento generale degli istituti militari di cui al
presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli
istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato
maggiore della difesa.
1-bis Le disposizioni relative a ordinamento e
funzionamento dei programmi scolastici delle scuole
militari sono adottate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dell'art. 218 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 218 (Finalita' delle scuole militari). - 1. Le
scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono
lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle
accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo
scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul
mare, orientandoli verso le attivita' a esso connesse; la
scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare
nei giovani l'interesse per la vita aeronautica,
orientandoli nel corso degli studi verso le attivita' a
essa connesse.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle
seguenti scuole militari:
a) Scuola militare "Nunziatella" dell'Esercito
italiano;
b) Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) Scuola militare "Teulie'" dell'Esercito italiano;
d) Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".».

 
Art. 2
Modifiche al libro secondo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
b) all'articolo 233, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 238, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.»;
d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» e' sostituita dalla seguente: «struttura»;
e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;
f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» e' sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;
g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
h) all'articolo 307, dopo il comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonche' di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;
i) l'articolo 350 e' abrogato;
l) all'articolo 363, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresi', l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;
m) all'articolo 368, comma 2:
1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;
n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;
o) all'articolo 458, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»;
p) all'articolo 478, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»;
q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprieta' a favore di istituto».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 230 (Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad
altre fonti). - 1. I beni della Difesa si distinguono in
demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e
indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono
sottoposti:
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali
categorie di beni;
b) alle disposizioni dettate nel codice della
navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti
leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e
aeromobili militari;
c) alle disposizioni dettate nel codice della
proprieta' industriale (decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30) per le invenzioni militari;
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la
tutela dei beni militari.».
- Si riporta il testo dell'art. 233, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito
dal presente decreto:
«Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla
difesa nazionale a fini determinati). - 1. (Omissis).
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di
edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si
applica l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 238, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito
dal presente decreto:
«Art. 238 (Porti e aeroporti militari). - 1-3.
(Omissis).
3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da
applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico
civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei
servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula
apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la
definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita'
per il ristoro dei costi sostenuti.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 251, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di
tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1-2. (Omissis).
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle
sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto
dirigenziale della competente struttura del Ministero della
difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei
Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota,
sulla base delle variazioni percentuali del costo della
vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i
conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno
nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli
aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di rilevazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 271 (Inventariazione e affidamento dei sepolcreti
nel territorio nazionale). - 1-2-3. (Omissis).
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante
apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della
difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di
cui all'art. 267, sono stabilite le somme da corrispondere
dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di
manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a
titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia
delle sepolture di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 300, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 300 (Diritti di proprieta' industriale delle
Forze armate). - 1. (Omissis).
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente
ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00.
3-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 306 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa). - 1-3. (Omissis).
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo'
avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio
del Segretariato generale della difesa, dell'attivita' di
tecnici dell'Agenzia del demanio.
4-bis-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 307, commi 10 e 11-bis,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa). - 1-9. (Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e
del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili
militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da
alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa, che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una societa' pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa, previo parere di congruita' emesso
da una commissione appositamente nominata dal Ministro
della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o
da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei
Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze,
nonche' da un esperto in possesso di comprovata
professionalita' nella materia. Dall'istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa
non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c)-f) (Omissis).
11. (Omissis).
11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione,
nonche' di trasferimento o conferimento a fondi
immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) art. 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art.
27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 324, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 324 (Pubblicita' del decreto impositivo -
Esecutivita' - Impugnazioni). - 1-9. (Omissis).
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti
territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni
alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa del Ministero della difesa,
accompagnati da una breve relazione e da una copia del
decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione
e notificazione.».
- Si riporta dell'art. 363, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 363 (Limiti di zolfo nei combustibili per uso
marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da
inquinamento marino). - 1. (Omissis).
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da
guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti
per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed
ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico
in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto
conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per
dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di
unita'. Si applica, altresi', l'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1
dell'art. 365 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 365 (Inquinamento acustico derivante da aeroporti
e aeromobili militari). - 1. Ai sensi dell'art. 2 del
decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato
decreto si applica agli aeroporti militari aperti al
traffico civile, limitatamente al traffico di aeromobili
civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti
acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di
rispetto individuate in attuazione dell'art. 3, comma 1,
lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 368, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 368 (Accesso all'informazione ambientale e difesa
nazionale). - 1. (Omissis).
2. Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e
29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad
avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui
all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso
il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico. L'autorita'
competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di
produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato
VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006,
se cio' si rende necessario per l'esigenza di
salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione IX
del capo I del titolo VIII del libro secondo del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Sezione IX - Requisizioni».
- Si riporta il testo dell'art. 499, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 499 (Indennita' nel caso di requisizione in
proprieta'). - 1-4. (Omissis).
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla
nave o galleggiante requisito in proprieta' a favore di
istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso
concessi, l'istituto determina, a richiesta del
proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota
parte della somma mutuata da attribuire alla nave o
galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma
4. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato previa
accettazione da parte del proprietario o armatore della
quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in
merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. (Omissis).».

