IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, con cui, agli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, si provvede per il tramite del prefetto di Siracusa; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per la ricostruzione della Basilica di Noto e, da ultimo, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 22 marzo 2012, con cui, per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 e' stata autorizzata a proseguire nell'espletamento delle attivita' consultive, fino al 31 dicembre 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo restauro della citata Cattedrale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Vista la nota del 25 settembre 2012 del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Viste le note del 28 settembre e del 19 dicembre 2012 del Prefetto di Siracusa; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Prefetto di Siracusa e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento, in regime ordinario, delle attivita' di restauro della Basilica di San Nicolo' di Noto. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Prefetto di Siracusa, che opera a titolo gratuito, potra' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici tecnici della Regione Siciliana e degli uffici della Prefettura nonche', ai fini dell'attestazione artistica delle opere in corso di esecuzione e di quelle da eseguire, della Commissione consultiva istituita ai sensi dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che opera a titolo gratuito. Ai' componenti della predetta Commissione e' riconosciuto esclusivamente il rimborso degli oneri sostenuti per le spese di missione, a carico della contabilita' speciale di cui al comma 3. 3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Prefetto di Siracusa provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, e, comunque, per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale della Prefettura di Siracusa n. 1200. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile. 4. Il Prefetto di Siracusa, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 3, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva inerente alle attivita' poste in essere. 5. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 gennaio 2013
Il capo del dipartimento: Gabrielli |