Gazzetta n. 16 del 19 gennaio 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 13 dicembre 2012
Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Delibera n. 630/12/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, supplemento ordinario n. 154;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario n. 136;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 28 dicembre 2007, L 344 e il relativo memorandum esplicativo SEC(2007) 1483/2;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto che dispone che «L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
Vista la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 148;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del citato regolamento, che dispone che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorita' con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti»;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi del procedimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, come modificata e integrata dalla delibera n. 528/11/CONS dell'8 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2012, n. 263;
Vista la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009 recante «Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 2009, n. 297;
Vista la delibera n. 598/11/CONS del 17 novembre 2011 di «Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2011, n. 284;
Viste le richieste di informazioni trasmesse tutte in data 21 dicembre 2011 alle societa' Apple Italia S.p.A. (prot. n. 71625), Centro Europa 7 S.r.l. (prot. n. 71590), Conto TV S.r.l. (prot. n. 71626), Gruppo Editoriale L'Espresso (prot. n. 71624), Fastweb S.p.A. (prot. n. 71623), Google Italy S.r.l. (prot. n. 71622), H3G S.p.A. (prot. n. 71621), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 71620), LG Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 61619), Gruppo Mediaset S.p.A. (prot. n. 71614), Mediamarket S.p.A. (prot. n. 71618), Panasonic Electric Works Italia S.r.l. (prot. n. 71587), Philips S.p.A. (prot. n. 71617), Prima TV S.p.A. (prot. n. 71616), RAI S.p.A. (prot. n. 71615), Samsung Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71613), Sharp Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71594), SKY Italia S.r.l. (prot. n. 71597), Sony Italia S.p.A. (prot. n. 71601), T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. (prot. n. 71588), Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 71605), Vodafone Omnitel NV (prot. n. 71607), WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 71611), fissando un termine di trenta giorni per l'invio delle comunicazioni a riscontro;
Viste le richieste di proroga del termine da parte delle societa' Telecom Italia (prot. n. 122 del 2 gennaio 2012), Rai (prot. n. 1886 del 13 gennaio 2012), Wind (prot. n. 2806 del 19 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 3072 del 20 gennaio 2012) e Gruppo Mediaset (prot. n. 3188 del 20 gennaio 2012), motivate dalla difficolta' di elaborare entro il termine fissato le necessarie informazioni contabili ad esercizio finanziario appena concluso;
Viste le risposte pervenute da parte delle societa' Panasonic (prot. n. 72111 del 17 dicembre 2011), Sony (prot. n. 1769 del 13 gennaio 2012), Apple (prot. n. 2296 del 17 gennaio 2012), H3G (prot. n. 2522 del 18 gennaio 2012), Centro Europa 7 (prot. n. 3204 del 20 gennaio 2012), Gruppo L'Espresso (prot. n. 3208 del 20 gennaio 2012), SKY Italia (prot. n. 3233 del 23 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 4411 del 27 gennaio 2012), Samsung (prot. n. 4603 del 30 gennaio 2012), Philips (prot. n. 4517 del 30 gennaio 2012), WIND (prot. n. 5009 del 1° febbraio 2012), RTI (prot. n. 5042 del 1° febbraio 2012), Mediaworld (prot. n. 5019 del 1° febbraio 2012), RAI (prot. n. 5005 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 9898 del 1° marzo 2012), Telecom Italia (prot. n. 5853 del 6 febbraio 2012), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 8364 del 21 febbraio 2012), Vodafone (prot. n. 8592 del 22 febbraio 2012) e Google (prot. n. 8736 del 22 febbraio 2012);
Vista la delibera n. 103/12/CONS dell'8 marzo 2012 recante «Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 2012, n. 83;
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte di Centro Europa 7 (prot. n. 29578 del 12 giugno 2012), Vodafone (prot. n. 25422 del 24 maggio 2012) e l'Associazione IPTV (prot. n. 25414 del 24 maggio 2012);
Viste le informazioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 31074 del 20 giugno 2012 e prot. n. 57550 del 15 novembre 2012) a seguito di richiesta alla medesima del 25 maggio 2012 (prot. n. 25765);
Considerato quanto segue: 1. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.
1. Con la delibera n. 598/11/CONS l'Autorita' ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi alle condizioni agevolate previste dall'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, il decreto) e del regolamento in materia di procedure istruttorie adottato dall'Autorita' con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 (di seguito, il regolamento). Il termine di conclusione del procedimento istruttorio e' stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 dicembre 2011, salve le ordinarie sospensioni dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 401/10/CONS per l'acquisizione di informazioni, le quali sono state richieste ad una pluralita' di operatori in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il citato art. 14 del decreto dispone, al comma 1, che «L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». Le modalita' procedurali per l'individuazione di dette piattaforme devono conseguentemente tenere conto, nei limiti di compatibilita', della metodologia propria delle analisi di mercato previste dal quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche, come circostanziato dalla delibera n. 307/08/CONS all'art. 10, secondo il quale «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorita' con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti».
3. Il decreto prevede quindi che, nell'adempiere alle competenze in materia di piattaforme emergenti, l'Autorita' possa avvalersi delle metodologie sottese alle analisi di mercato previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, che vanno pertanto ad aggiungersi ad eventuali altre modalita' di esercizio della propria discrezionalita' tecnica. Il regolamento in materia di procedure istruttorie adottato dall'Autorita' con delibera n. 307/08/CONS, si limita, peraltro, a ribadire il rinvio alle metodologie, e non gia' alle procedure, per le analisi dei mercati, come da circoscritta previsione del decreto. Inoltre - puntualizza il regolamento - le metodologie delle analisi dei mercati vanno seguite solo in quanto compatibili. Il profilo della compatibilita', espressamente riferito non alle procedure bensi' alle metodologie, costituisce un elemento imprescindibile in quanto queste ultime vanno necessariamente adattate al caso di specie, non trattandosi di un «mercato» nel senso tecnico del termine, ma di una «piattaforma», categoria che di per se' mal sopporta una traslazione talis qualis di metodologie elaborate per categorie tecnico-economiche diverse.
4. Conformemente alle analisi gia' effettuate dall'Autorita' nella delibera riferita al biennio precedente, le valutazioni svolte in esito al procedimento istruttorio non ripercorreranno tutti i passaggi propri delle analisi di mercato, che non troverebbero adeguata giustificazione non dovendosi in questa sede valutare i profili di concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato, anche considerato il fattore dirimente del carattere non esclusivo dei diritti oggetto di disciplina, ma solo quelli strettamente necessari all'esame delle caratteristiche tecnologiche ed economiche delle singole piattaforme ai fini individuati dal decreto.
5. La disciplina prevista nel decreto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti prevede condizioni piu' vantaggiose rispetto a quelle relative alle altre piattaforme. Per le piattaforme che l'Autorita' qualifica come emergenti, infatti, ferma restando la vendita centralizzata dei diritti trasmissivi, l'art. 14 del decreto stabilisce che l'offerta deve avvenire su base non esclusiva al fine di promuovere la concorrenza intra piattaforma (comma 3), che l'organizzatore della competizione deve concedere in licenza alle piattaforme emergenti diritti audiovisivi, anche di prima messa in onda, tecnologicamente adattati alle caratteristiche peculiari di ognuna di esse e a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione da parte degli utenti di ognuna (comma 4) e che, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi deve avvenire per singola piattaforma emergente (comma 5). La ratio della scelta di accordare una tutela rafforzata alle piattaforme emergenti e' dunque quella di creare condizioni di effettiva competitivita' nell'acquisizione dei diritti audiovisivi e, cosi', precostituire un'opportunita' di sviluppo del mercato.
6. Pur fornendo il decreto, all'art. 2, comma 1, lettera u), la definizione di «piattaforma» come «un sistema di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica», esso non fornisce una definizione altrettanto esaustiva di cosa debba intendersi per «emergente». Pertanto l'Autorita', al fine di poter procedere all'individuazione delle «piattaforme emergenti», ha dovuto preliminarmente determinare la metodologia funzionale alla definizione appropriata delle stesse. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell'art. 14 del decreto, con la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, l'Autorita' ha provveduto dapprima a fissare la metodologia definitoria delle piattaforme emergenti, e quindi alla concreta individuazione delle stesse. Come gia' evidenziato, tale metodologia e' stata seguita anche nel presente procedimento istruttorio. 2. La nozione di mercato emergente ai sensi del nuovo quadro
regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche.
7. Stante il richiamo alle metodologie seguite per le analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche nell'art. 14 del decreto, come ulteriormente declinato nell'art. 10 del regolamento, il concetto di piattaforme emergenti e' stato ricostruito, nella citata delibera n. 665/09/CONS, analizzando preliminarmente la definizione di «mercato emergente» presente nel quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche. Secondo quanto indicato dal considerando 7 della raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE del 17 dicembre 2007 «tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novita', e' molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato», essendo tali mercati caratterizzati da sensibili fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da un elevato grado di innovazione, che puo' determinare cambiamenti improvvisi ed inaspettati rispetto ad una evoluzione graduale nel tempo. Il memorandum esplicativo della citata raccomandazione invita ad effettuare tale valutazione ricorrendo al cd. test dei tre criteri, i quali consistono nella presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, nella presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno condizioni di concorrenza effettiva e nella efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.
8. In considerazione della difformita' e della mancanza di omogeneita' che ricorre fra la definizione di mercato, ossia ad un «insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche)» che esercitano vincoli competitivi l'uno sull'altro, e quella di piattaforma, ossia un «sistema di distribuzione» di un prodotto audiovisivo su una rete di comunicazione elettronica, che non necessariamente coincide con il mercato rilevante in base ai principi del diritto e dell'economia della concorrenza, sarebbe da concludere che il concetto di piattaforma coincide con quello di mercato solo laddove le singole piattaforme non possano essere considerate sostituibili fra di loro, costituendo in tal modo singoli «mercati» all'interno dei quali si esplicherebbe l'offerta dei diritti audiovisivi. Si osserva, pero', che l'utente televisivo, piu' che in base alle diverse modalita' di trasmissione e ricezione di un segnale audiovisivo, determina le sue scelte in virtu' dell'appetibilita' del bouquet di contenuti offerti e dell'eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi.