 
Art. 3
Modificazioni al libro terzo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 527:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»;
b) all'articolo 528:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonche' le facolta' di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo;
e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
2) al comma 2, la parola: «DigitPA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;
c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse;
d) all'articolo 534:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.»;
e) all'articolo 536, comma 3, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»;
f) dopo l'articolo 537, e' inserito il seguente:
«Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalita' di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che puo' essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»;
g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;
h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»;
i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate»;
l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della societa' di cui all'articolo 535,»;
m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse;
n) all'articolo 550:
1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»;
o) all'articolo 553, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e' disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»;
q) dopo l'articolo 565 e' inserito il seguente:
«Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis, e' autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonche' 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»;
r) all'articolo 585, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
«d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»;
s) dopo l'articolo 589 e' inserito il seguente:
«Art. 589-bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). - 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
t) all'articolo 618:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»;
2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 527, commi 1 e 1-bis,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 527 (Norme applicabili all'amministrazione e
contabilita' del Ministero della difesa. Rinvio). - 1. Al
Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per
l'amministrazione e contabilita' delle amministrazioni
statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del
presente libro e con esse compatibili, nonche' l'art. 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
1-bis. L'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994,
si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese,
principali e accessorie, per servizi e forniture aventi
finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli
emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale
amministrato dal Ministero della difesa, accreditati
mediante aperture di credito in favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento
afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la
nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della
Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di
somme destinate ai funzionari delegati centrali e
periferici.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 528 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 528 (Informatizzazione del Ministero della
difesa). - 1. All'informatizzazione delle attivita' del
Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per
l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale,
con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l'art. 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con le relative norme secondarie di
attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le
limitazioni di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 75,
comma 2 , nonche' le facolta' di cui all'art. 17, comma
1-bis;
e) l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35.
2. In applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale
parte di intesa con Agenzia per l'Italia Digitale, detta le
norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei
sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa
nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 532 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 532 (Responsabilita' del personale militare). -
1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina
vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
materia di responsabilita' civile, penale e
amministrativo-contabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 534 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 534 (Attivita' negoziale del Ministero della
difesa. Rinvio). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
presente titolo:
a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano
le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale
della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la
disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi
tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP),
nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi
informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192, 193
e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a
lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al
comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative
disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 196 dello
stesso codice dei contratti;
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni
allocativi del Ministero della difesa si applica l'art. 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a
lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della
direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le
relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art.
4, comma 1, dello stesso decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 536, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 536 (Programmi). - 1-2. (Omissis).
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e'
svolta dalle competenti strutture del Ministero della
difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 539 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 539 (Semplificazione in ordine a determinati
pareri). - Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al
parere obbligatorio di Agenzia per l'Italia Digitale, non
trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto
riguardanti sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti
concernenti la difesa nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 541, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 541 (Termini dei pagamenti). - 1. I contratti di
fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e
apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di
consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i
contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente
quello indicato per i lavori dall'art. 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'art. 10 del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, possono
prevedere la corresponsione di pagamenti, previa
costituzione di idonea garanzia, sulla base della
progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei
conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini
contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono
comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento
dell'importo contrattuale.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 542, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per forniture di
materiali destinati alle Forze armate). - 1. Al fine di
garantire, attraverso la semplificazione dei correlati
adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti
per le forniture di materiali destinati alle Forze armate,
relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in
territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della
difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto
nella misura massima del 90 per cento del valore delle
forniture accettate a seguito della verifica di conformita'
e consegnate.».
- Si riporta il testo dell'art. 545, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 545 (Permute). - 1. Ai fini del contenimento
delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il
Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare
convenzioni e contratti, anche per il tramite della
societa' di cui all'art. 535, per la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo, dell'art. 546, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze
armate). - 1. (Omissis).
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore del personale militare sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il
valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
3-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 550, commi 2 e 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato e inserito dal presente decreto:
«Art. 550 (Somministrazione dei fondi). - 1. (Omissis).
2. Le aperture di credito sono soggette ai controlli
preventivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123 e devono contenere, oltre
all'indicazione della somma, quella del numero e della
denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono
effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore
delle contabilita' speciali.
2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'art.
60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i
principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti
gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di
cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 553 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 553 (Spese di natura riservata). - 1. Per
sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli
organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al
Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di
Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero
della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto
ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato
con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri,
l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e'
disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione
delle risorse ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'art. 562 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 562 (Funzionamento della commissione per la
tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel
settore dei materiali di armamento). - 1. Agli oneri
relativi al funzionamento della commissione per la tenuta
del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiale di armamento, trasferimenti
e intermediazioni di cui all'art. 44, si provvede a carico
del Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli
importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1
dell'art. 618 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 618 (Fondo per le missioni militari di pace). -
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero della difesa, missione
"Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni
militari di pace", nel quale confluiscono in apposito fondo
le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione
delle missioni internazionali svolte al di fuori del
territorio nazionale, autorizzate dall'autorita'
gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al
dipendente.
2. (Omissis).».

