Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 novembre 2012
Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in particolare l'art. 16, comma 4, che prevede che gli allegati al medesimo decreto legislativo sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'art. 9, riguardante l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative e che, in proposito, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378), per non aver definito e notificato alcuna misura di attuazione relativa al citato art. 9 della direttiva in parola;
Visti i pareri motivati espressi dalla Commissione europea il 24 novembre 2010 e il 29 settembre 2011, in forza dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE, causa C-345/12;
Considerato che, in relazione all'esigenza di definire una disciplina per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

Decreta:

Art. 1
Modifica dell'Allegato A
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
 

Allegato A

(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI

1. accertamento e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica e' facoltativo ed e' predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;
3. autorita' competente l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
5. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
7. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili ne' di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
8. contratto servizio energia: e' un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
9. controllo: verifica del grado di funzionalita' ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonche' i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;
11. edificio adibito ad uso pubblico e' un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici;
12. edificio di proprieta' pubblica e' un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
13. esercizio: attivita' che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attivita' relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
16. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;
17. gradi giorno di una localita' e' il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno, GG;
18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
19. impianto termico di nuova installazione e' un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
20. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unita' di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
21. indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unita' di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
22. involucro edilizio e' l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e' qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalita' e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
29. massa superficiale e' la massa per unita' di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unita' di misura utilizzata e' il kg/m²;
30. occupante e' chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
31. parete fittizia e' la parete schematizzata in figura;
Parte di provvedimento in formato grafico


32. ponte termico e' la discontinuita' di isolamento termico che si puo' verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
33. ponte termico corretto e' quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per piu' del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore e' la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
35. potenza termica del focolare di un generatore di calore e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore puo' fornire in condizioni nominali di riferimento;
37. proprietario dell'impianto termico e' il soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
38. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore e' il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
39. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e' il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
40. rendimento di produzione medio stagionale e' il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
41. rendimento termico utile di un generatore di calore e' il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;
43. ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
44. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
45. schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
46. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
47. servizi energetici degli edifici:
a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidita' relativa;
b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidita' relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
48. sostituzione di un generatore di calore e' la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di piu' del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di piu' apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o piu' delle seguenti modalita':
a) prodotto dalla combustione;
b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a piu' alta temperatura;
d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
50. superficie utile e' la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
51. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
53. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
54. unita' cogenerativa: unita' comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
55. unita' di micro-cogenerazione: unita' di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
56. unita' immobiliare residenziale e assimilata: unita' immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attivita' professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).
 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini

 
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