9. In ragione della non necessaria coincidenza tra il concetto di piattaforma e quello di mercato, l'Autorita' ha ritenuto, nella delibera n. 665/09/CONS, che la nozione enunciata nel gia' citato considerando 7 della raccomandazione, seppure costituisca un riferimento utile ai fini dell'individuazione delle piattaforme emergenti, non fornisca di per se' criteri valutativi esaustivi. I citati principi di analisi sono pertanto stati integrati con parametri di valutazione di tipo economico, conducendo l'esame sulla base del duplice binario dello sviluppo delle nuove tecnologie e della crescita economica degli operatori. Fermo restando che una piattaforma non puo' essere considerata ne' un prodotto, ne' tantomeno un servizio, trattandosi piuttosto di un «sistema di distribuzione» di un prodotto e/o di un servizio che consente a un prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica, e considerato che uno stesso prodotto/servizio audiovisivo puo' essere distribuito attraverso piu' piattaforme, le quali non necessariamente costituiscono un unico mercato ai sensi del diritto della concorrenza, e' stata svolta, con riferimento ad ogni singola piattaforma, un'analisi che prenda in considerazione sia gli aspetti tecnologici sia quelli economici. 3. La metodologia impiegata per l'individuazione delle piattaforme
emergenti.
10. Nell'ambito della delibera n. 665/09/CONS (la cui metodologia, come detto, e' stata confermata nella delibera n. 103/12/CONS), l'Autorita' ha analizzato le piattaforme trasmissive che, tenuto conto dell'evolversi del progresso tecnologico, si prevede continueranno ad essere attive nell'immediato futuro. La valutazione ha comportato un'analisi di tipo tecnologico che risponde a criteri generali, considerato che le nuove tecnologie, sviluppandosi a livello globale, si prestano ad una valutazione basata su criteri uniformi, nonche' un esame di tipo economico, quest'ultimo riferito alle specificita' del mercato italiano.
11. Ciascuna piattaforma e' analizzata sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto che mentre il primo tipo di valutazione - in virtu' della diffusione internazionale delle nuove tecnologie - puo' essere svolto a livello generale, e puo' quindi prescindere dalle specificita' del mercato italiano, la valutazione di tipo economico deve necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano.
12. Si e' tenuto altresi' conto del fatto che se e' vero che una piattaforma che e' emergente dal punto di vista tecnologico lo e' anche dal punto di vista economico, non necessariamente e' vero il contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto di vista economico non puo' essere considerata emergente, puo' essere considerata tale dal punto di vista tecnologico.
13. In particolare, l'Autorita' ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma debba essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico:
data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa la piattaforma;
grado di maturita' ed evoluzione della tecnologia/standard;
evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi.
In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come «Emergente», in «Transizione» o «Consolidata» dal punto di vista tecnologico.
14. Per quanto riguarda l'analisi economica, l'Autorita' ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma e' emergente:
anno del lancio della prima offerta;
caratteristiche dell'offerta;
livello di diffusione della piattaforma;
ricavi per piattaforma (da offerte a pagamento e raccolta pubblicitaria).
In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come in fase di «Avvio», di «Maturita'» o di «Declino», dal punto di vista economico.
15. In via schematica le possibili combinazioni dei diversi parametri valutativi appaiono le seguenti:


PARAMETRI STADIO DI EVOLUZIONE

Analisi tecnologica | Emergente Transizione Consolidata | Analisi economica | Avvio Maturita' Declino |
------------------------------------------------


16. Per essere rispondente alla metodologia stabilita dall'Autorita', la valutazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando entrambi i parametri, pur risultando evidente che l'esito della valutazione di tipo tecnologico condiziona direttamente quella economica, in quanto la piattaforma considerata in fase di «avvio» in senso tecnologico viene necessariamente qualificata come «emergente» anche sul piano economico, mentre non e' necessariamente vero il contrario, ovvero che una piattaforma in fase di avvio sul piano economico sia emergente sul piano tecnologico. 4. Le piattaforme oggetto di analisi.
17. Le «piattaforme» esaminate in prima applicazione nell'ambito del procedimento che ha portato alla delibera n. 665/06069/CONS sono state le seguenti: DTT, DTH, IPTV, WEB TV, MOBILE (GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA) e DVB-H. Di queste sono state qualificate come «emergenti» delle le piattaforme IPTV, MOBILE (GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA) e DVB-H. Nella delibera n. 103/12/CONS, adottata all'esito della valutazione complessiva del grado di evoluzione tecnologica ed economica delle diverse piattaforme trasmissive attualmente disponibili, anche prendendo atto dei mutamenti che hanno riguardato in particolare le piattaforme relative alla televisione su rete IP, alla televisione via rete mobile e alla televisione via rete DVB-H, gia' valutate come emergenti nell'ambito della delibera n. 665/09/CONS, l'Autorita' ha ritenuto che nessuna delle piattaforme attualmente disponibili per la distribuzione di un prodotto audiovisivo su reti di comunicazione elettronica possa essere considerata emergente.
18. In particolare, sulle piattaforme che hanno costituito oggetto del presente procedimento avviato con delibera n. 103/12/CONS - la televisione digitale terrestre (DTT), la televisione satellitare (DTH), la televisione su rete IP (IPTV, WEB TV, OTT-TV), la televisione via rete mobile (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE), la televisione via rete DVB-H -, le parti interessate sono state invitate ad esprimere opinioni in merito alla valutazione effettuata dall'Autorita' relativamente alle singole piattaforme, come di seguito riportato in via sintetica. 4.1. La piattaforma DTT. A. Valutazioni di tipo tecnologico.
19. Nel febbraio 1997 l'ETSI ha individuato nello standard aperto DVB-T (ETSI EN 300 744 Digital Video Broadcast - Terrestrial) lo standard per la piattaforma digitale terrestre DTT (Digital Terrestrial Television). A livello europeo tale standard e' stato utilizzato da tutti gli operatori di rete (Mux) che hanno realizzato le proprie reti diffusive terrestri.
20. Nel 2008 il comitato DVB-T ha presentato le specifiche all'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) che ha fornito l'approvazione definitiva dello standard DVB-T2 il 7 settembre 2009 (ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09). Il gruppo DVB ha pubblicato nel 2009 le specifiche del nuovo standard DVB-T2, quale miglioramento dello standard DVB-T. Il nuovo standard, grazie all'utilizzo di tecniche piu' sofisticate di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso, risulta piu' efficiente del precedente (in termini di numero di programmi trasmessi per canale terrestre) di un fattore pari a circa il 30-40%.
21. Dal punto di vista strettamente tecnico, lo standard DVB-T2 rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T e prevede alcuni miglioramenti rispetto al precedente standard DVB-T, quali la possibilita' di utilizzo di codici correttori di errori LDPC (Low Density Parity Check) seguito da codici BCH (lo standard DVB-T prevedeva l'utilizzo di codici Reed-Solomon seguiti da codici convoluzionali), la possibilita' di estendere alcuni parametri tecnici dello schema di modulazione OFDM (ad es. utilizzo di livelli addizionali nello schema di modulazione come il 256-QAM, estensione del numero delle portanti come il 16K e il 32K, etc.) e la possibilita' di adottare alcune innovazioni come time-frequency slicing, MISO, etc.
22. Tali requisiti forniscono maggiore efficienza alle prestazioni della piattaforma digitale terrestre rispetto ai sistemi di prima generazione, spendibile principalmente o con l'aumento dell'efficienza spettrale (ovvero piu' bit/s/Hz). In altri termini, a parita' di banda, piu' canali TV oppure canali TV a qualita' piu' alta, dove, a parita' di tutti i parametri trasmissivi, l'incremento in termini di bit rate e' pari a circa il 35/40%, o con l'aumento dell'efficienza energetica, nel senso che si avra' maggior copertura del territorio a parita' di siti trasmittenti e della loro potenza, oppure diminuzione della potenza dei siti a parita' di copertura del territorio.
23. Dal punto di vista dell'adozione dello standard DVB-T2, questo comporta la compatibilita' con l'infrastruttura di rete esistente, prevista per la piattaforma basata sullo standard DVB-T, e degli impianti d'antenna domestici gia' in uso, poiche' viene modificata solo parte dell'elettronica in banda base, ovvero quella relativa al codificatore di canale ed in parte al modulatore. Alcuni ricevitori DVB-T2 ricevono normalmente anche i segnali DVB-T, mentre non e' possibile l'inverso a causa delle differenze a livello hardware dovute al nuovo sistema di decodifica e delle differenze del demodulatore. Nel panorama europeo, e' stato preso in considerazione un processo parziale di migrazione verso l'evoluzione migliorativa di tale standard. Attualmente le offerte sono attive nel Regno Unito, con quattro canali in alta definizione, in Finlandia con ventisei canali di cui cinque in alta definizione, in Svezia con cinque canali, in Serbia con un canale in alta definizione e in Ucraina. In Italia lo standard DVB-T2 e' utilizzato ad oggi da un solo operatore.
24. Per quanto riguarda la diffusione delle reti DTT nel panorama europeo, secondo quanto riportato dalla newsletter dell'associazione DGTVi («Digita Notizie e dati sul digitale terrestre dall'Italia e dall'estero», n. 35 - luglio 2012), il 29 novembre 2011 la Francia ha completato la transizione al DTT divenendo, dopo la Spagna, che ha completato lo switch-off nel mese di aprile 2010, il secondo grande Paese a prevalente ricezione terrestre interamente digitalizzato. Nel Regno Unito alla fine del 2011 sono divenute all digital 11 regioni su 15, ovvero il 65% circa della popolazione. Il 2012 e' l'anno del completamento della transizione al digitale, che si e' concluso il 24 ottobre con lo switch-off dell'Irlanda del Nord. Il passaggio di Londra, invece, e' avvenuto qualche mese prima delle Olimpiadi, il 4 aprile 2012.
25. L'evoluzione delle reti DTT e' legata al piano di transizione al digitale entro il 2012, secondo il processo di switch-over stabilito con decreto ministeriale che ha previsto un passaggio progressivo delle varie regioni italiane secondo una divisione territoriale in 16 aree da coinvolgere nello spegnimento delle trasmissioni in tecnica analogica a partire dal secondo semestre del 2008 fino alla meta' del 2012. La prima regione interessata dallo switch-off e' stata la Sardegna, ove tali attivita' hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 di ottobre 2008. Nel corso del 2009 e' stata completata la digitalizzazione anche in Valle D'Aosta, Alto Adige, Piemonte occidentale (Province di Torino e Cuneo), Trentino, Lazio e Campania. Nel corso del 2010 e' stata completata la digitalizzazione per le seguenti aree geografiche: Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone) e Friuli-Venezia Giulia. Nel corso del 2011 e' stata completata la digitalizzazione di Liguria, Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) e delle Marche. Infine nel corso del 2012 si e' completata la digitalizzazione di Abruzzo, Molise (inclusa la provincia di Foggia), Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone), Sicilia e Calabria.