 
Art. 4
Modifiche al libro quarto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 625:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice.»;
b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;
c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»;
d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna»;
e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;
f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
g) all'articolo 724, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»;
h) all'articolo 759:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «categorie e specialita'» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;
2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»;
i) all'articolo 761, il comma 2 e' abrogato;
l) all'articolo 783, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
m) all'articolo 788, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;
n) all'articolo 796:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
p) all'articolo 799, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;
q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
r) all'articolo 830:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»;
2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»;
s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonche' agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;
t) all'articolo 833:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonche' degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»;
u) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
v) dopo l'articolo 833-bis e' inserito il seguente:
«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
z) all'articolo 878, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l) allievi carabinieri.»;
aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»;
bb) all'articolo 895, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;
cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, e' soppressa;
dd) all'articolo 901:
1) al comma 4:
1.1) la parola: «richiamo» e' sostituita dalla seguente: «rientro»;
1.2) le parole: «e' richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»;
2) al comma 5, la parola: «richiamo» e' sostituita dalla seguente: «rientro»;
ee) all'articolo 919, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;
ff) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»;
gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse;
hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalita' e condizioni previste dal presente codice,»;
ll) all'articolo 1077:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»;
mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»;
nn) all'articolo 1227, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;
e) l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
oo) all'articolo 1275, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;
pp) all'articolo 1280:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) al comma 4:
1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;
1.2) la lettera: «e)» e' sostituita dalla seguente: «d)»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
qq) all'articolo 1287:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
rr) all'articolo 1308:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
ss) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;
tt) l'articolo 1313 e' abrogato;
uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»;
vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»;
zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;
aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
bbb) all'articolo 1464:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»;
ccc) all'articolo 1473, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono.»;
ddd) l'articolo 1485 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1485 (Cause di ineleggibilita' al Parlamento). - 1. Le cause di ineleggibilita' degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»;
eee) all'articolo 1492, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;
fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1,
dell'art. 625 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 625 (Specificita' e rapporti con l'ordinamento
generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e altri ordinamenti speciali). - 1. Al personale
militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui
all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le
disposizioni contenute nel presente codice.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 636, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 636 (Obiettori di coscienza). - 1-2. (Omissis).
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,
puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza,
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
della previdenza militare e della leva.».
- Si riporta il testo dell'art. 650, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 650 (Titoli di preferenza per i concorsi nelle
accademie). - 1. I posti a concorso per l'ammissione alle
accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di
cui all'art. 649, sono assegnati, nell'ordine della
graduatoria di merito e a parita' di punteggio, con
precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in
qualita' di:
a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di
effettivo servizio;
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo
servizio;
c) allievi delle scuole militari;
d) volontari in ferma che hanno completato la predetta
ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti
prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal
termine della ferma.
d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per
gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e
degli orfani del personale della Marina militare,
dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e
dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 682, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). -
1-3. (Omissis).
4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera
a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli
incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di
assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro
che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o
volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni,
qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i
militari di leva in servizio che, alla data prevista dal
bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta';
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a
«nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera
b), possono partecipare:
a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili,
gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data
prevista nel bando di concorso:
1) non hanno superato il 40° anno di eta';
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio
permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o
giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
della consegna nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili,
gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno
quattro in servizio permanente;
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
nell'anno in cui e' bandito il concorso.
6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 696, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del Reggimento
Corazzieri). - 1. (Omissis).
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a
maresciallo devono superare un corso di qualificazione
professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da
definire con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 710, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 710 (Ammissione alle scuole militari). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministero della difesa stabilisce ogni anno il
numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce,
altresi', il numero massimo dei posti che possono essere
ricoperti dai giovani di cui all'art. 714.».
- Si riporta il testo dell'art. 724, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1-5. (Omissis).
6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio
permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di
pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma
volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non
portano a termine o non superano il corso di pilotaggio
sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di
completare la ferma precedentemente contratta. Gli
ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica
militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali
del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle
capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito
dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di
quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato
al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore
militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7-8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 759 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 759 (Assegnazione agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e alle specialita'). - 1.
Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo
specifiche disposizioni della Forza armata, in base alle
esigenze organiche, al risultato della selezione
psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze
espresse dagli arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha
facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al
comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il
periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.
Per gli allievi marescialli della Marina militare i
provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il
personale militare, su proposta della Forza armata.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di
truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare,
il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione
alle esigenze di servizio, ha facolta' di disporre di
autorita' o a domanda cambi di categoria, di
specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo
altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo
personale della Marina militare i provvedimenti sono
adottati dalla Direzione generale per il personale
militare, su proposta della Forza armata.».
- Si riporta il testo dell'art. 761 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 761 (Speciali obblighi di servizio). - 1. La
partecipazione a corsi di particolare livello tecnico,
svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al
vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane
anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre
dalla scadenza della precedente ferma. La ferma
precedentemente contratta non rimane operante in caso di
mancato superamento del corso o di dimissioni.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 783, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1-2.
(Omissis).
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si
applicano le norme per le scuole allievi carabinieri,
approvate con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.».
- Si riporta il testo dell'art. 788, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 788 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli
allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla
maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso
di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma
speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi
prescelto; a tal fine, possono contrarre successive
rafferme di un anno. Al completamento del corso di studio,
agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2050 e 2052.
2-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 796, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 796 (Transito tra ruoli). - 1. (Omissis).
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione
alla determinazione dell'anzianita' assoluta e
dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente
codice. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto
ministeriale.
3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze
funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione
del personale militare in servizio permanente, il Ministro
della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i
contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio
permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e
specialita', che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i
criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al
transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza
armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 797.
