Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I;
Vista, altresi', la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative;
Considerato, altresi', che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k), secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al piu' volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, si' da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegata al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6, 2, comma 1,
lettere b) ed f) e l'allegato B della legge 7 luglio 2009,
n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161, S.O., cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono i informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
(Omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
(Omissis);
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;».

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni
sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/ 426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE,
90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE,
92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la decisione
2000/258/CE nonche' le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE e
2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- La direttiva 2011/94/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 novembre 2011, n. L. 314.
- La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 dicembre 2006, n. L. 403.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 settembre 2003, n. L 226.
- Il regolamento (CEE) 3820/85 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
- La direttiva 91/439/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 agosto 1991, n. L 237.
- La direttiva 76/914/CEE e' pubblicata nella GU.U.E.
29 dicembre 1976, n. L 357.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
(Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1992, n. 114,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11.
- Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Modifiche all'art. 115 del Codice della
strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e
la conduzione di animali). - 1. All'art. 115 del Codice
della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia
di carta di qualificazione del conducente, chi guida
veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti
fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato
di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'art. 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.";
a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di
patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria
A1 o B1";
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) al comma 3, la parola: "Chiunque" e' sostituita
dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126,
comma 12, chiunque", ed il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Qualora trattasi di veicoli di cui al comma
1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui
guida e' richiesta la carta di qualificazione del
conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il
minore degli anni diciotto, munito di patente delle
categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui
veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente
lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.".».

 
Allegato I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE
DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda e' fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da:
- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprieta' di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:
- inchiostri a variazione cromatica,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
b) la dicitura «Repubblica italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture siano altresi' stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali e' riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente;
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare
9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
e) la dicitura «modello UE» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conduccion
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceaduas Tiomana
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedely
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
-
Codici da 01 a 99 : codici unionali armonizzati
-
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocita' modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata
(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE
90.01: : a sinistra
90.02: : a destra
90.03: : sinistra
90.04: : destra
90.05: : mano
90.06: : piede
90.07: : utilizzabile.
95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Conducente che ha superato una prova di capacita' e di comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V.
-
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11
-
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.
c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";
c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" e' inserita la seguente: "corrispondente";
d) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 116 del Codice della
strada, in materia di patente e di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). -
1. L'art. 116 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
"Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per
la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'art. 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW
con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e
che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre
il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera
e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata
non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;
ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio avente una massa massima autorizzata non
superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima
autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.
Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e'
richiesto il superamento di una prova di capacita' e
comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni
devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici
comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B
speciale e' vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2, lettere
a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di eta' non
inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del
veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'
richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'art. 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'art. 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400
euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».

 
Art. 3
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11
(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)

1. L'articolo 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come sostituito dal presente decreto:
«Art.11 (Modifiche all'art. 124 del codice della
strada). - 1. L'art. 124 del codice della strada e'
sostituito dal seguente:
"Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle
macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole,
escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine
agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non
superino la velocita' di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine
agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'
delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici
eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che,
eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati
e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e
B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,
lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine
operatrici senza essere munito della patente e' punito ai
sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento
si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma
14.".».

 
Art. 4

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Modifiche all'art. 125 del codice della
strada, in materia di validita' della patente di guida). -
1. L'art. 125 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
"Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti
di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida e'
subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo'
essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso
di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e
DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in
possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1,
C, D1 o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come
segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE,
D1E, o DE e' valida per i complessi di veicoli della
categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE e'
valida per la categoria DE, purche' il relativo titolare
sia gia' in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e'
valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle
categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria
e' valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 e'
valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D
e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1,
C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o
minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli
aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B e' valida,
sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di
potenza superiore a 15 kW, purche' il titolare abbia almeno
21 anni, nonche' i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
chiunque, munito di patente di guida recante un
codiceunionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL
VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni
diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
155 euro a 624 euro.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
chiunque, munito di patente di guida recante un codice
unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi
medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse
da quelli indicate dai predetti codici, e' soggetto alla
sanzione di cui all'art. 173, comma 3.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato
in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con
caratteristiche diverse da quella indicate nella patente
posseduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.".
2. Previa consultazione della Commissione europea ai
fini dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sul territorio nazionale puo' essere autorizzata la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una
massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le
attrezzature specializzate destinate al trasporto di
passeggeri disabili, da parte di persone di eta' non
inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di
patente di guida della categoria B, sempreche' tali
autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da
organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari
non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata
superiore a 3500 kg da parte di persone di eta' non
inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni
di una patente di guida della categoria B, sempreche' tali
veicoli siano essenzialmente destinati ad essere
utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non
commerciali, siano stati modificati in modo da non poter
essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o
per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle
assolutamente necessarie all'uso che e' stato loro
assegnato.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del
decreto di cui al comma 2, ove adottato, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 116, commi 15 e 17.».