26. I ricevitori con standard DVB-T sono essenzialmente di tre tipi: zapper, che consentono la sola ricezione dei programmi trasmessi in tecnica digitale; decoder interattivi, dotati di piattaforma MHP e modem o altro apparato di connessione piu' evoluto (ADSL, etc.), che rende possibile l'utilizzo di tutti i servizi interattivi; decoder integrati (tra i quali iDTV), nei quali l'apparecchio (televisore, DVD, etc.) include al proprio interno un ricevitore televisivo per la televisione digitale.
27. Ad inizio 2004 i decoder esistenti erano solamente del tipo zapper e interattivo. A partire dal 2005 sono stati immessi sul mercato altri tipi di ricevitori come i ricevitori integrati (iDTV) e le schede DVB-T per PC. Nel mese di agosto 2011 la stima delle vendite complessive di ricevitori DTT venduti da febbraio 2004 ha oltrepassato i 55 milioni, secondo quanto indicato dal IV Rapporto DGTVi «Il mercato del digitale terrestre in Italia (GFK)» del dicembre 2011, di cui circa il 54,3% sono decoder digitali terrestri esterni e circa il 45,7% sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi. Tenuto conto della completa adozione dello standard al livello europeo, dello sviluppo delle reti, nonche' della circostanza che, con il completamento del piano di transizione dalle trasmissioni in tecnica analogica al digitale (switch-over) avvenuto a inizio luglio 2012, con il passaggio al digitale delle regioni Sicilia e Calabria, in Italia la televisione terrestre e' fruita solo con tecnologia digitale, si ritiene che, dal punto di vista tecnologico, la piattaforma DTT sia «Consolidata». B. Valutazioni di tipo economico.
28. La diffusione tra le famiglie italiane della piattaforma digitale terrestre e' cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Digita («Notizie e dati sul digitale terrestre dall'Italia e dall'estero», n. 35 - luglio 2012) il numero di famiglie al cui interno e' presente almeno un decoder DTT e' cresciuto sensibilmente, passando da 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 a 22,8 milioni di famiglie a marzo 2012, con una penetrazione della piattaforma digitale terrestre del 91,5%.
29. Nello stesso periodo di riferimento la disponibilita' di decoder DTT, sia esterni che integrati, e' stimata in 39,1 milioni di televisori, ovvero pari all'82% del totale dei TV set (in leggero ridimensionamento a seguito della dismissione di vecchi tubi catodici non digitalizzabili), facendo del decoder DTT quello di impiego prevalente tra gli utenti muniti di decoder, con quasi il 34%.
30. L'offerta televisiva digitale terrestre disponibile sulla televisione digitale terrestre si compone attualmente di circa 50 programmi in chiaro. Oltre ai canali nazionali, analogici e digitali, appartenenti ai gruppi editoriali gia' presenti in ambiente analogico (RAI, RTI, Telecom Italia Media, Gruppo l'Espresso, Television Broadcasting System), l'offerta televisiva terrestre si compone anche di un numero crescente di programmi di fornitori di contenuti indipendenti. Esistono poi oltre 500 operatori locali, generalmente verticalmente integrati, che offrono al pubblico un servizio diffusivo ambito regionale o provinciale.
31. Esaminando i dati relativi ai ricavi derivanti dalle offerte a pagamento destinate alla televisione digitale terrestre, si evince un notevole incremento degli stessi, quantificabili, in una cifra superiore ai 500 milioni di euro, comprovante il forte sviluppo della piattaforma digitale terrestre che, a fine 2011, raccoglieva, il 16% delle risorse derivanti dalle offerte televisive a pagamento complessivamente intese (fonte: Relazione annuale 2012 dell'Autorita'). Per quanto riguarda, poi, la raccolta pubblicitaria, si prevede una pressoche' totale traslazione dei ricavi da pubblicita' dalla tv analogica a quella digitale. Con riferimento alle offerte di prodotti audiovisivi aventi ad oggetto eventi delle competizioni assoggettate al decreto, la piattaforma DTT genera, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, oltre il 20% dei ricavi, derivanti dalla cessione di pacchetti di diritti esclusivi e non esclusivi. A seguito della completa transizione delle reti terrestri a partire dal secondo semestre 2012 andranno attribuiti anche i ricavi degli organizzatori delle competizioni attualmente generati dalle reti analogiche e derivanti esclusivamente dalla cessione di diritti non esclusivi.
32. In considerazione della sua rapida crescita in termini di diffusione e di ricavi, si ritiene che, da un punto di vista economico, la piattaforma digitale terrestre abbia superato la fase di «Avvio» e che, essendosi completato lo switch-off, abbia raggiunto una fase di piena «Maturita'», divenendo la principale piattaforma digitale utilizzata dalle famiglie italiane. Valutazione complessiva.
33. L'esame combinato delle informazioni qui rappresentate ha condotto l'Autorita' ad un giudizio di «non emergenza» per la piattaforma DTT. Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.
34. La valutazione dell'Autorita' e' stata condivisa dalla maggior parte degli stakeholders che hanno preso parte alla consultazione.
35. In disaccordo con quanto appena riportato, un soggetto ha chiesto che lo standard DVB-T2 venga considerato dall'Autorita' come piattaforma trasmissiva autonoma, indipendente da quella DTT.
36. A supporto della fondatezza della richiesta, si sostiene che la funzionalita' dello standard DVB-T2 di consentire la ricezione del segnale in mobilita' sia tale da giustificare l'individuazione del DVB-T2 come piattaforma nuova e distinta dalla piattaforma DVB-T e quindi emergente, tanto per il grado di sviluppo tecnologico considerabile «in evoluzione», quanto, sul piano economico, per la sussistenza della fase di «avvio» da incentivare con misure pro concorrenziali. La societa' avvalora la tesi rilevando che il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni della piattaforma digitale terrestre raggiunto con l'implementazione del nuovo standard consente altresi' di ottimizzare l'utilizzo di capacita' trasmissiva e di veicolare segnali televisivi in alta definizione. Valutazioni dell'Autorita'. Aspetti tecnologici.
37. Analizzando le caratteristiche tecnologiche relative allo standard DVB-T2, l'Autorita' conferma di non ritenere che sussistano i presupposti per la considerazione di detto standard alla stregua di autonoma piattaforma trasmissiva.
38. Dal punto di vista strettamente tecnico, infatti, lo standard DVB-T2 rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T che consente innegabili e significativi miglioramenti rispetto ai sistemi di prima generazione, fra cui un aumento dell'efficienza spettrale, ovvero piu' bit/s/Hz. In altri termini, a parita' di banda, possono essere trasmessi piu' canali televisivi oppure lo stesso numero di canali televisivi ma a qualita' piu' alta.
39. Dal punto di vista tecnologico, infatti, come sopra descritto, l'adozione dello standard DVB-T2 puo' avvenire senza incontrare rilevanti difficolta' tecnologiche, in particolare per la ricezione fissa, in quanto tecnicamente compatibile con l'infrastruttura di rete esistente basata sullo standard DVB-T e con gli impianti d'antenna domestici in uso. A comprova del fatto che il DVB-T2 rappresenti un'evoluzione tecnologica del DVB-T si rileva che i decoder in grado di decodificare il segnale trasmesso con standard DVB-T2 consentono anche la ricezione dei segnali in standard DVB-T.
40. Alcune delle offerte attualmente in commercio di ricevitori DTT gia' prevedono peraltro la ricezione di entrambi gli standard e, in prospettiva, va tenuto presente che l'art. 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che a partire dal 1º gennaio 2015 tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2. Aspetti economici.
41. Anche l'analisi dell'unica offerta commerciale esistente basata sullo standard DVB-T2 induce a ritenere che esso non costituisca una autonoma piattaforma trasmissiva, ma rappresenti piuttosto l'evoluzione tecnologica del DVB-T che garantisce un considerevole miglioramento delle prestazioni.
42. Detta offerta, infatti, e' basata sulla trasmissione di numerosi programmi televisivi in alta definizione, ricevibili tramite un decoder, denominato 7 Box, distribuito direttamente da Centro Europa 7 per la visione dei programmi della propria offerta. Sul sito della societa' il suddetto decoder viene descritto come in grado di migliorare audio e video anche con i vecchi televisori e come in grado di ricevere trasmissioni DVB-T anche in HD, confermando che l'utilizzo commerciale attuale e' relativo alla sola ricezione fissa tramite un STB collegato con un comune televisore. Ne deriva che l'obiettivo primario dello standard DVB-T2 e' di far migrare i servizi televisivi presenti sulle reti DVB-T tramite la conversione da DVB-T a DVB-T2 o di utilizzare lo standard DVB-T2 ex novo per offrire canali e servizi prevalentemente in Alta definizione.
43. Tutte le esperienze commerciali attualmente disponibili in Europa, oltre quella precedentemente descritta per i caso italiano, confermano che lo standard DVB-T2 e' utilizzato principalmente per trasmettere canali televisivi ad alta definizione (gia' ricevibili in definizione standard utilizzando il DVB-T) per via dei miglioramenti apportati dal DVB-T2 in termini di efficienza spettrale di tale standard. Ne discende, pertanto, che il DVB-T2 si configura come un mero miglioramento tecnologico all'interno della piattaforma DVB-T e che il modello di migrazione da quest'ultima verso il suo standard evolutivo e' del tutto simile a quello utilizzato per le offerte televisive via satellite, con il passaggio dal DVB-S al DVB-S2, finalizzato unicamente ad un miglioramento dell'efficienza della trasmissione di programmi televisivi in alta definizione (HDTV e UHDTV) ed in prospettiva dei segnali in 3D. Valutazione complessiva.
44. Sulla base delle argomentazioni appena riportate, l'Autorita' non ritiene di dover modificare le conclusioni gia' esposte nella delibera n. 103/12/CONS, ma di poter confermare la valutazione di non emergenza per la piattaforma DTT anche con riguardo all'evoluzione dello standard DVB-T2. 4.2. La piattaforma DTH. A. Valutazioni di tipo tecnologico.
45. All'inizio degli anni '90 il consorzio europeo DVB (Digital Video Broadcast) ha individuato quale standard per la piattaforma digitale satellitare (DTH, Direct To Home) lo standard aperto DVB-S (Digital Video Broadcast - Satellite). Tale standard e' il piu' maturo tra quelli diffusivi pubblicati dal gruppo DVB ed e' stato adottato per la diffusione satellitare praticamente a livello mondiale.
46. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard (DVB-S2), che rappresenta l'evoluzione migliorativa dello standard DVB-S. Tale standard, grazie all'utilizzo di tecniche piu' sofisticate di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso, risulta essere piu' efficiente del precedente ed e' attualmente utilizzato sia per la distribuzione sia per la diffusione dei segnali video via satellite per una trasmissione piu' efficiente dei servizi diffusivi. Tale standard utilizza i codici a controllo di parita' LDPC («Low Density Parity Check») combinati con vari formati di modulazione (QPSK, 16APSK e 32APSK). L'adozione nel DVB-S2 di queste tecniche innovative di codifica e modulazione garantisce un aumento di capacita' dell'ordine del 30% rispetto al DVB-S nelle stesse condizioni di trasmissione, in modalita' CCM (Constant Coding & Modulation), ossia con parametri di trasmissione fissi.
47. Il mercato della capacita' satellitare in Europa e' dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al 90% del mercato. In particolare, la prima, dalla posizione orbitale 13° Est sull'arco equatoriale, mette in campo una flotta di 3 satelliti ad alta potenza denominati «Hot Bird», posizionati a costituire un cosiddetto «polo di ricezione diretta», mentre la seconda opera principalmente dalla posizione orbitale 19,2° Est.
48. L'evoluzione della rete satellitare e' avvenuta anche in termini quantitativi, come si evince considerando il numero di transponder utilizzati per la trasmissione dei programmi del bouquet a pagamento di SKY Italia, che attualmente diffonde i propri segnali da circa 27 transponder dei satelliti «Hot Bird» TM con un incremento pari a oltre il 20% rispetto al 2005. Attualmente si stima che, nel solo mercato italiano, siano presenti complessivamente 8,7 milioni di ricevitori che possono ricevere le offerte DTH in modalita' free o pay (fonte: Osservatorio Agcom II trimestre 2012).
49. Tenendo conto dell'elevato grado di maturita' raggiunto dallo standard, della sua diffusione a livello mondiale, nonche' dello sviluppo dell'infrastruttura satellitare, si ritiene che la piattaforma satellitare possa considerarsi «Consolidata». B. Valutazioni di tipo economico.
50. Per quanto riguarda lo sviluppo economico che ha caratterizzato la piattaforma satellitare, va ricordato che in Europa la piattaforma DTH e' stata operativa sin dall'inizio degli anni '90 con numerose offerte (Canal+, TPS, BSkyB, etc.). La televisione digitale satellitare e' stata la prima televisione digitale a diffondersi in Italia, grazie ai primi servizi a pagamento offerti dalle societa' Telepiu' e Stream, quindi confluiti, a seguito della loro fusione nel 2003, in SKY Italia che, allo stato attuale, rappresenta il principale operatore a pagamento sulla piattaforma satellitare. Oltre alla pay-TV, la piattaforma satellitare vede la presenza di un gran numero di emittenti gratuite, sia nazionali che internazionali, nonche' locali e di televendita.
51. Alla fine del 2008, 6 milioni di famiglie italiane utilizzavano principalmente la piattaforma satellitare per la visione di contenuti televisivi sia a pagamento sia free, secondo quanto riportato dal citato «IV Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa» di DGTVi. Nel 2010 tale dato e' cresciuto fino a 8,7 milioni ed e' rimasto immutato successivi due anni. In termini di penetrazione, la piattaforma satellitare rappresenta attualmente la seconda piattaforma televisiva in Italia. Considerando il primo accesso e valutando i dati relativi alla diffusione degli apparati per la ricezione della televisione satellitare, si ricava che circa il 35% delle famiglie italiane che hanno accesso alla TV utilizza tale piattaforma.
52. L'offerta di contenuti su piattaforma satellitare in Italia e' articolata sia in offerte a pagamento, sia free. In particolare, l'offerta e' fornita a pagamento dall'operatore SKY Italia e da altri piccoli operatori che forniscono offerte a pagamento, mentre Tivusat, che e' una piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media e costituita nel 2008, oltre a replicare in versione integrale quasi tutta l'offerta digitale terrestre generalista, offre numerosi altri canali sia italiani che internazionali.
53. Entrando nel merito delle offerte a pagamento, l'offerta di SKY Italia comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei diversi pacchetti offre agli utenti la possibilita' di acquistare anche singoli eventi in pay per view. I ricavi nel 2011 rappresentano, oltre il 75% di tutti i ricavi da pay tv su tutte le piattaforme disponibili nel mercato nazionale, come evidenziato nella relazione annuale dell'Autorita' del 2012.
54. Esaminando i dati relativi alla raccolta pubblicitaria su piattaforma satellitare, si evidenzia un considerevole incremento nel recente passato, con il raddoppio dei proventi fra il 2008 e il 2011. Si rileva peraltro che la piattaforma DTH costituisce la principale origine di ricavi per gli organizzatori della competizione sportiva, con un'incidenza superiore al 50% dei ricavi complessivi derivanti dalla commercializzazione di pacchetti di diritti audiovisivi sportivi esclusivi, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A: il DTH, peraltro, risulta essere l'unica piattaforma dove e' attiva una specifica offerta in alta definizione (HD) di prodotti editoriali consistenti in immagini delle competizioni sportive oggetto del decreto.
55. Per quanto riguarda le offerte gratuite, si e' registrata una buona penetrazione da parte della piattaforma satellitare Tivusat della societa' Tivu' S.r.l., che trasmette, attraverso la flotta di satelliti Hot Bird TM , oltre alla maggior parte dei canali nazionali diffusi sulla piattaforma digitale terrestre, anche altri canali italiani e internazionali, la cui fruizione e' subordinata al possesso di una smart card e un decoder in grado di decriptare il sistema di accesso condizionato utilizzato da Tivusat.
56. In considerazione dell'elevata diffusione che la televisione satellitare ha raggiunto nell'ambito delle famiglie italiane in possesso di un apparecchio televisivo, nonche' dei ricavi, sia da pay tv sia da raccolta pubblicitaria, che tale piattaforma e' stata in grado di generare, si ritiene che la piattaforma satellitare abbia raggiunto un elevato grado di «Maturita'». Valutazione complessiva.
L'elevato grado di diffusione della piattaforma satellitare, l'utilizzo di standard tecnologici maturi e la costante crescita dei ricavi hanno dunque condotto l'Autorita' a manifestare un giudizio di «non emergenza» della piattaforma DTH. Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.
57. La valutazione dell'Autorita' e' stata uniformemente condivisa dai partecipanti alla consultazione pubblica. Valutazioni dell'Autorita'.
58. In considerazione della piena adesione dei rispondenti alle valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS, si conferma la qualificazione del DTH come piattaforma non emergente. 4.3. La piattaforma della TV su IP.
59. Rispetto all'indagine conclusasi con la delibera n. 665/09/CONS, che aveva portato ad individuare nella WEB TV e nella IPTV due piattaforme distinte, in considerazione del fatto che la prima si basa sulla distribuzione dei contenuti mediante una rete di accesso «aperta» e dunque indipendente dalla rete dell'operatore di telecomunicazioni, diversamente da quanto avviene per la seconda, dove l'operatore esercita anche un controllo sui contenuti trasmessi, va preso atto che nel biennio 2010-2011 le modalita' attraverso le quali l'utente puo' accedere ai servizi televisivi sfruttando i sistemi trasmissivi basati sul protocollo IP si sono fortemente evolute. Ormai e' infatti piuttosto diffusa la fruizione da parte dell'utente di una pluralita' di offerte televisive utilizzando dispositivi disparati, dal televisore connesso alla rete (connected tv), al tablet, al blu-ray, alla consolle. La figura seguente riporta le stime di modalita' di utilizzo della connessione a internet evidenziando la costante incidenza di contenuti audiovisivi.
Figura 1 - Modalita' di uso del traffico IP (Fonte Cisco VNI)
Parte di provvedimento in formato grafico


60. La compresenza di contenuti offerti da operatori tradizionali e dai cd. operatori over-the-top accessibili dal medesimo dispositivo ha finito con l'annullare la percezione della diversita' dei servizi agli occhi dell'utente televisivo con accesso alla banda larga o ultra larga (NGN e NGAN), potendo egli navigare da un contenuto all'altro secondo i percorsi offerti dalle guide ai programmi (EPG) sui decoder o dalle interfacce (come i Widget o le App) dei dispositivi che vi danno accesso.
61. Se molteplici sono le porte di accesso ai contenuti in rete, tanto da rendere indifferente il dispositivo impiegato dall'utente, appaiono altresi' attenuarsi le differenze in termini qualitativi delle tecnologie che sono alla base dei servizi offerti da parte degli operatori che utilizzano il protocollo IP per veicolare i contenuti audiovisivi e che hanno portato l'Autorita', nel 2009, ad individuare due piattaforme distinte. Tra la IPTV, che e' trasmessa su una rete a banda larga privata (cd. managed) controllata direttamente dal service provider (TelCo o broadcaster) e che quindi garantisce direttamente la qualita' del servizio (QoS), e la WEB TV, che e' trasmessa sulla rete internet «aperta» (cd. unmanaged) e che dunque non puo' essere controllata direttamente dal service provider ma offre la QoS su base «best effort», si colloca ora la televisione over-the-top (OTT-TV) che, pur trasmettendo sulla rete aperta, e' in grado di garantire livelli adeguati di QoS tramite gli accorgimenti tecnologici del content delivery network (CDN) che l'utente percepisce come analoghi a quelli della IPTV.
62. Quanto ai contenuti trasmessi in rete, in tutti e tre i casi menzionati - IPTV, WEB TV e OTT-TV - si tratta sia di palinsesti, e dunque di trasmissioni lineari, sia di contenuti accessibili su richiesta dell'utente, e tra questi sia in modalita' VOD, accedendo a singoli contenuti disponibili in un catalogo, che catch-up per vedere contenuti trasmessi originariamente in modalita' lineare. Nel panorama dei contenuti accessibili, appare tuttavia di gran lunga prevalente l'offerta non lineare, piu' rispondente alle esigenze dell'utente del consumare «everywhere and anytime», come peraltro evidenziato dall'Autorita' nel «Libro bianco sui contenuti» pubblicato nel gennaio 2011, in quanto consente all'utente di richiedere contenuti televisivi specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in qualsiasi momento lo desideri. Le interfacce di navigazione tra i contenuti, che lasciano all'utente la possibilita' di scegliere oltre il tipo di contenuto anche l'operatore che lo rende disponibile, hanno creato le condizioni per porre le singole offerte in competizione tra loro, diventando indifferente, agli occhi dell'utente, la modalita' originaria di veicolazione del contenuto medesimo.
63. Il venir meno di rigide distinzioni tra le modalita' di accesso ai contenuti, dei livelli di qualita' del servizio e delle tipologie di offerta dei contenuti, fa propendere per un esame unitario dei diversi servizi televisivi veicolati attraverso la rete IP, che saranno di seguito considerati nell'ambito di un'unica piattaforma, quella della TV su IP.