Il transito e' disposto con decreto della Direzione
generale per il personale militare. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 797 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 797 (Trasferimento tra ruoli). - 1. Il
trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il personale
militare delle categorie in congedo. Per il personale in
servizio permanente non e' previsto il trasferimento da
ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva
l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parita' di
anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato
dall'eta', salvo il caso di militari provenienti dallo
stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza
acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di
eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente
nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra
parita' di anzianita'. Se si riscontra parita' anche
nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu'
anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
3-bis. (abrogato).
3-ter. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 799, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito
dal presente decreto:
«Art. 799 (Ripartizione dei volumi organici
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1-2. (Omissis).
2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare,
di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo
delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e
815 del presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 806, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 806 (Personale militare iscritto nel ruolo
d'onore decorato al valor militare o civile). - 1.
(Omissis).
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono
disposti con decreto del Ministero della difesa di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 830, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1. E'
costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unita', per
l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di
valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e'
cosi' determinato:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
c) ufficiali inferiori: 3;
d) ispettori: 232;
e) sovrintendenti: 91;
f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero
all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla
sezione precedente. L'impiego del contingente e'
disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato
tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la
Banca d'Italia.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 832, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 832 (Transito per perdita di requisiti
specifici). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano e del
ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della
Marina militare, fino al grado di capitano o
corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti
richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o
all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma,
compatibilmente con la professionalita' e le idoneita'
accertate, con il grado e le anzianita' possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi
ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado
avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici
minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e
speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono
stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti
decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e
le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al
comma 1. Per la Marina militare il decreto e' adottato
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-bis,
dell'art. 833 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato ed inserito dal presente decreto:
«Art. 833 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, nonche' degli ufficiali fino al grado di
tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e del Corpo di commissariato). - 1. (Omissis).
1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato
dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi
ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2,
3, 4, 5 e 6.
2-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 833-bis, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 833-bis (Trasferimento ovvero transito nel ruolo
normale del Corpo del genio navale della Marina militare).
- 1. (Omissis).
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di
fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in
ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato
per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito
della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa e delle direzioni del genio militare
per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a
domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della
Marina militare.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 878, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 878 (Categorie di personale in servizio
temporaneo). - 1. I militari in servizio temporaneo
appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di
ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di
complemento ;
l) allievi carabinieri.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 880, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 880 (Categorie di personale in congedo). - 1-3.
(Omissis).
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa
e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano
dal servizio temporaneo.
5-6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 895, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 895 (Attivita' extraprofessionali sempre
consentite). - 1. Sono sempre consentite le attivita', che
diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.
90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 898, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 898 (Decadenza dal rapporto di impiego per
incompatibilita' professionale). - 1-4. (Omissis).
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di
decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono
trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme
ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di
permanenza in servizio disposti dal presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 901, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 901 (Motivi privati). - 1-3. (Omissis).
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo' fare
domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare
rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per
l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai
ruoli superiori.
5. Il militare che e' gia' stato in aspettativa per
motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi
ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo
rientro in servizio.
6-7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 919, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 919 (Durata massima della sospensione
precauzionale facoltativa). - 1-2. (Omissis).
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e'
ancora pendente procedimento penale per fatti di
eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato
specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della
condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l'imputato dal servizio o dall'impiego ai
sensi dell'art. 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi
dell'art. 1393.».
- Si riporta il testo dell'art. 925 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 925 (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
dell'Esercito italiano). - 1. I limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di
eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in
relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza,
sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e
maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e
del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale
del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere
generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo
di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del
ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato; colonnello dei ruoli speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 940, comma 1, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 940 (Rafferma e trattenimento in servizio degli
ufficiali in ferma prefissata). - 1. Gli ufficiali in ferma
prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le rispettive competenze;
b) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 982, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 982 (Obblighi). - 1. Il militare in congedo,
richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle
disposizioni vigenti per il personale in servizio
permanente, in quanto applicabili.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 986, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1-3.
(Omissis).
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni
fisiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 999 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 999 (Chiamate collettive in servizio). - 1. Le
chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e
i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con
determinazione ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1000, comma 1, lettera
a), n. 2), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al
complemento). - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla
categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di
complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) Esercito italiano:
1) (Omissis);
2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi
logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni;
ufficiali superiori: 54 anni;
b)-d) (Omissis).
2-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1006, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1006 (Militari di truppa). - 1-3. (Omissis).
4. I militari di truppa richiamati in servizio sono
soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1008, comma 1, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1008 (Collocamento nella riserva). - 1. Il
personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio
nella categoria dell'ausiliaria:
a) al compimento del limite massimo di eta' previsto
per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art.
909, comma 4.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1031, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1031 (Modalita' di avanzamento). - 1.
L'avanzamento dei militari, ferme restando le modalita' e
condizioni previste dal presente codice, ha luogo:
a)-e) (Omissis).
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 3-bis
dell'art. 1077 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 1077 (Promozione o conferimento di qualifica in
particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati). -
1. 3. (Omissis).
3-bis. I benefici di cui ai commi 1 e 2, si applicano
anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al
primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1095, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1095 (Attribuzione del grado di vertice per
alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano dell'Arma
dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e
del Corpo di sanita' dell'Esercito italiano, del Corpo
delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e
del Corpo di sanita' della Marina militare, del Corpo di
commissariato, del Corpo di sanita' e del ruolo delle armi
dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di
permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior
generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente
generale o corrispondenti.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1100 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1100 (Mancato conseguimento del diploma di
laurea). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro
l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorita'
anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale,
con l'anzianita' di grado posseduta, dal 1° gennaio
dell'anno di formazione della predetta aliquota di
valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo
speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianita'
di grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 1101 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1101 (Articolazione della carriera). - 1-2.
