Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2012
Istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto 6 novembre 2012 che modifica il decreto 21 dicembre 2010 ed, in particolare, l'art. 5 che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori di pubblica sicurezza;
Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal decreto 6 novembre 2012 al fine di definire le modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dal suddetto Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1

Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con
qualifica di agenti di pubblica sicurezza

1. L'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica sicurezza, di seguito albo, e' diviso in due sezioni, denominate rispettivamente:
a) Sezione A - Agenti vigilatori;
b) Sezione B - Agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della tessera di riconoscimento, la data di rilascio e la data di scadenza della stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita' di vigilanza, eventuali altri consorzi convenzionati con il suddetto consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti sui quali svolge l'attivita' di vigilanza.
3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto indicato al punto 2), l'indicazione, per ogni iscritto del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato dall'Ufficio territoriale del Governo competente.
4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione.
5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed e' pubblicato sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e sicurezza.
 
Art. 2
Iscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

1. Possono essere iscritti all'albo, nelle rispettive sezioni A e B, i soggetti che sono muniti delle tessere di riconoscimento rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2012.
2. Non e' consentita la contemporanea iscrizione nelle due sezioni dell'albo.
 
Art. 3
Cancellazione e sospensione dall'Albo nazionale degli agenti
vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di
pubblica sicurezza.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di tutela presso il quale l'iscritto svolge l'attivita' di vigilanza la cancellazione dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed il consorzio di tutela stesso;
b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012;
2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo nei casi in cui all'agente sia irrogato, da parte del Consorzio di tutela, un provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando sia emesso nei confronti dello stesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale.
 
Art. 4
Reiscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli
agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo A o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
2. L'agente vigilatore o l'agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza reiscritto viene inserito in ordine cronologico in base alla data della nuova iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: Vaccari
 
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