Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Campania nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 38). |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30 settembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3914 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le note del 10 e del 21 settembre 2012 con cui il Commissario delegato, tra l'altro, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, ha evidenziato che e' in corso di conclusione il completamento degli interventi di assistenza alla popolazione e di ristoro dei danni ai privati, nonche' il completamento degli interventi di somma urgenza, mentre risultano ancora da avviarsi gli interventi strutturali di messa in sicurezza e di riduzione del rischio; Considerato che il Commissario delegato - Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo della regione Campania ha indicato la medesima Regione quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' volte al completamento degli interventi in regime ordinario, individuando l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile, il soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, tutte le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna; Considerato, altresi', che il Commissario delegato con la nota del 21 settembre sopra citata ha manifestato l'esigenza di mantenimento della contabilita' speciale n. 5466; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del 26 ottobre 2012 e dell'11 dicembre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota del 5 novembre 2012 della Regione Campania; Acquisita l'intesa della regione Campania; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Campania e' individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita', conseguenti all'evento di che trattasi, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. 2. L'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania, e' individuato quale soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere tutte le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. In particolare, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Campania o agli altri Enti locali competenti, nonche' a trasferire agli stessi tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, compresi i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attivita'. 3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5466 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al Dirigente dell'Area generale di coordinamento lavori pubblici della Regione Campania per cinquanta mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relazionando al Dipartimento con cadenza semestrale. 4. Ai fini del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4003/2012, il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasferisce sulla contabilita' speciale sopra citata, a valere sul finanziamento complessivo di euro 6.453.720,70, la somma residua spettante di euro 755.386,45 derivante dal limite di impegno quindicennale, per l'importo di euro 155.077,29 annui, nel corso degli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui ai commi 3 e 4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della regione Campania puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 9. L'Assessore regionale di cui al comma 2 ed Il Direttore generale di cui al comma 3 all'esito della attivita' di rispettiva competenza, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 gennaio 2013
Il capo del dipartimento: Gabrielli |
|
|
|