Figura 2 - Dati utilizzati per contenuti video (fonte Cisco VNI)
Parte di provvedimento in formato grafico

A. Valutazioni di tipo tecnologico.
64. Nello scenario complessivo della televisione su protocollo IP, la IPTV si configura come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dagli stessi operatori di telecomunicazioni che forniscono il servizio di connessione. Pertanto, per l'IPTV non esiste uno standard aperto ed ogni operatore utilizza uno standard proprietario.
65. I segmenti di rete utilizzati per le trasmissioni IPTV sono la rete di accesso, la rete backbone e la Content Delivery Network (CDN), la quale include i Content Delivery Server, in cui risiedono i contenuti da erogare, che possono essere distribuiti a livello territoriale fino al singolo Point of Presence (PoP). Grazie a questi server e' possibile tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di commercio elettronico e di fatturazione. Inoltre, a differenza della televisione satellitare e digitale terrestre, l'IPTV e' in grado di consentire agli utenti finali la fruizione di servizi accessibili su richiesta in modalita' unicast di video-on-demand (VOD), essendo la rete IP caratterizzata da un «canale di ritorno» grazie al quale gli utenti possono non solo ricevere, ma anche trasmettere informazioni attraverso set-top-box proprietari. A tal fine e' necessario disporre di una connessione internet a banda larga, grazie alla quale sara' possibile ridurre al minimo il rischio delle improvvise interruzioni del segnale audiovisivo che invece caratterizza i collegamenti a banda stretta.
66. I servizi televisivi offerti dagli operatori IPTV sono stati sempre fortemente concentrati nelle principali aree metropolitane, dove gli stessi avevano sviluppato la propria rete. Dal 2004, Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV, ha esteso la copertura di rete, e dunque l'offerta IPTV, ad un maggiore numero di citta', cosi' come anche le altre reti IPTV possono coprire la maggior parte dei capoluoghi italiani, le periferie e le aree ad elevata densita' abitativa, tanto da raggiungere una copertura compresa tra circa il 30% ed il 50% della popolazione, pur se con una ridotta penetrazione tra gli utenti.
67. L'evoluzione tecnologica per la IPTV segue di pari passo l'evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Mentre le prime offerte IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb ha offerto sin da subito anche accessi in fibra ottica), attualmente la soluzione tecnologica utilizzata per l'accesso e' l'ADSL2 e ADSL2+ (ULL o meno) e solo limitatamente la fibra ottica (FTTH), mentre le prestazioni tipiche della cd. banda ultra larga sono affidate alle reti NGAN (Next Generation Access Network). In ogni caso, l'evoluzione dei servizi IPTV e' direttamente imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale gli stessi sono veicolati. Nell'impiego del protocollo IP l'elemento distintivo della IPTV e' rappresentato dalle mature soluzioni tecnologiche proprietarie basate su tale protocollo e non dalla tecnologia della rete sottostante.
68. Al versante opposto del panorama dei servizi televisivi fruibili su protocollo IP si pone la WEB TV, che consente la fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete IP aperta, senza il supporto di software specifici ne' di decoder, se non dei normali player per la visualizzazione di contenuti media disponibili e tecnologicamente consolidati da tempo (per esempio, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, etc.). Il fatto che l'accesso ai contenuti si basi su di una rete di accesso «aperta», cioe' indipendente dalla rete dell'operatore di telecomunicazioni, non rende possibile per quest'ultimo l'esercizio del controllo sui contenuti erogati, diversamente da quanto accade per la IPTV.
69. L'accesso ai servizi di WEB TV puo' avvenire in download, nel senso che il contenuto e' visualizzato dopo essere stato scaricato localmente sul proprio computer, o in modalita' streaming, con palinsesti lineari oppure on-demand, in forma gratuita o a pagamento. Le tecnologie trasmissive relative al download ed allo streaming sono da ritenersi mature e ben consolidate, e presenti da numerosi anni. I contenuti erogati possono essere prodotti professionalmente oppure generati direttamente dagli utenti (c.d. User Generated Content).
70. Per quanto riguarda i terminali riceventi, la fruizione dei contenuti della WEB TV in modalita' streaming viene effettuata tramite software scaricabili da rete. I protocolli utilizzati sono quelli standard e consolidati oramai da tempo sul mercato (per esempio RTP, RTSP), usati per trasportare lo stream nei vari formati (MPEG2, MPEG-4, etc.).
71. In via mediana tra la IPTV e la WEB TV si pongono i servizi OTT, che consistono nella distribuzione di contenuti di diverso tipo, inclusi quelli tipicamente televisivi (OTT-TV), con servizi offerti non di tipo walled-garden come nel caso della IPTV, tramite connessione a banda larga su reti aperte, accessibili direttamente attraverso l'apparato televisivo domestico e/o anche attraverso una molteplicita' di device (quali smart-tv, consolle, tablet etc) con una adeguata Quality of service (QoS). Questi servizi ibridi broadcast/broadband, che sono erogati attraverso internet «bypassando» gli operatori televisivi e di tlc (per estensione di imprese over-the-top si parla anche per indicare le piu' grandi Internet company), hanno attualmente un impatto limitato nel mercato televisivo italiano, ma si prevede un certo sviluppo nei prossimi anni. La naturale evoluzione di tale modalita' di fruizione sara' quella di migrare sempre piu' verso lo schermo televisivo.
72. Per la fruizione dei contenuti televisivi offerti dai servizi OTT, a partire dal 2009 sono stati resi disponibili sul mercato dispositivi ibridi Internet-enabled, tali da consentire tramite l'apparecchio televisivo la fornitura e l'integrazione di offerte televisive digitali lineari e servizi web-based su richiesta (OTT-TV). Tale tipo di accesso tramite apparati televisivi avanzati con connessione internet viene comunemente chiamato connected TV. I maggiori costruttori di televisori hanno lanciato sul mercato diversi modelli di televisori Internet Enabled che sul retro del televisore presentano, oltre al normale ingresso di antenna, anche una porta Ethernet per collegarsi alla rete internet. Il normale telecomando del televisore possiede un tasto WEB che fa apparire sul display del televisore i widget - le interfacce grafiche, solitamente icone, che permettono, tramite l'utilizzo del telecomando, di accedere e visualizzare contenuti disponibili su internet e di fruire di alcuni contenuti memorizzati su particolari siti web - selezionabili ed attivabili direttamente sullo schermo tramite i tasti direzionali del telecomando del televisore. Il collegamento alla rete internet puo' avvenire con diverse interfacce aggiunte esternamente come modem ADSL o un adattatore wireless WiFi collegato a un modem ADSL. Questo sistema permette di accedere a un canale nell'area web, cosi' come il tuner di ricevitori radio o tv permettono l'accesso alle frequenze.
73. Mentre nel caso della WEB TV la distribuzione del servizio e' solitamente realizzata su base «best effort» con impossibilita' di garantire un'adeguata QoS, le OTT-TV riescono a garantire livelli adeguati di QoS tramite accorgimenti tecnologici come le content delivery network (CDN). La CDN e' infatti in grado di assicurare una migliore qualita' del servizio attraverso un sistema di server collegati in rete attraverso internet che collaborano in maniera trasparente, per distribuire contenuti, specialmente contenuti multimediali di grandi dimensioni in termini di banda, agli utenti finali, al fine di ottimizzarne il processo di trasmissione. L'obiettivo di una CDN e' di instradare una richiesta di contenuto sul nodo che viene individuato anche geograficamente come ottimale e rendere disponibili i contenuti in modo piu' efficiente. In tale modo i servizi che utilizzano questo tipo di architetture di rete danno vita a nuove forme di offerte di OTT-TV con qualita' del servizio comparabili con quelle «managed» della IPTV.
74. Esistono allo stato attuale tecnologie proprietarie per i servizi di OTT-TV, ma recentemente e' stato anche definito uno standard (ETSI, luglio 2010) denominato HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) in grado di combinare servizi televisivi diffusivi (DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi (connected tv) e/o set-top-box. Un primo sviluppo delle offerte «ibride» di OTT-TV vede gia' impegnati alcuni broadcaster europei (in particolare Francia, Germania e Spagna) con alcune sperimentazioni di servizi interattivi erogati via internet su televisori connessi in standard HbbTV. Per esempio il broadcaster di servizio pubblico francese France Televisions ha lanciato a luglio 2012 un'offerta di servizi interattivi Internet-delivered attraverso la piattaforma digitale terrestre denominata «Salto», che utilizzando lo standard HbbTV, offre l'accesso ai portali Web dei canali France 2 e France 4, che contengono servizi di informazione, servizi meteo, funzionalita' di social networking e accesso alla EPG. Servizi HbbTV sono gia' stati lanciati, oltre che da France Televisions, anche in Germania, tra gli altri, da ARD, ZDF e Pro7.
75. In considerazione di una certa evoluzione della tecnologia per le varie forme di TV via IP, legate in particolare allo sviluppo delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni tecnologiche relative ai servizi OTT-TV, si ritiene che - in generale - la piattaforma della TV su IP, complessivamente intesa, si trovi in fase di «Transizione», sotto il profilo tecnologico. B. Valutazioni di tipo economico.
76. Da un punto di vista economico, si osserva che l'IPTV, per la quale la prima offerta commerciale risale al 2001 da parte di Fastweb, ha registrato una iniziale modesta crescita del numero di famiglie che fruiscono di contenuti attraverso la piattaforma, seguita da una fase di incertezza caratterizzata da un basso livello di penetrazione per numero di utenti, nonostante l'ingresso sul mercato di altri operatori come Telecom Italia (2007) e Wind/Infostrada. A settembre 2012 l'audience raccolta dall'IPTV ammonta allo 0,1% degli ascolti televisivi complessivi (fonte: dati Auditel - sintesi mensile). Anche l'entita' dei ricavi connessi alla piattaforma si dimostra modesta, pur essendo questo servizio spesso venduto in bundle con i servizi di telefonia. Per altro verso, le fonti di ricavo della IPTV sono limitate: in quanto, essendo una piattaforma chiusa ed a pagamento, i ricavi derivano prevalentemente dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in VOD.
77. Altro fattore rilevante riguarda la disponibilita' di banda larga, necessaria per la fruizione di servizi audiovisivi su protocollo IP: la possibilita' di accedere a tali servizi audiovisivi riguarda circa un terzo delle famiglie italiane, al primo semestre 2012 le famiglie che dispongono di un collegamento a banda larga di linea fissa sono circa 13,4 milioni (Osservatorio Agcom - II trimestre 2012) e circa 3,2 milioni di famiglie dotate di una «connected tv», di cui 2,6 milioni con contestuale collegamento alla banda larga (Digital Monitor «Wave 3a+3b 2011/2012 dic/gen. Principali evidenze» di febbraio 2012).