(Omissis).
3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata e'
compreso il generale in servizio permanente effettivo,
nominato ai sensi dell'art. 1094. Il Ministro della difesa,
con propria determinazione, puo' disporre il passaggio di
una unita' del volume organico al corrispondente grado
dell'Arma dei trasporti e dei materiali.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione III
del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del
ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali».
- Si riporta il testo dell'art. 1105, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1105 (Articolazione della carriera). - 1. Lo
sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti
gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive
consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a)-i) (Omissis).
2. (Omissis).
3. Il volume organico e' incrementato di una unita' se
il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma
il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La
predetta unita' e' sottratta al ruolo normale di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed e' a
quest'ultimo riportata in incremento all'atto della
cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione VIII
del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Sezione - III Profilo di carriera degli ufficiali del
ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali».
- Si riporta il testo dell'art. 1125, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1125 (Articolazione della carriera). - 1. Lo
sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti
gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive
consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a)-f) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1188, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1188 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o
di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti,
richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)-b) (Omissis);
c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in
reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia
ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando
equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado
di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e,
per il personale reclutato nella prima classe
dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico
2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1192, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1192 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o
di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti,
richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)-b) (Omissis);
c) capitano: 4 anni di reparti o enti
dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o
enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2
anni di comandante di squadriglia non di volo o capo
sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o
incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte
nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal
regolamento e, per il personale reclutato nella prima
classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno
accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica
prescritta;
d) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1227, comma 1, lettera
e), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
inserito dal presente decreto:
«Art. 1227 (Estensione di norme ai fini
dell'avanzamento). - 1. Agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a)-d) (Omissis);
e) l'art. 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1
dell'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei
materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i
titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali
di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in
relazione al grado sono i seguenti:
a)-c) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1275, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare). -
1-5. (Omissis).
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
con la permanenza in incarico di comando o presso
componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni
elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario
per il compimento del periodo richiesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a)-d) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a)-e) (Omissis).
4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli
della Marina militare, in relazione alla categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi'
determinati:
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e
scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio
minore o sezione staccata;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: un anno.
4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera d), i relativi
periodi minimi indicati possono essere svolti anche in
reparti operativi.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
sono cosi' determinati:
a)-e) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2°
capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione
alla categoria o specialita' o specializzazione di
appartenenza, sono cosi' determinati:
a)-e) (Omissis).
3-bis Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2,
lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1308 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei volontari della Marina militare). - 1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a)-d) (Omissis).
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto
della Marina militare, in relazione alla categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi'
determinati:
a)-e) (Omissis).
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1309, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1-4.
(Omissis).
5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
con la permanenza presso componenti specialistiche del
Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC,
stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei
subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del
periodo richiesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1361, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1361 (Consegna). - 1-3. (Omissis).
4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i
sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio
privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la
punizione di consegna.».
- Si riporta il testo dell'art. 1369, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1369 (Cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo). - 1. I militari possono chiedere la
cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella
documentazione personale. L'istanza relativa puo' essere
presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa
dopo almeno due anni di servizio dalla data della
comunicazione della punizione, se il militare non ha
riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse
dal richiamo.
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1377, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1377 (Inchiesta formale). - 1-4. (Omissis).
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni
dal grado estingue l'azione disciplinare, se non e' stata
in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal
servizio o dall'impiego.».
- Si riporta il testo dell'art. 1403, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1403 (Organizzazione). - 1-2. (Omissis).
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e
da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio
sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una
uguale rappresentanza delle Forze armate.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1
dell'art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1464 (Distinzioni onorifiche e altre ricompense).
- 1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti
distinzioni onorifiche e ricompense:
a)-m) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1473, comma 1, lettera
f), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
inserito dal presente decreto:
«Art. 1473 (Autorita' competente al rilascio della
autorizzazione). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1472
deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a)-e) (Omissis);
f) per i militari non dipendenti dai comandi o
strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
presente comma, dall'autorita' piu' elevata in grado dalla
quale essi dipendono.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1492, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1492 (Ufficio di giudice popolare e di componente
di seggio elettorale). - 1. (Omissis).
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono
esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio
elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai
sensi dell'art. 38, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
- Si riporta il testo dell'art. 1495, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1495 (Effetti sullo stato giuridico). - 1. Le
assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di
maternita', disciplinate dalla presente sezione, non
pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale
in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della
Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma
2.
2-3. (Omissis).».

 
Art. 5
Modifiche al libro quinto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1531:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;
1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»;
2) il comma 5 e' abrogato;
b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse;
c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»;
d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1531 (Conferimento di incarichi a docenti civili
per l'insegnamento di materie non militari presso scuole,
istituti ed enti delle Forze armate). - 1. Anche in
considerazione delle speciali e particolari esigenze
connesse con la formazione e l'addestramento del personale
militare impiegato nelle missioni internazionali,
all'insegnamento delle materie non militari presso le
scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo'
provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con
l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai
fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti
di bilancio di previsione del Ministero della difesa
destinati alle spese per la formazione e l'addestramento
del personale di ciascuna Forza armata, con personale
incaricato appartenente alle seguenti categorie:
a) docenti universitari;
b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari, avvocati e procuratori dello Stato;
c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di
istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o anche
gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e
alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in
attivita' di servizio;
e) lettori di lingua straniera;
f) estranei all'amministrazione dello Stato,
specificamente incaricati.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.
