Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 ottobre 2012
Individuazione del massimale di polizza RC Notai.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con il quale e' stato modificato l'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per l'effetto e' stato introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilita' civile professionale dei Notai;
Visto l'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili e successive modifiche, il quale dispone che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del Notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive;
Vista la nota del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 settembre 2012;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;
Visto l'art. 3, comma 5, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche;
Visto l'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Decreta:

Art. 1

Il massimale della copertura assicurativa collettiva minima, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attivita' del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, e' fissato in misura pari ad almeno € 150.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattivita' illimitata e ultrattivita' decennale per i Notai che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.
 
Art. 2

Il massimale della copertura assicurativa minima per ogni Notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attivita' del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, e' fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattivita' illimitata e ultrattivita' decennale per i notai che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro della giustizia: Severino Il Ministro dello sviluppo economico: Passera
 
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