Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2013 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 |
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida; Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I; Vista, altresi', la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE; Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative; Considerato, altresi', che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k), secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE; Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al piu' volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, si' da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E; Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6, 2, comma 1, lettere b) ed f) e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. (Omissis). 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono i informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: (Omissis); b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; (Omissis); f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/ 426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. - La direttiva 2011/94/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L. 314. - La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L. 403. - La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226. - Il regolamento (CEE) 3820/85 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. - La direttiva 91/439/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 1991, n. L 237. - La direttiva 76/914/CEE e' pubblicata nella GU.U.E. 29 dicembre 1976, n. L 357. - Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1992, n. 114, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. - Il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11. - Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Modifiche all'art. 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). - 1. All'art. 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare: 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; b) anni sedici per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; c) anni diciotto per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE; 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E; d) anni venti per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni; e) anni ventuno per guidare: 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE; 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E; 4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177; f) anni ventiquattro per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE."; a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1"; b) il comma 2-bis e' abrogato; c) al comma 3, la parola: "Chiunque" e' sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12, chiunque", ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.".».
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| Allegato I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda e' fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprieta' di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura «Repubblica italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture siano altresi' stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali e' riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; e) la dicitura «modello UE» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conduccion Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceaduas Tiomana Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedely Liċenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort; f) colori di riferimento: - blu: Pantone Reflex Blue, - giallo: Pantone Yellow. La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: - Codici da 01 a 99 : codici unionali armonizzati - CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocita' modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01: : a sinistra 90.02: : a destra 90.03: : sinistra 90.04: : destra 90.05: : mano 90.06: : piede 90.07: : utilizzabile. 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012] 96. Conducente che ha superato una prova di capacita' e di comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. - - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. - Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11 - 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente. b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12. c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2"; b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida"; c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" e' inserita la seguente: "corrispondente"; d) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Modifiche all'art. 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). - 1. L'art. 116 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1. 6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta. 7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'art. 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 10. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)
1. L'articolo 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h; b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.". Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art.11 (Modifiche all'art. 124 del codice della strada). - 1. L'art. 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h; b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f). 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.".».
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| Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO""; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.". Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Modifiche all'art. 125 del codice della strada, in materia di validita' della patente di guida). - 1. L'art. 125 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e' valida per i complessi di veicoli della categoria BE; b) la patente rilasciata per la categoria CE e' valida per la categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia' in possesso di patente per la categoria D; c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e' valida per i veicoli della categoria AM; e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per la categoria A1; f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; h) la patente di guida della categoria B e' valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni, nonche' i veicoli della categoria A1. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codiceunionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelli indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3. 4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". 2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo' essere autorizzata la guida: a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti; b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreche' tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che e' stato loro assegnato. 3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 116, commi 15 e 17.».
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| Art. 5 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e' sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e' sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati"; b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D"; c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6."; d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis". Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Modifiche all'art. 126 del Codice della strada, in materia di durata di validita' della patente di guida). - 1. L'art. 126 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 119, la durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni. 7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della patente di guida. 8. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'. 9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8. 10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216, comma 6. 12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'art. 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».
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| Art. 6
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida). - 1. All'art. 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. All'art. 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».
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| Art. 7
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.". Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Modifiche all'art. 135 del Codice della strada in materiadi circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri). - 1. L'art. 135 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita'. 2. Il permesso internazionale e' emesso dall'autorita' competente che ha rilasciato la patente ed e' conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, puo' richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto da' comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui all'art. 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. 6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando e' prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5. 7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17. 8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. 9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneita' quando prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. 11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dall'art. 116, commi 15 e 17. 12. Ai titolari di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu' in corso di validita', si applicano le sanzioni previste dall'art. 116, commi 16 e 18. 13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validita'. La patente e' ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.".».
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| Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo". Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Dopo l'art. 136 del Codice della strada sono inseriti i seguenti: "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 2. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la disciplina dell'art. 126-bis. 3. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validita'. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta. 4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 128. A tale fine e' fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 6. Il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo' ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria. 7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 116, commi 16 e 18. 8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 13, terzo periodo. Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 5. 2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 6. 3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17.".».
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| Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;". Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida). - 1. All'art. 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: "o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse e le parole: "o del certificato stessi" sono sostituite dalla seguente: "stessa". 2. All'art. 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;"; b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2"; b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale; c) il comma 6 e' abrogato.».
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| Art. 10
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola: "comunitario" e' sostituita dalla seguente: "UE". Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Disposizioni in materia del modello di patente). - 1. Il modello di patente di guida, di cui all'art. 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello UE di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed e' circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida. 2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano puo' introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, puo' inserire un supporto di memorizzazione - microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita' dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e' un presupposto per la validita' della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validita' del documento. 4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente art. si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.».
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| Art. 11 Disposizioni in materia di tariffe
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto. Note all'art. 11: - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.
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| Art. 12 Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. L'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto. |
| Art. 13
Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "cose". |
| Art. 14
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" e' sostituita dalla seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite dalle seguenti: " C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE"; b) il comma 2 e' abrogato. Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Qualificazione e formazione). - 1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 2. (Abrogato).».
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| Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Campo di applicazione)
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata: a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attivita' di conducente per il trasporto di persone o di cose; b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.". |
| Art. 16
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Esenzioni)
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE; b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; c) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.". |
| Art. 17
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Qualificazione iniziale)
1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire. 2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo' guidare, a partire da: a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. 3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo' guidare, a partire da: a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. 4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2. 5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3. 6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.". |
| Art. 18
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti: "1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis."; b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione"; c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" e' sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma 5-bis"; d) al comma 4, la parola: "terrestri" e' sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis"; e) dopo il comma 5, e' aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.". Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis 3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: a) dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis. 4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni. 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.».
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| Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 19, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 5-bis"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validita' della carta di qualificazione."; c) i commi 5 e 6 sono abrogati. Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4. 2.La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'art. 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'art. 19, comma 5-bis. 4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici conferma al conducente la validita' della carta di qualificazione. 5. (Abrogato). 6. (Abrogato). 7. All'art. 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente"; b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del conducente"».
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| Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Luogo di svolgimento della formazione)
1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.". |
| Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: "Codice comunitario" e' sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3."; c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validita' della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica"; d) al comma 3, le parole: ""D" ovvero "D+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica"; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta."; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95""; g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita'."; h) il comma 7-bis, e' sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'. 7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.". 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)". Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95". 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita'.". 7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'art. 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto art. 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'. 7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.».
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| Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse. Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art. 23 (Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti). - 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'art. 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale. 3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.».
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| Art. 23
Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214
1. All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed e' aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.". Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 6-ter, comma 2-bis, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 6-ter (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero). - 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi. 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.».
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| Art. 24 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente gia' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validita' di una carta di qualificazione del conducente, gia' rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, e' apposto il codice unionale "95" nonche' la data di scadenza dell'abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento. 4. Entro la data del 19 gennaio 2013, e' emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e). 5. Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. |
| Art. 25 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino |
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