3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento
per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati
anche nella posizione di comando.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la scelta dei docenti.
5. (abrogato).».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione XIV
del capo I del titolo IV del libro quinto del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Sezione XIV - Ufficiali fuori quadro».
- Si riporta il testo dell'art. 1721, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1721 (Norme applicabili per gli avanzamenti del
personale fuori quadro). - 1. (Omissis).
2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per
meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di
guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un
terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola su un
ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo
normale e i fuori quadro che ricoprono il grado
dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado
che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo
unico. In caso di promozione al grado superiore assume
l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.».

 
Art. 6
Modificazioni al libro sesto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1798:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.»;
b) all'articolo 1806, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
c) all'articolo 1808:
1) al comma 2 e' anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali, sottufficiali e graduati»;
3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»;
d) all'articolo 1809:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che ha natura accessoria ed e' erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario»;
2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»;
3) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita' personale e' sospesa.»;
4) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.»;
e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1798, commi 2, 3 e
6,del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e
accademie militari). - 1. (Omissis).
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli
provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita',
in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli
assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale riassorbibile in
applicazione del principio di cui all'art. 1780.
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e'
corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei
corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o
sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di
interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di
licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da
causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'art.
1503.
4-5. (Omissis).
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle
accademie militari le disposizioni previste per i militari
di cui all'art. 1788, comma 1, in materia di sospensione
della paga e di assegni per il nucleo familiare.».
- Si riporta il testo dell'art. 1806 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1806 (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in
materia di trattamento economico di missione e di
trasferimento). - 1. Al personale dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare si
applicano, in materia di trattamento economico di missione
e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni
emanate a seguito delle procedure di concertazione previste
dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche'
quelle previste dalla normativa vigente. Allo stesso
personale si applica, altresi', l'art. 4, comma 98, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero). -
1. (Omissis).
2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale
hanno natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche'
in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese
connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli
dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal
trattamento di cui al comma 1.
3-5. (Omissis).
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al
50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante,
anche se prima di averla ultimata riassume servizio in
Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, e
sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari
di truppa.
7-8. (Omissis).
9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che
per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in
Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della
licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo
in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura
intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il
periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10-12. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1809, commi 1, 11-bis,
12 e 12-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1809 (Indennita' di servizio all'estero presso
rappresentanze diplomatiche). - 1. 1. Al personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero,
di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV,
compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il
seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei
limiti e alle condizioni di quello spettante al personale
del Ministero degli affari esteri in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti
per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione
di famiglia, che ha natura accessoria ed e' erogata per
compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi
di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli,
nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario;
b)-m) (Omissis).
2-11. (Omissis).
11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11,
nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del
testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se
consentite dall'attuale ordinamento, comportano la
decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.
12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai
sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa
normativa, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita'
personale e' sospesa.
12-bis. Al personale militare e civile si applicano per
l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di
morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati
da atti di natura violenta, le norme vigenti per il
personale del Ministero degli affari esteri in servizio
all'estero, di cui all'art. 211 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si
applicano l'art. 158 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1823 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1823 (Missioni e trasferimento del personale
dirigente). - 1. Al personale dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni
e di trasferimento. Allo stesso personale si applica,
altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011,
n. 183. Il trattamento di missione all'estero e'
disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del
presente libro.».

 
Art. 7
Modificazioni al libro settimo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
b) all'articolo 1914, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1869, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1869 (Maggiorazione per i percettori
dell'indennita' di aeronavigazione o di volo). - 1-3.
(Omissis).
4. A fini dell'applicazione del presente articolo si
tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di
servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato
all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle
aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e
di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente
per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili,
tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e
sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure
vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
5-8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1914, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1914 (Indennita' supplementare). - 1-4.
(Omissis).
5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore
dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli
minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai
figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
6-7. (Omissis).».

 
Art. 8
Modificazioni al libro ottavo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;
b) all'articolo 1937, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1930, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1930 (Indennita' supplementare). - 1. Il Ministro
della difesa, avvalendosi della competente Direzione
generale della previdenza militare e della leva,
sovrintende alle operazioni concernenti:
a)-b) (Omissis).
2-3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1937 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1937 (Trasmissione delle liste di leva e accesso
a esse). - 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 1936,
la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci
giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa
accessibile al Ministero della difesa, esclusivamente in
modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Si applica l'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».
- Si riporta il testo dell'art. 1939, comma 1, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1939 (Autotutela amministrativa). - 1. Fermo
restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di presupposti, procedimento e termini per
l'autotutela provvedimentale:
a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di
cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di
dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei
provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione
o procurata e simulata infermita' di cui all'art. 2078 e'
di competenza della Direzione generale della previdenza
militare e della leva;
b)-c) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1940, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1940 (Ricorsi amministrativi e giurisdizionali).
- 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e'
ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto
legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione
generale della previdenza militare della leva. E' salva la
facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita'
giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1943, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1943 (Organi della leva - Profili generali). -
1-2. (Omissis).