 
Art. 5
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e' sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e' sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";
d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Modifiche all'art. 126 del Codice della
strada, in materia di durata di validita' della patente di
guida). - 1. L'art. 126 del Codice della strada e'
sostituito dal seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 119, la durata della validita' delle patenti di
guida e dei certificati di abilitazione professionale di
cui all'art. 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle
disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita' delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e
10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
psichici di idoneita' alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre
anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
sono valide per cinque anni fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di
eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti
fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta' le patenti
di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed
autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE
sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 115, comma 2, lettera b), al compimento del
sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida
solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva
la possibilita' per il titolare di richiedere la
riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE
rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati
e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B
sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta'
sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali
delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni
dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta',
rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due
anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per
il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque
anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
patente di guida.
8. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni
altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
avere effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di
validita'.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la
residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha
provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente,
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10, 11 e 12,
scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624
euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di
qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente
titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al
conducente titolare di patente di guida italiana che,
nell'esercizio dell'attivita' professionale di
autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di
cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione
scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216,
comma 6.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'art. 116,
comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque
viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».

 
Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice
della strada in materia di revisione e di sospensione della
patente di guida). - 1. All'art. 128 del Codice della
strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2,
anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da
quelli di cui al predetto articolo, accertino la
sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di
patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi
della normativa vigente.
1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della
patente di guida nei confronti delle persone a cui siano
state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il
provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. All'art. 129, comma 3, del Codice della strada, le
parole da: "e per le patenti rilasciate da uno Stato
estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».

 
Art. 7

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Modifiche all'art. 135 del Codice della
strada in materiadi circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati esteri). - 1. L'art. 135 del Codice
della strada e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando quanto
previsto in convenzioni internazionali, i titolari di
patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono
condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la
patente posseduta li abilita, a condizione che non siano
residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla
medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero
una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta
patente. La patente di guida ed il permesso internazionale
devono essere in corso di validita'.
2. Il permesso internazionale e' emesso dall'autorita'
competente che ha rilasciato la patente ed e' conforme a
quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia
abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo nel quale, per la guida di determinati
veicoli, e' prescritto il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi,
oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,
devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli,
dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi
dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata
rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di
tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite
nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto
previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, commette una violazione dalla
quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i
cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione, che nei quindici giorni successivi
emette un provvedimento di inibizione alla guida sul
territorio nazionale per un periodo pari alla durata della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il
titolare richiede la restituzione della patente trascorso
il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del
provvedimento di inibizione alla guida nel territorio
nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto
termine, il titolare della patente ritirata dichiari di
lasciare il territorio nazionale, puo' richiedere la
restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto
da' comunicazione del provvedimento di inibizione alla
guida, entro quindici giorni dalla sua adozione,
all'Autorita' che ha emesso la patente. Il provvedimento di
inibizione alla guida sul territorio nazionale e'
notificato all'interessato nelle forme di cui all'art. 201
ed ha efficacia dal momento della notifica del
provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e'
stato disposto contestualmente all'accertamento della
violazione. In tale ultimo caso, il conducente non
residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio
sul territorio nazionale, ai fini della notifica del
predetto provvedimento.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, commette una violazione dalla
quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i
cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione, che nei quindici giorni successivi
emette un provvedimento di inibizione alla guida sul
territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre anni quando e' prevista la revoca per violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si
applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del
provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai
sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in
violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6,
si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo che circoli sul territorio nazionale
senza il permesso internazionale ovvero la traduzione
ufficiale, di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400
euro a 1.600 euro.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 78 euro a 311 euro.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non
del certificato di abilitazione professionale o di
idoneita' quando prescritto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a
1.600 euro.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio
economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,
guidano con patente non piu' in corso di validita' si
applicano le sanzioni previste dall'art. 116, commi 15 e
17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di
validita', rilasciata da uno Stato non appartenente alla
Unione europea o allo Spazio economico europeo, che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza anagrafica in Italia, guidano con
l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non
piu' in corso di validita', si applicano le sanzioni
previste dall'art. 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio
economico europeo che, avendo acquisito la residenza
anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con
patente, scaduta di validita', e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. La
medesima sanzione si applica al titolare di patente di
guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, non residente in
Italia, che circola con il predetto documento scaduto di
validita'. La patente e' ritirata, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i
cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione che, entro i quindici giorni
successivi, la trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha
emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel
caso di guida con abilitazione professionale, ove
richiesta, scaduta di validita'.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio
economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con
patente in corso di validita', e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Il
documento e' ritirato, contestualmente alla violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione
che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette
all'ufficio della motorizzazione civile competente in
ragione della residenza del titolare dei documenti
predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente
posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.".».