78. E' tuttavia necessario ricordare che non tutte le famiglie dotate di device e connessioni adeguate utilizzano servizi su protocollo IP. Peraltro, la natura ibrida degli OTT, che offrono contenuti audiovisivi integrati con una molteplicita' di servizi (social network, news, etc. ...), non consente di effettuare una scorporazione netta dei ricavi derivanti unicamente dall'offerta di prodotti audiovisivi.
79. L'avanzato stadio di sviluppo economico e' confermato dalla diffusa disponibilita' di contenuti audiovisivi via web su differenti device e la fase di transizione, come sopra rilevata, di alcune componenti tecnologiche della TV su IP, comporta essa stessa un incremento rilevante del potenziale numero di utenti e dei ricavi connessi. Tuttavia, nonostante quanto appena riportato, dal 2008 al 2010, i ricavi della IPTV sono cresciuti da 30 milioni di euro a 38 milioni (fonte: elaborazione su dati comunicati dagli operatori), pari a poco piu' dell'1% dei ricavi complessivi da pay tv.
80. Con specifico riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi oggetto del decreto, si rileva che i diritti per la IPTV sono stati spesso inclusi come accessori all'interno di pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali il DTT e il DTH, determinando una incidenza dei ricavi piuttosto ridotta, anche in ragione della prevalenza di offerte non esclusive e talvolta gratuite su questa piattaforma.
81. L'analisi economica relativa alla TV su IP, complessivamente intesa, induce a considerare la piattaforma come «Matura». Valutazione complessiva.
82. Alla luce delle suesposte considerazioni l'Autorita' ha ritenuto che per la TV su IP non siano allo stato individuabili le condizioni tipiche della piattaforma emergente. Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.
83. La valutazione dell'Autorita' circa l'individuazione di una piattaforma unitaria che includa al suo interno le diverse forme di veicolazione dei contenuti audiovisivi su protocollo IP, indipendentemente dagli standard qualitativi garantiti dai fornitori del servizio, e' stata condivisa da buona parte degli stakeholders intervenuti.
84. Sostanzialmente in accordo sulla nuova classificazione, alcuni soggetti non condividono, pero', la posizione che l'Autorita' ha espresso in merito al grado di avanzamento tecnologico raggiunto dalla piattaforma, considerata dal punto di vista tecnologico in fase di «Transizione» in virtu' dello sviluppo delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni relative ai servizi OTT-TV, e relativamente alla condizione di sviluppo economico, considerata «Matura». Un soggetto suggerisce, inoltre, una definizione piu' estesa di piattaforma della TV su IP, che includa anche il Wireless per reti mobili, stante la sostanziale convergenza dei sistemi di trasmissione e di ricezione integrati indifferentemente con reti fisse e mobili. Viene cosi' proposta all'attenzione dell'Autorita' l'individuazione della «piattaforma convergente TV su IP», allo scopo di consentire che gli operatori attivi sulla multipiattaforma appena illustrata possano acquisire diritti di trasmissione IP sia su rete fissa che mobile, abbattendo i costi transattivi connessi alla vendita disgiunta dei diritti per singola tipologia trasmissiva (web, OTT, wireless, ...).
85. Il medesimo stakeholder propone in alternativa l'individuazione della nuova piattaforma OTT-TV, la quale presenterebbe le caratteristiche tecnologiche ed economiche adeguate per essere considerata «emergente». Come la piattaforma Wireless, infatti, l'OTT-TV verte in una condizione di evoluzione tecnologica e, dall'esame dei dati economici, risulta essere in fase di «avvio».
86. A giudizio di un altro soggetto i modelli tecnologici della piattaforma IP based sono da considerarsi sostanzialmente in evoluzione, in quanto l'insieme completo delle piattaforme su servizio IP fisso o mobile, unitamente o disgiuntamente considerate, vertono in uno stato di costante transizione tecnologica, grazie all'affermarsi di nuove modalita' di accesso ai contenuti audiovisivi, quali l'OTT-TV, e di trasmissione degli stessi, quali l'LTE.
87. I medesimi soggetti sottolineano che la valutazione dei dati economici connessi alla veicolazione di contenuti tramite TV su IP dovrebbe poi condurre ad un esito differente rispetto a quello individuato dall'Autorita'. I nuovi servizi IP based non hanno ancora manifestato tutto il loro potenziale, nonostante l'incremento esponenziale del numero di utenti di video on line, che in Italia e' cresciuto dell'8,3% fra luglio e dicembre 2011. Il tasso di penetrazione del mercato televisivo dell'IPTV, rilevano gli operatori, e' pari al 2% rispetto all'89% del DTT e al 33% del DTH; conseguentemente i ricavi risultano marginali (2,6% del totale dei ricavi della TV a pagamento) a causa dell'assenza di dinamiche competitive.
88. Le potenzialita' inespresse si evincono anche dall'assenza nel panorama italiano dei player leader mondiali del settore dei video on line e dalla marginalita' dell'incidenza della quota di mercato nel medio periodo riservata a questa specifica modalita' di fruizione, inferiore all'1% del totale dei ricavi del mercato televisivo nel 2012.
89. Sulla base delle considerazioni svolte, i soggetti che hanno sollevato le proprie obiezioni auspicano che l'Autorita' riconosca la qualifica di «emergente» alla piattaforma in analisi, in modo da garantire alla stessa, mediante l'applicazione delle misure pro concorrenziali stabilite dal decreto per la commercializzazione dei diritti sportivi, le tutele rafforzare necessarie per l'incremento e il consolidamento dei risultati di mercato. Valutazioni dell'Autorita'. Aspetti tecnologici.
90. Nel confermare l'opportunita' di individuare una piattaforma che raccolga in se' i diversi sistemi trasmissivi basati sul protocollo IP e la sussistenza di una certa evoluzione della tecnologia per le varie forme di TV via IP, legate in particolare allo sviluppo delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni tecnologiche relative ai servizi OTT-TV, gli esiti dell'analisi tecnologica effettuata dall'Autorita' sono stati condivisi dai partecipanti alla consultazione pubblica, che hanno aderito alla valutazione di fase di transizione in relazione ad una piattaforma che vede implementarsi nuovi standard, quali HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), in grado di combinare servizi televisivi diffusivi (DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi (connected tv) e/o set-top-box.
91. Prendendo atto di quanto appena esposto, si ritiene di poter confermare che la piattaforma della TV su IP sia tecnologicamente «in transizione». Aspetti economici.
92. In relazione all'analisi economica, gli stakeholders hanno supportato le proprie tesi esibendo dati che, sebbene confermino che la piattaforma non ha raggiunto la fase di massima espansione del mercato, evidenziano tuttavia che essa verte in uno stato ben piu' avanzato della fase di «avvio».
93. I dati confermano, infatti, l'elevato tasso di penetrazione dei servizi televisivi web-based e di utilizzo da parte dell'utenza (a meta' 2012, sono 13,4 milioni le famiglie che dispongono di un collegamento a banda larga di linea fissa (Osservatorio Agcom - II trimestre 2012) e il considerevole riscontro economico ottenuto dall'OTT-TV in Europa, che induce a prevedere nel breve periodo un trend analogo per il mercato italiano.
94. Gli stakeholders ritengono che il fatto che la piattaforma IPTV abbia ad oggi garantito ricavi contenuti (38 milioni di euro al 2012, corrispondenti a poco piu' dell'1% dei ricavi complessivi da pay tv (elaborazione Agcom su dati degli operatori) e un ridotto tasso di penetrazione presso gli utenti (1,4% di penetrazione tra gli utenti nel primo semestre 2012 (Osservatorio Agcom II trimestre 2012) comporti necessariamente che detta piattaforma sia da considerare in fase di «avvio». In realta', conformemente alle valutazioni di natura tecnologica, l'analisi della fase economica deve essere basata complessivamente sulla piattaforma ivi indicata, ovvero la TV su IP e non sui soli dati relativi al tasso di penetrazione della sola IPTV. L'attuale facolta' di disporre di contenuti audiovisivi via web su differenti device conferma lo stato avanzato di sviluppo economico di tale piattaforma e la considerazione del fatto che alcune componenti tecnologiche della TV su IP siano in fase di sviluppo tecnologico inducono a prevedere un generale incremento del potenziale numero di utenti e dei relativi ricavi.
95. Con specifico riferimento ai prodotti audiovisivi consistenti in eventi sportivi oggetto del decreto, si rileva, poi, come l'incidenza di ricavi diretti sia molto ridotta in considerazione della prevalenza di offerte non esclusive e talvolta gratuite su questa piattaforma. Si ricorda peraltro che i diritti per la IPTV sono stati spesso inclusi come accessori all'interno di pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali il DTT e il DTH.
96. Gli elementi analizzati depongono quindi per la conferma della piattaforma TV su IP come economicamente «matura». Valutazione complessiva.
97. L'analisi dei dati riportati dai soggetti partecipanti a sostegno delle proprie richieste induce l'Autorita' a confermare la valutazione di «non emergenza» della piattaforma TV su IP proposta nell'ambito della delibera n. 103/12/CONS. 4.4. La piattaforma «wireless» per le reti mobili (GSM, GPRS, UMTS,
HSDPA, LTE). A. Valutazioni di tipo tecnologico.
98. La distribuzione di contenuti multimediali e informativi di vario genere, come trasmissioni televisive e video (spot), sport, magazine, cinema, reality show, entertainment su piattaforma «wireless» per le reti mobili, avviene attualmente grazie alle tecnologie GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. Esse non consentono una trasmissione di tipo diffusivo, in quanto il mezzo non e' puramente broadcasting, ma la comunicazione tipicamente di tipo unicast consente agli utenti di fruire dei cosiddetti contenuti on-demand.
99. I protocolli utilizzati sono quelli standard e consolidati oramai da tempo sul mercato (es. RTP, RTSP, etc.) usati per trasportare lo stream nei formati MPEG-4. Inoltre, le piattaforme di erogazione dei servizi supportano numerosi applicativi, al fine di garantire la compatibilita' con un parco terminali piu' ampio possibile (per esempio Windows Media Player, Quick Time, Real Player etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo live che registrati, ma anche protetti tramite l'inserimento del Digital Rights Management (DRM) e del Conditional Access Systems (CAS). I servizi UMTS contano attualmente su di una copertura estesa (oltre l'80% della popolazione), ed e' oramai in fase di forte sviluppo la tecnologia HSDPA. I terminali riceventi coincidono con i terminali mobili per ciascun tipo di tecnologia utilizzata ed includono i rispettivi applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso. L'evoluzione della piattaforma wireless riguarda la fornitura di tali servizi tramite lo sviluppo della rete e delle tecnologie, ed in particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE).