3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto
dipendono funzionalmente Direzione generale della
previdenza militare e della leva.
4-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1968, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1968 (Attivita' e provvedimenti del Consiglio di
leva). - 1. Il Consiglio di leva:
a)-i) (Omissis);
l) trasmette alla Direzione generale della previdenza
militare e della leva, le domande di ritardo per motivi di
studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;
m)-n) (Omissis);
o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la
fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di
dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla
Direzione generale della previdenza militare e della leva,
e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine
della sessione di leva;
p)-s) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1982 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1982 (Controllo e autotutela sui provvedimenti di
riforma). - 1. La Direzione generale della previdenza
militare e della leva puo' disporre che tutti o parte dei
giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla
propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o
controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal
fine delegata.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 1939, la Direzione
generale della previdenza militare e della leva puo'
annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma,
da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova
visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati
erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto,
rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto
all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo'
disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma,
anche quando non dispone l'approvazione o il controllo
generalizzato ai sensi del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1992, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1992 (Procedimento e competenza). - 1-2.
(Omissis).
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano
l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via
telematica, la documentazione per l'adozione dei
provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il
rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso
di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'art.
1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione
generale della previdenza militare e della leva, negli
altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva
ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico alla
Direzione generale della previdenza militare e della leva.
La Direzione puo' disporre controlli a campione sui
provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire
su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca,
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso
ogni indennizzo.
5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare
in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti
in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale
della previdenza militare e della leva.
6-7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1993, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1993 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis).
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono
presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui
agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva,
che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e
che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza
militare e della leva le istanze fondate.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1998, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1998 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di
leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita'
e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza
militare e della leva le istanze fondate.
3. (Omissis).».

 
Art. 9
Modificazioni al libro nono
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2136:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) l'articolo 892;»;
1.2) la lettera gg) e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.»;
b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;
c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;
d) dopo l'articolo 2143 e' inserito il seguente:
«Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). - 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;
e) all'articolo 2154, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
f) all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' ivi previste»;
g) all'articolo 2161, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;
h) all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
i) dopo l'articolo 2195 e' inserito il seguente:
«Art. 2195-bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
l) all'articolo 2198, il comma 2 e' abrogato;
m) l'articolo 2209 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2209 (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;
n) dopo l'articolo 2231 e' inserito il seguente:
«Art. 2231-bis (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni). - 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.»;
o) l'articolo 2235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2235 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.»;
p) all'articolo 2239, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;
q) dopo l'articolo 2259, e' inserito il seguente:
«Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
r) dopo l'articolo 2264, e' inserito il seguente:
«Art. 2264-bis (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). - 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
s) all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 429) e' soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;
2) dopo il numero 649), e' inserito il seguente:
«649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;
3) il numero 678) e' soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;
4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;
5) dopo il numero 786), e' inserito il seguente:
«786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;
6) il numero 816) e' soppresso;
7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;
8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;
9) il numero 998) e' sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;
10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo 6, commi 21-ter e 21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;
11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;
t) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) e' abrogato;
u) all'articolo 2270:
1) al comma 1:
1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' 27, secondo comma»;
2) al comma 2, dopo il numero 12) e' aggiunto, in fine, il seguente:
«12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a)-g) (Omissis);
g-bis) l'art. 892;
h)-ee) (Omissis);
ff) l'art. 1493;
gg) (soppressa).
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in
quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del
presente codice:
a) l'art. 192;
b) l'art. 558;
c) l'art. 2229, comma 6.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo
della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della guardia di
finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con
durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il
periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari
in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di
congedo per aver completato la ferma quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali
prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le
modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di
formazione e relativi programmi sono determinati dal
Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di
finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente
ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo
della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai
sensi dell'art. 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali
interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno
di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in
ferma prefissata costituisce titolo ai fini della
formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano
al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili,
le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel
presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2143 (Ufficiali delle forze di completamento del
Corpo della Guardia di finanza). - 1. In relazione alla
necessita' di disporre di adeguate forze di completamento,
con specifico riferimento alle esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero con le attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in
ferma prefissata, su proposta del Comando generale del
Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli
interessati, possono essere richiamati in servizio con il
grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non
superiore ad un anno, rinnovabile a domanda
dell'interessato per non piu' di una volta, al termine
della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle
forze di completamento del Corpo della guardia di finanza
possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell'art. 2143-bis, comma 1, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze
del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali
chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo
della guardia di finanza individua gli eventuali specifici
requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva
articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal medesimo art. 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo
della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo,
in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze
di completamento contenute nel presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 2154, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2154 (Disposizioni generali in materia di
trattamento economico del personale delle Forze di polizia
a ordinamento militare). - 1. (Omissis).
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad
applicarsi l'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Allo stesso personale si applica, altresi',
l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2157 (Retribuzione degli allievi di scuole e
accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare). -
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze
di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe
nette giornaliere di cui all'art. 1798, secondo le
modalita' ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2161 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio
permanente del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Agli
ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di
finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del
brevetto di pilota militare e del requisito di almeno
diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il
quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto
contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui
all'art. 966, e' corrisposto in unica soluzione al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio un premio pari alla differenza tra l'importo
complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei
relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del
31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche
previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo
ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato
il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il
cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica
soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio un premio di importo pari alla
meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'art.