 
Art. 8

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter
in materia di patenti di guida e di abilitazioni
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti
il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di
patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo). - 1. Dopo l'art. 136 del
Codice della strada sono inseriti i seguenti:
"Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di
guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri
dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono
equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I
conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le
disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel
presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di
validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito
residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo'
richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello
Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la
disciplina dell'art. 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di
validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito
residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo'
richiedere la conversione della patente posseduta in
patente di guida italiana, valida per le stesse categorie
alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di
idoneita' di cui all'art. 121. L'ufficio della
motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale
categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso
di validita'. La patente convertita e' ritirata e
restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che
ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato
che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime
disposizioni si applicano per le abilitazioni
professionali, senza peraltro provvedere al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. Il
titolare di patente di guida, senza limiti di validita'
amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della
residenza normale, deve procedere alla conversione della
patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, che abbiano acquisito residenza in
Italia ai sensi dell'art. 118-bis si applicano le
disposizioni di cui all'art. 128. A tale fine e' fatto
obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla
conversione della patente posseduta prima di sottoporsi
alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano quando la patente di guida della quale si chiede
il riconoscimento o la conversione e' sospesa o revocata
dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di
validita', rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito
residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, puo'
ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di
un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia
stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione
procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni
in proprio possesso o, se del caso, in base alle
informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello
Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione
professionale, e' soggetto alle sanzioni di cui all'art.
116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai
sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti
documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro del documento scaduto di validita',
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione
delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia
ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti
documenti scaduti di validita', e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Si
applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 13, terzo
periodo.
Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a
guidare adottati nei confronti di titolari di patente di
guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo). - 1. Qualora il titolare di
patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, commetta una
violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, si applicano le
disposizioni dell'art. 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata
da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del
presente codice, derivi la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida, si
applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del
provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai
sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in
violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2,
si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17.".».

 
Art. 9

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice
della strada, in materia di uso di lenti o di determinati
apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di
circolazione e di guida). - 1. All'art. 173, comma 1, del
Codice della strada, le parole: "o di certificato di
idoneita' alla guida dei ciclomotori" sono soppresse e le
parole: "o del certificato stessi" sono sostituite dalla
seguente: "stessa".
2. All'art. 180, del Codice della strada, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;";
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2";
b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di
abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti:
"certificato di abilitazione o di formazione professionale;
c) il comma 6 e' abrogato.».

 
Art. 10

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola: "comunitario" e' sostituita dalla seguente: "UE".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Disposizioni in materia del modello di
patente). - 1. Il modello di patente di guida, di cui
all'art. 116, comma 3, Codice della strada, come modificato
dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' conforme al
modello UE di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle
patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle
stesse, in un rettangolo di colore blu ed e' circondata da
dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro
dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo
con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto
modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione
elettronica della patente di guida.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili
per evitare rischi di falsificazione delle patenti di
guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve
essere protetto contro le falsificazioni in applicazione
delle specifiche disposizioni integrative, che saranno
adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a
modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato
italiano puo' introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione
di specifiche disposizioni da parte della Commissione
dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le
norme relative alla protezione dei dati, puo' inserire un
supporto di memorizzazione - microchip - nelle patenti di
guida, contenente i dati armonizzati delle stesse,
riportati nel modello di cui all'allegato I del presente
decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto ad
omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della
capacita' dello stesso di resistere ai tentativi di
manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la
presenza del microchip non e' un presupposto per la
validita' della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilita' o
qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono
sulla validita' del documento.
4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori
oneri derivanti dall'attuazione del presente art. si
provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe
applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di
cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870.».

 
Art. 11
Disposizioni in materia di tariffe

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.
Note all'art. 11:
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti) e' pubblicata nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.

 
Art. 12
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. L'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Art. 13

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "cose".
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" e' sostituita dalla seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite dalle seguenti: " C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE";
b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Qualificazione e formazione). - 1.
L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente
trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida
e' richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1,
D, D1E e DE, e' subordinata all'obbligo di qualificazione
iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. (Abrogato).».