100. Il sistema LTE (Long Term Evolution) o anche 4G, e' la piu' recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare che nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a banda larga (Broadband Wireless Access) con velocita' dell'ordine fino a 100Mbps. A fine 2011 si e' conclusa in Italia l'asta pubblica per l'assegnazione delle licenze sulle frequenze destinate all'LTE. La tecnologia sara' sviluppata dai diversi operatori che hanno partecipato all'asta, i quali hanno gia' effettuato diverse sperimentazioni in varie citta' italiane. I prossimi operatori LTE hanno annunciato di voler avviare il nuovo servizio commerciale nel 2012 anche se il lancio di massa e' previsto nel 2013.
101. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma wireless per le reti mobili appare trovarsi in fase «Consolidata» essendo il suo sviluppo condizionato dall'evoluzione dei sistemi a banda larga (LTE) e delle relative infrastrutture di rete, piu' che sulle tecnologie trasmissive, che appaiono sufficientemente mature. B. Valutazioni di tipo economico.
102. Lo sviluppo delle tecnologie a banda larga per la telefonia mobile ha consentito a un numero sempre maggiore di utenti di fruire dei servizi audiovisivi. A fine 2008 si registravano circa 26 milioni di utenti in grado di fruire di servizi broadband (UMTS/HSDPA), cresciuti ad oltre 34 milioni nel 2010 fino ai 39 milioni di utenti nel primo trimestre 2012 (fonte: relazione annuale Agcom 2012).
103. Stando ai dati forniti dagli operatori, le SIM attive nel traffico dati risultano pari a circa il 40% dei terminali. Solo una parte di tali utenti presumibilmente riceve regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile. Il dato di ricavi del 2010, pari a circa 2,5 milioni (2,3 nel 2008) evidenzia una linearita' delle entrate derivanti dai soli prodotti audiovisivi. A tale dato si affianca tuttavia una crescita esponenziale del traffico dati generato da terminali mobili, dai 24 terabyte registrati nel 2008 ai 120 del 2010, derivante dall'utilizzo di rete broadband mobile per la ricezione di servizi abitualmente forniti via reti broadband fisse, evidenziato nella figura 4.
104. Occorre inoltre considerare elementi rilevanti quali la capacita' delle connessioni mobili e le abitudini di consumo degli utenti. In Italia, si assiste ad un utilizzo delle connessioni mobili in luogo della connessione ad internet da rete fissa, sia tramite i terminali mobili, sia tramite le c.d. connect card, i cui utenti sono circa 6,5 milioni nel primo semestre 2012 (fonte: Osservatorio Agcom II semestre 2012). L'elevato tasso di penetrazione rende l'utilizzo di tali connessioni assimilabile alla fruizione di servizi e contenuti su internet tramite rete fissa, con gli opportuni adattamenti degli stessi ai formati dei terminali mediante la diffusione di applicazioni e widget, similmente a quanto avviene per i servizi OTT.
Figura 3 - Traffico dati broadband mobile
Parte di provvedimento in formato grafico


105. L'offerta di contenuti televisivi specifici disponibili per la piattaforma in esame presenta uno sviluppo poco costante, mentre e' assai diffuso l'utilizzo per la fruizione di contenuti presenti su internet, ivi inclusi prodotti audiovisivi incorporati in servizi OTT. La crescita di traffico e di terminali evidenzia da un punto di vista economico il superamento della fase di «Avvio».
106. Per quanto riguarda l'offerta di diritti audiovisivi sportivi oggetto del decreto, i diritti per il mobile costituiscono circa l'1% dei ricavi complessivamente generati dalla commercializzazione dei diritti su tutte le piattaforme, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Valutazione complessiva.
107. Con riferimento alla piattaforma mobile wireless va dunque considerato come la tecnologia ad esse connessa abbia ormai raggiunto una adeguata maturazione, pur se in costante sviluppo verso forme piu' evolute di trasmissione dei contenuti grazie alla maggiore ampiezza della banda disponibile, al miglioramento delle performance legate al trasferimento dei dati e all'evoluzione delle infrastrutture nel passaggio da reti 3G a 4G. Ad oggi tale piattaforma ha raggiunto un livello di penetrazione significativo di cui danno evidenza ricavi in continua crescita, tanto che rispetto alla valutazione effettuata con la delibera n. 665/09/CONS, si ritiene superata la fase di avvio dal punto di vista economico e che pertanto non debba piu' essere considerata piattaforma emergente. Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.
108. Gli stakeholders hanno manifestato di condividere il giudizio dell'Autorita' in merito alla piattaforma WIRELESS, anche se una parte di essi ha espresso un'opinione contraria.
109. Alcuni soggetti hanno espresso le loro perplessita', affermando che la piattaforma deve essere valutata come tecnologicamente in fase di «Transizione» per diversi ordini di ragioni, prima fra queste la considerazione che lo sviluppo delle tecnologie a banda larga (HSDPA e LTE) e' solo in itinere.
110. Un operatore ricorda che gli operatori, dopo aver acquisito le frequenze utili per lo sviluppo dell'LTE, infatti, hanno posto in essere la fase sperimentale della nuova tecnologia trasmissiva, mentre si prevede che la commercializzazione avverra' a partire dal 2013. Conseguentemente gli stessi operatori ad oggi forniscono contenuti audiovisivi su piattaforma Wireless su reti 3G, con evidenti limiti qualitativi, dovuti anche al fatto che quasi due utenti su tre utilizzano un device con tecnologia antecedente allo stesso 3G.
111. La stessa societa' evidenzia peraltro che non tutti i terminali mobili presenti sul mercato sono dotati di uno schermo che, per tipologia e dimensioni, sia in grado di ricevere il servizio con una qualita' tale da renderlo appetibile per la fruizione di contenuti audiovisivi sportivi.
112. Anche sotto il profilo economico alcuni soggetti evidenziano la necessita' di valutare la piattaforma in esame come in fase di «avvio», in ragione dell'analisi approfondita dei dati relativi al mercato attuale. Stante il notevole incremento degli utenti dei servizi broadband in mobilita', la crescita del traffico dati in mobilita' e l'aumento del numero dei terminali in grado di navigare in mobilita', a giudizio di un operatore non e' comunque possibile misurare quanti utenti utilizzano realmente la banda larga mobile per visionare filmati o partite di calcio, in quanto solo il 12% dei terminali sul mercato consente la fruizione di contenuti audiovisivi tramite piattaforma WIRELESS. All'aumento del traffico dati in mobilita' e alla crescita del numero di utenti di internet potrebbe non corrispondere un altrettanto marcato aumento della fruizione di contenuti su quella piattaforma.
113. A giudizio di alcuni soggetti, il riconoscimento della qualifica di emergente alla piattaforma in esame consentirebbe di realizzare condizioni di maggiore concorrenzialita', garantendo agli operatori attivi esclusivamente sulla piattaforma WIRELESS di acquisire i diritti audiovisivi sportivi a condizioni agevolate e di contrastare in tal modo il processo di progressiva esclusione dal mercato che si sta realizzando a causa della disponibilita' di nuovi dispositivi mobili (fra cui i tablet e smartphone) attraverso i quali i maggiori operatori, gia' titolari dei diritti audiovisivi sportivi in esclusiva da diffondere attraverso altre piattaforme, trasmettono i medesimi contenuti in mobilita' come servizi accessori di quello sulla piattaforma trasmissiva principale senza costi aggiuntivi per l'utente. Di conseguenza, solo il riconoscimento della piattaforma WIRELESS come emergente puo' arrestare il processo di progressiva esclusione degli operatori di questo settore dal mercato dei contenuti audiovisivi. Valutazioni dell'Autorita'. Aspetti tecnologici.
114. Dal punto di vista tecnologico si ribadisce che i protocolli trasmissivi connessi alla piattaforma sono quelli standard e ormai consolidati, mentre lo sviluppo in itinere delle tecnologie a banda larga (HSDPA e LTE) e delle relative infrastrutture di rete consentira' un ulteriore incremento della qualita' e dell'efficienza del servizio.
115. Secondo le informazioni fornite da un operatore, il 36% dei propri clienti dispone di un terminale mobile con caratteristiche tecnologiche adeguate alla fruizione di contenuti audiovisivi, sia di tipo live che registrati, e i servizi UMTS sfruttano una copertura che raggiunge oltre 80% della popolazione. Alcuni di questi terminali mobili sono peraltro caratterizzati da una tipologia di player e da dimensioni dello schermo tali da garantire una fruizione con qualita' analoga a quella offerta dal DTT e dal DTH. L'imminente sviluppo della rete e delle tecnologie, ed in particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE) provochera' un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi del servizio.
116. L'elevato tasso di penetrazione rende l'utilizzo delle connessioni finalizzate al traffico dati assimilabile alla fruizione di servizi e contenuti su internet tramite rete fissa induce a confermare il giudizio di «transizione» da un punto di vista tecnologico. Aspetti economici.
117. L'analisi economica condotta dall'Autorita' ha poi evidenziato che il numero di utenti che fruiscono dei servizi broadband attraverso la piattaforma WIRELESS cresce costantemente (secondo l'Osservatorio Agcom - II trimestre 2012, si passa da 18 milioni di connessioni attive nel 2010 a 27 milioni nel secondo semestre 2012), sebbene rimanga inferiore rispetto a quello degli utenti del DTT e del DTH.
118. Solo una parte di tali utenti WIRELESS presumibilmente riceve regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile ma, stando ai dati forniti dagli operatori nel corso del procedimento istruttorio, le SIM attive nel traffico dati risultano pari a circa il 40% dei terminali e i ricavi evidenziano una linearita' delle entrate derivanti dai soli prodotti audiovisivi e ammontano, nel 2010, a circa 2,5 milioni (Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori). Tuttavia si rileva come tale traffico dati sia destinato anche alla fruizione di servizi OTT su dispositivi mobili, tra i quali rientrano servizi audiovisivi. Tali servizi costituiscono una parte accessoria rispetto al servizio OTT principale e i ricavi non sono direttamente scorporabili dallo stesso.
119. Ulteriore elemento che supporta la decisione dell'Autorita' e' costituito dalla crescita esponenziale del traffico dati generato da terminali mobili che, sebbene non sia direttamente imputabile ad un proporzionale aumento dell'utilizzo della fruizione dei contenuti audiovisivi, induce comunque a presumere un aumento dello stesso.