1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare devono
contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi
stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti
dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo
aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non
supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma,
salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente
contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di
cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie
di cui all'art. 966 e a percepire i premi di cui all'art.
1803.».
- Si riporta il testo dell'art. 2190, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2190 (Unita' produttive e industriali
dell'Agenzia industrie difesa). - 1. (Omissis).
2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia
a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di
trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti
dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo
articolo.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei
sergenti). - 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli
articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti
avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e
successivo corso di aggiornamento e formazione
professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai
volontari di truppa in servizio permanente.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito
dal presente decreto:
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3. (Omissis).
3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai
sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera b), restano validi
ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle
vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del
corso superiore della scuola di guerra aerea per gli
ufficiali del ruolo naviganti normale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2268, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie). -
1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del
regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti
normativi primari e le successive modificazioni:
1)-427) (Omissis);
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) (soppresso);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431)-649) (Omissis);
649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;
650)-676) (Omissis);
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) (soppresso);
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680)-722) (Omissis);
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli
18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle
Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche'
27, secondo comma;
724)-785) (Omissis);
786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;
787)-814) (Omissis);
815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
816) (soppresso);
817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di
conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
818)-927) (Omissis);
928) legge 28 marzo 1997, n. 85, esclusi gli articoli 5
e 6;
929)-974) (Omissis);
975) legge 28 febbraio 2000, n. 42;
976)-997) (Omissis);
998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
999)-1085) (Omissis);
1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge
di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articoli 6, commi
21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies;
1085-ter) (Omissis);
1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 4,
commi 57 e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli:
4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e
legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.».
- Si riporta il testo dell'art. 2269, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme secondarie).
- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del
regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti
normativi secondari e le successive modificazioni:
1)-236) (Omissis);
237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio
1981, n. 735;
238) (abrogato);
239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1982, n. 459;
240)-394-quater) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2270 (Norme che rimangono in vigore). - 1. In
attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005,
n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi
primari, e le relative successive modificazioni:
1)-3) (Omissis);
4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge
di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10
e 11;
5)-33-bis) (Omissis);
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26,
quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate
e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo
comma;
34)-36) (Omissis).
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi
secondari e successive modificazioni:
1)-11) (Omissis);
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente
agli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 555,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

 
Art. 10
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Al primo comma dell'articolo 261-quater del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse.
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento».
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento».
4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.
5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,».
6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e».
7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».
8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.».
10. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
11. In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonche' dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 261-quater del codice
penale militare di pace approvato con regio decreto 20
febbraio 1941, n. 303, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare
di Appello). - Il giudizio d'appello e' regolato dalle
norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione
dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare
decide la Corte militare di appello, in camera di
consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della
legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura
del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia
di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla
corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali
del corpo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
1951, n. 25, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali»
della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto
delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo
durante la permanenza nelle posizioni per le quali e'
obbligatoria il versamento del contributo, e' stabilita
nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o
ridotto, che percepiscono, considerato in ragione
dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della
legge 12 giugno 1955, n. 512 (Modificazioni alle
disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali
ed appuntati» della Guardia di finanza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1955, n. 148, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto
dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al due per
cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga
nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, secondo comma e
2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326
(Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e
sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e
finanzieri della Guardia di finanza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1961, n. 320, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - (Omissis).
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla
Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30
dicembre 1950, n. 1120.
Art. 2. - (Omissis).
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al
precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il
contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno
1955, n. 512.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 51. - 1-5. (Omissis).
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli
ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui
all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di
cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori
e condizioni di applicabilita' della presente disposizione.
7-9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. - 1-4. (Omissis).
5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per
motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di
un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa
per motivi privati non puo' avere durata inferiore a
quattro mesi e non puo' esservi ricollocato se non siano
trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6-13. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori
e sovrintendenti in particolari situazioni). - 1-4.
(Omissis).
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche per l'attribuzione della qualifica di
luogotenente al maresciallo aiutante.».
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. (Omissis).
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale,
anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme
vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui
all'art. 59 con decreto del Ministro competente per
l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo
decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni
viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione
dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica
l'art. 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato
con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4-bis, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71, come inserito dal presente decreto:
«Art. 13 (Modalita' di avanzamento). - 1-4. (Omissis).
4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure
autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative,
disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie
per la progressione di carriera del personale militare. In
materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione
procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le
modalita' previste dal presente decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. 1. Al
personale volontario coniugato e al personale in servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento in ferma dodecennale di cui al Codice
dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera
prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di
servizio sita in un comune diverso da quello di
provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta
diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi
di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i
secondi dodici mesi.
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 2186 (Validita' ed efficacia degli atti emanati.
Salvaguardia dei diritti quesiti). - 1. Alla data di
entrata in vigore del presente codice e del regolamento:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base
della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del
regolamento, in relazione al trattamento economico e
previdenziale del personale del comparto sicurezza e
difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero
disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente alla data della loro entrata in vigore.
2. I decreti Ministeriali non regolamentari, le
direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore
della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli
Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo
della Guardia di finanza, emanati in attuazione della
precedente normativa abrogata, continuano a trovare
applicazione, in quanto compatibili con il presente codice
ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.».

 
Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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