 
Art. 15

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Campo di applicazione)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata:
a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attivita' di conducente per il trasporto di persone o di cose;
b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Esenzioni)

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 18
(Qualificazione iniziale)

1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo' guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo' guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti: "1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.";
b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione";
c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" e' sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma 5-bis";
d) al comma 4, la parola: "terrestri" e' sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis";
e) dopo il comma 5, e' aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente
comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di
qualificazione del conducente e' conseguita previa
frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o
accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e
superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso
sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di
almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in
relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e'
conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato
e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione
2-bis
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole,
a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, sulla base dei criteri individuati con il
decreto di cui al comma 5-bis.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base delle disposizioni
adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti
disposizioni in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla
frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal
sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai
requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui
al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle
procedure d'esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente.».

 
Art. 19

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 19, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 5-bis";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validita' della carta di qualificazione.";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Formazione periodica). - 1. Tutti i
conducenti titolari della carta di qualificazione sono
tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo
aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione,
secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2.La formazione periodica di cui al comma 1 consiste
nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari
della carta di qualificazione del conducente di
perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento
delle loro funzioni, con particolare riguardo alla
sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di
carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei
soggetti di cui all'art. 19, comma 3, sulla base delle
disposizioni adottate con il decreto di cui all'art. 19,
comma 5-bis.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti , Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici conferma al conducente la validita' della carta
di qualificazione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. All'art. 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa, della patente di guida o della carta di
qualificazione del conducente";
b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente
di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di
qualificazione del conducente"».

 
Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Luogo di svolgimento della formazione)

1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.".
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: "Codice comunitario" e' sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.";
c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validita' della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
d) al comma 3, le parole: ""D" ovvero "D+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002;
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"";
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita'.";
h) il comma 7-bis, e' sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.".
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)".
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle
premesse, come sostituito dal presente decreto:
«Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso
della carta di qualificazione del conducente, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono
comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida
italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di
guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica.
3. In corrispondenza della categoria di patente di
guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero
della formazione periodica.
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione
periodica di conducenti, titolari di patenti di guida
rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da
parte dei competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, del documento "carta di qualificazione del
conducente formato card", conforme all'allegato II, sul
quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta,
per la quale il documento e' rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione
eventualmente posseduta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento
(CE) n. 484/2002;
b) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dallo Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato "95".
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale del trasporto di persone mediante il possesso
di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del
quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio
nazionale a condizione di reciprocita'.".
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di
cui all'art. 125, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e'
consentito conseguire la patente di guida di categoria
corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente
sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del
conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della
patente di guida posseduta, ovvero a seguito di
qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria
residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di
cui al comma 1 del predetto art. 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione europea, su conversione di patente
rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'art. 136, comma
1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di
validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla
stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i
criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di
abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi
del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della
qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del
conducente precedentemente posseduta.».

 
Art. 22

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle
premesse, come sostituito dal presente decreto:
«Art. 23 (Sistema sanzionatorio e detrazione dei
punti). - 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art.
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, si applica anche alla carta di
qualificazione del conducente di cui all'art. 14, nonche'
al certificato di abilitazione professionale di tipo KB
previsto dall'art. 311 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta
di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono
commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la
carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio
dell'attivita' professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta
di qualificazione del conducente, detto documento e'
revocato se il conducente non supera l'esame di revisione
previsto dall'art. 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di
revoca della patente di guida e' revocata anche la carta di
qualificazione del conducente o il certificato di
abilitazione professionale di tipo KB.».

 
Art. 23

Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

1. All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed e' aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 6-ter, comma 2-bis, del
decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, citato nelle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6-ter (Disposizioni concernenti i titolari di
patente rilasciata da uno Stato estero). - 1. Per i
titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che
commettono sul territorio italiano violazioni di norme del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione
dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca
dati che e' progressivamente alimentata con i dati
anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni,
associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate
allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno
venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul
territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove
il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
guida e' limitata a sei mesi.
2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di
cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto
al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che
ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di
una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha efficacia
dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento,
se questo e' stato disposto contestualmente
all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il
conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere
un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della
notifica del predetto provvedimento. Il provvedimento di
inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il
periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni
previste dal comma 6 dell'art. 218 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In
luogo della revoca della patente e' sempre disposta
un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di
quattro anni.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla
guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere
omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni
previste dal presente decreto.».

 
Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente gia' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validita' di una carta di qualificazione del conducente, gia' rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, e' apposto il codice unionale "95" nonche' la data di scadenza dell'abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento.
4. Entro la data del 19 gennaio 2013, e' emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
 
Art. 25
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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