IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali; Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Sentiti in merito i portatori di interesse del settore sementiero, presenti nella riunione del 19 dicembre 2012; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2013
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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