Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 7 gennaio 2013 |
Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che: «a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinche' gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunita' europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identita' esibendo un documento d'identita' valido; b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorita' competenti o trasmesse a queste ultime, sempreche' esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale. 2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.» Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate; Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 295 del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni, concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»; Ritenuta la necessita' di dover adottare un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
Emana il seguente decreto:
Art. 1 Comunicazione giornaliera
1. Le generalita' delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto. |
| Allegato
Allegato Tecnico 1. Dati da trasmettere Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto. Data di arrivo; Numero giorni di permanenza; Cognome; Nome; Sesso; Data di nascita; Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero); Cittadinanza; Tipo documento di identita'; Numero documento di identita'; Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero). Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identita' (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940). Per i nuclei familiari e' sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indichera' l'altro coniuge ed i figli minorenni. Per i gruppi guidati e' sufficiente la compilazione da parte del capogruppo, che indichera' l'elenco degli altri componenti del gruppo. I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti: Numero giorni di permanenza Cognome; Nome; Sesso; Data di nascita; Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero); Cittadinanza. 2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici Il servizio di invio informatico/telematico delle schedine alloggiati e' fruibile dall'indirizzo Internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure tramite apposito link presente sul sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda presso la questura territorialmente competente che provvedera' ad abilitarli all'acceso al sistema. 2.1 Requisiti minimi Hardware Personal Computer con accesso alla rete Internet. Software Sistema Operativo Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7; Linux (qualsiasi distribuzione); MAC OS. Browser Internet Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore; Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore; Software Visualizzazione Ricevute Adobe Reader vers. 7.0 o superiore. 2.2 Certificati digitali 2.2.1 Certificato Server Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification Authority pubblica riconosciuta che consente la cifratura delle informazioni scambiate e garantisce l'identita' del sito Internet a cui le strutture si stanno collegando. 2.2.2 Certificati client Su ogni personal computer utilizzato dalle strutture ricettive per la trasmissione delle schedine deve essere installato un certificato client, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da password, che consente, unitamente a login e password, il riconoscimento dell'identita' della struttura ricettiva che trasmette. 2.3 Accesso al sistema Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e password) dalla Questura competente territorialmente, al primo accesso al servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari: download del certificato digitale client di cui al precedente punto 2.2.2 installazione del certificato su ogni postazione che intende utilizzare per la trasmissione. 2.4 Inserimento delle schedine alloggiati L'utente, successivamente all'autenticazione e all'accesso all'area di lavoro, puo' trasmettere le schedine alloggiati secondo due modalita' alternative di seguito descritte. 2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine Tale modalita' consente di inserire una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo piu' i relativi ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 1. 2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale Tale modalita' consente di trasmettere file in formato testuale (estensione txt, secondo la codifica ASCII Standard) contenenti i dati relativi a piu' schedine, secondo le seguenti regole: Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record (vedi punto 2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza; Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va aggiunto il ritorno a capo (carattere CR) e l'avanzamento di linea (carattere LF); Le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo. 2.4.3 Set di caratteri ammessi I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento) hanno i seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi: Cognome, Nome: Lettere maiuscole e minuscole (comprese le accentate), apostrofo (codice ASCII 39); Numero Documento: Lettere maiuscole e minuscole, numeri (0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII 45), barra inclinata (codice ASCII 47). 2.4.4 Tracciato record La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna riga del file testuale deve rispettare. 3 Ricevuta 3.1 Ricevuta digitale La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (portable document format), firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata. 3.2 Ricevuta fax Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalita' di trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovra' conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso. 3.3 Ricevuta posta elettronica certificata Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalita' di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovra' conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici
1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilita' di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia' digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico. 2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente articolo, puo' essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento. 3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalita' descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 3 Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. |
| Art. 4 Modalita' di conservazione ed accesso ai dati
1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 2. Titolare del trattamento dati e' il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati e' la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati: il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalita' di ricerca; il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attivita' di gestione e manutenzione tecnica del sistema. 3. L'accesso ai dati in linea e' consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del questore, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale. 4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento. 5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni. |
| Art. 5 Disposizioni finali
1. I decreti ministeriali del 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 gennaio 2013
Il Ministro: Cancellieri |
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