Gazzetta n. 16 del 19 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 gennaio 2013 |
Proroga dell'autorizzazione alla societa' «Certificazioni S.r.l.», in Imola all'esercizio delle attivita' ex artt. 13 e 14 - DPR 30 aprile 1999, n. 162 relativo al recepimento della direttiva ascensori. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione n. 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la Direttiva n. 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto il decreto del 14 agosto 2012 di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio delle attivita' di certificazione CE per gli Allegati VI e X, nonche' per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ex artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, a favore dell'Organismo Certificazioni S.r.l. con sede legale in via 1° Maggio n. 86/C - 40026, Imola (BO), con scadenza 31 dicembre 2012; Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione, limitatamente alle attivita' di verifica dei punti precedenti, presentata dall'organismo Certificazioni S.r.l. - ritenuta ricevibile e acquisita agli atti al prot. n. 0259776 del 19 dicembre 2012; Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato; Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta; Considerato altresi' che l'esame documentale eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento relativo all'iter di accreditamento e' stato chiuso positivamente e che l'ente ha dichiarato che l'organismo e' organizzato per eseguire le attivita' di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99. Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162; Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attivita' specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia; Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
Decreta:
Art. 1
1. La societa' Certificazioni S.r.l., con sede in Imola, 40026 (BO), Via 1° Maggio n. 86/C, e' autorizzato ad effettuare attivita' di verifica in base a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99. 2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 30 giugno 2013. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 7 gennaio 2013
Il direttore generale: Vecchio |
|
|
|