120. Gli elementi analizzati depongono quindi per ritenere la piattaforma WIRELESS «matura» da un punto di vista economico. Valutazione complessiva.
121. Alla luce degli elementi sopra riportati, si ritiene di poter confermare il giudizio espresso nella delibera n. 103/12/CONS circa la non emergenza della piattaforma WIRELESS. 4.5. La piattaforma DVB-H. A. Valutazioni di tipo tecnologico.
122. La piattaforma digitale terrestre in mobilita' si basa sullo standard DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld). I lavori relativi alla definizione delle specifiche tecniche sono stati ultimati con la pubblicazione del relativo documento da parte dell'ETSI nel novembre del 2004. Nel 2008, la Commissione europea ha deciso di inserire lo standard DVB-H nell'elenco degli standard ufficiali dell'UE, al fine di promuovere l'offerta armonizzata di servizi di telecomunicazioni in tutta l'UE.
123. Grazie al carattere diffusivo (broadcast) del DVB-H, lo stesso contenuto puo' essere ricevuto contemporaneamente da un numero elevatissimo di utenti in mobilita', grazie all'uso integrato del protocollo IP, che rende possibile la trasmissione simultanea sullo stesso canale di pacchetti video (stream DVB) e di pacchetti dati sfruttabili da applicazioni presenti sul terminale ricevente (IP Datacast).
124. In alcuni paesi europei il lancio commerciale e' stato effettuato mentre in altri paesi europei sono state effettuate prove e sperimentazioni. Si segnala pero' l'abbandono del servizio DVB-H da parte di alcuni operatori sia italiani sia europei. In termini prospettici si segnala l'evoluzione dello standard DVB-HS (Digital Video Broadcasting-Handheld Satellite) in banda S per utilizzo satellitare.
125. In Italia, le reti mobili DVB-H sono diventate operative a partire dalla meta' del 2006 e comprendono sia impianti trasmissivi di tipo «tradizionale», analoghi a quelli utilizzati per le reti DTT, sia impianti secondari o «gap filler» che sono piccoli impianti con basse potenze dell'ordine di poche decine di Watt, isofrequenziali per permettere le coperture di determinate zone. Le reti DVB-H hanno presentato coperture abbastanza elevate (circa il 60-70% della popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate. Di conseguenza lo sviluppo di tali reti e' stato significativo sia in termini di copertura raggiunta (sia indoor sia outdoor), sia per numero di infrastrutture.
126. Gli elementi analizzati hanno portato l'Autorita' a ritenere «consolidata» la piattaforma DVB-H da un punto di vista tecnologico. B. Valutazioni di tipo economico.
127. Spostando l'attenzione su aspetti di natura economica, va sottolineato come, nonostante l'Italia sia stato il primo paese europeo a lanciare sul mercato servizi audiovisivi in standard DVB-H (maggio 2006), allo stato attuale non sono stati ancora raggiunti i risultati sperati. I dati a disposizione fanno altresi' ritenere che i ricavi relativi alle offerte di servizi DVB-H mostrino un chiaro declino nel corso degli ultimi anni. Per esempio, nel periodo 2008-2009 per gli operatori di telecomunicazione attivi nelle offerte a pagamento su piattaforme mobili si evidenzia una riduzione del proprio peso relativo (-0,4%), come riportato nelle Relazioni annuali dell'Autorita' (2010 e 2011). Si segnala infine Vodafone e Telecom Italia hanno cessato le proprie offerte su questa piattaforma alla fine del 2010.
128. Data la ridotta diffusione della piattaforma DVB-H tra la popolazione italiana e l'esiguita' dei ricavi generati, se paragonati a quelli derivanti dalle piattaforme piu' tradizionali (digitale terrestre e satellitare), tale piattaforma appare in fase di «Declino» da un punto di vista economico.
129. Per quanto riguarda l'offerta di diritti audiovisivi sportivi oggetto del decreto, i diritti per il DVB-H non risultano aver generato ricavi significativi, secondo le informazioni trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. I diritti per il DVB-H sono stati peraltro commercializzati come accessori ad altre piattaforme, come evidenziato dall'invito a offrire pubblicato sul sito internet della Lega.
130. Con riguardo al DVB-H, l'analisi effettuata ha mostrato come tale standard trasmissivo sia caratterizzato da una tecnologia ormai «Consolidata», mentre la piattaforma appare in «Declino» in termini economici, ne' si prevedono cambiamenti nel breve/medio periodo. Cio' diversamente da quanto ipotizzato dall'Autorita' con la delibera n. 665/09/CONS che dava atto di un certo fermento in termini economici che, invece, ha subito un'inversione di tendenza, dettata principalmente dalla forte concorrenza esercitata dalla piattaforma mobile, peraltro esercitata principalmente dai medesimi soggetti attivi sul DVB-H, ed in grado pertanto di determinare un forte grado di sostituibilita' dell'offerta. Si ritiene pertanto che la piattaforma non debba piu' essere considerata emergente. Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.
131. Il giudizio espresso dall'Autorita' e' stato generalmente condiviso da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione. Valutazioni dell'Autorita'.
132. In considerazione della piena adesione dei rispondenti alle valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS, si propone di confermare la qualificazione del DTH come piattaforma non emergente. 5. I dati forniti dalla lega nazionale professionisti serie A.
133. Al fine di consentire un'adeguata valutazione della condizione attuale del mercato dei diritti audiovisivi sportivi con specifico riferimento alle piattaforme emergenti, sono state richieste specifiche informazioni alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ha comunicato all'Autorita' che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 665/09/CONS, in conformita' con quanto prescritto dal decreto, sono state riservate agli operatori delle piattaforme emergenti, come individuate dall'Autorita' in tale delibera, diritti non esclusivi di trasmissione degli eventi, lasciando impregiudicati i diritti gia' assegnati e/o oggetto degli inviti ad offrire.
134. Per quanto riguarda il campionato di Serie A per il biennio 2010/2011 e 2011/2012 non e' stato possibile per la Lega predisporre una specifica offerta al momento della pubblicazione dell'invito ad offrire, in quanto la determinazione delle piattaforme emergenti e' avvenuta in un momento successivo rispetto a quello della pubblicazione delle offerte, come evidenziato nella tabella seguente:


--------------------------------------------------------------------- Approvazione Stagioni sportive Cessione Individuazione delle linee guida di riferimento diritti piattaforme emergenti --------------------------------------------------------------------- Delibera 2010/2011 Agosto 2009 Delibera 665/09/CONS 260/09/CONS del 2011/2012 del 26 novembre 2009 14 maggio 2009 --------------------------------------------------------------------- Delibera 2012/2013 Agosto 2011 2012 426/11/CONS del 2013/2014 22 luglio 2011 2014/2015 ---------------------------------------------------------------------


135. Nel 2011 sono stati pubblicati, nel rispetto delle procedure proprie della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, inviti ad offrire validi per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 tra cui quelli destinati alle piattaforme emergenti e aventi ad oggetto la trasmissione in differita integrale a partire da 24 ore dopo il fischio finale di ciascun evento e la trasmissione di immagini salienti.
136. Premesso che la Lega segnala peraltro che nessun soggetto avente diritto ha attualmente presentato offerte, in merito alle caratteristiche dell'offerta e alla relativa determinazione del prezzo di vendita la medesima Lega informa che i pacchetti destinati alle piattaforme emergenti hanno ad oggetto diritti non esclusivi di trasmissione solo in differita di immagini salienti di tutti gli eventi sportivi, della durata massima di 4 minuti per ciascun evento, esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale dell'incontro calcistico, fatta eccezione per eventi con inizio dopo le ore 19, per i quali la differita decorre dalle ore 24 del giorno dell'evento stesso. Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio e' pari al 70% del proventi lordi debitamente certificati derivanti alla piattaforma emergente dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi oggetto di contratto.
137. Con riferimento agli effetti della presente individuazione delle piattaforme emergenti sui contratti in essere e ai mutamenti rispetto alle piattaforme qualificate come emergenti con la delibera n. 665/09/CONS, si evidenzia come le linee guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi nelle stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 (approvate dell'Autorita' con delibera n. 426/11/CONS), prevedano al paragrafo 31 la salvaguardia dei diritti gia' assegnati nonche' oggetto degli inviti ad offrire, disponendo che «la Lega Calcio Serie A forma i pacchetti avendo l'accortezza di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi riservati agli altri assegnatari. I criteri sopra descritti valgono anche per il caso di variazioni, conseguenti a modifiche di mercato, delle piattaforme emergenti come oggi identificate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 665/09/CONS e successive modificazioni e integrazioni, senza pregiudizio ai diritti gia' assegnati e/o oggetto degli inviti a presentare offerte».
138. Tale disposizione consente di evitare sovrapposizioni tra le due delibere di individuazione delle piattaforme emergenti e di non ledere pertanto le posizioni giuridiche dei soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi, salvaguardando i diritti acquisiti da parte delle piattaforme qualificate emergenti dall'Autorita' con la delibera n. 665/09/CONS (IPTV, Mobile e DVB-H) fino alla scadenza dei relativi contratti. 6. Osservazioni conclusive.
139. A seguito degli elementi emersi dalla consultazione, si ritiene di poter ribadire le valutazioni espresse nella delibera n. 103/12/CONS, confermando, quindi, l'assenza, allo stato attuale, di piattaforme emergenti nel panorama dell'offerta di contenuti audiovisivi, come illustrato nella tabella seguente:


--------------------------------------------------------------------- Piattaforma Valutazione Valutazione Valutazione finale
tecnologica economica --------------------------------------------------------------------- DTT Consolidata Matura Non emergente --------------------------------------------------------------------- DTH Consolidata Matura Non emergente --------------------------------------------------------------------- TV su IP In transizione Matura Non emergente --------------------------------------------------------------------- WIRELESS In transizione Matura Non emergente --------------------------------------------------------------------- DVB H Consolidata Declino Non emergente ---------------------------------------------------------------------


Vista la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Articolo unico
Piattaforme emergenti

1. Ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS non sussistono, allo stato attuale, piattaforme emergenti nel panorama dell'offerta di contenuti audiovisivi. Tale valutazione e' senza pregiudizio dei diritti gia' assegnati e/o oggetto degli inviti a presentare offerte rispetto alle piattaforme qualificate come emergenti dalla delibera n. 665/09/CONS.
2. L'Autorita' si riserva di riesaminare la presente decisione alla luce della evoluzione dell'assetto del mercato.
3. Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento puo' essere impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso
4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente: Cardani
Il commissario relatore: Preto
 
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