Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2013 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 novembre 2012 |
Annullamento giurisdizionale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 e conseguente mancata attribuzione dei relativi rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157; Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96; Vista la comunicazione in data 4 aprile 2012 del Presidente del Consiglio regionale del Molise, concernente i risultati della consultazione elettorale svoltasi il 16 e il 17 ottobre 2011 per il rinnovo del Consiglio regionale medesimo; Vista la sentenza del Tar per il Molise n. 224 del 28 maggio 2012, con la quale, relativamente alle elezioni in oggetto, sono stati annullati l'atto di proclamazione degli eletti e gli atti presupposti, sino alla fase della presentazione delle liste, ed e' stata disposta la ripetizione dell'intera competizione elettorale; Vista la deliberazione n. 207 del 25 luglio 2012, in forza della quale l'Ufficio di Presidenza ha deciso di sospendere l'approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi elettorali relativo alla consultazione in oggetto fino alla conclusione del contenzioso giurisdizionale; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 29 ottobre 2012, n. 5504, che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dal giudice di primo grado, ha confermato in via definitiva l'annullamento delle operazioni elettorali gia' disposto con la menzionata sentenza dal Tar per il Molise; Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l'accoglimento dell'azione di annullamento comporta l'annullamento con effetti ex tune del provvedimento risultato illegittimo, con conseguente eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo; Rilevato che, in conseguenza del descritto annullamento e dei suoi effetti ex tune sulla consultazione elettorale in oggetto, viene a mancare uno dei requisiti previsti dall'art. 6. comma 2, della legge n. 43 del 1995 quale presupposto indispensabile per l'attribuzione dei rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici, ovverosia il conseguimento di almeno un consigliere eletto; Ritenuto che, alla luce delle sentenze sopra menzionate, non sussistono le condizioni per l'attribuzione dei rimborsi ai partiti e ai movimenti politici con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 219 del 29 novembre 2012; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 219 del 29 novembre 2012 indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 29 novembre 2012
Il Presidente: Fini Il Segretario generale: Zampetti |
| Allegato
XVI LEGISLATURA Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 219/2012
OGGETTO: Annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 e conseguente mancata attribuzione dei relativi rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici. Riunione del 29 novembre 2012.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157; Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96: Vista la comunicazione in data 4 aprile 2012 del Presidente del Consiglio reuionale del Molise, concernente i risultati della consultazione elettorale svoltasi il 16 e il 17 ottobre 2011 per il rinnovo del Consiglio regionale medesimo; Vista la sentenza del Tar per il Molise n. 224 del 28 maggio 2012, con la quale, relativamente alle elezioni in oggetto, sono stati annullati la proclamazione degli eletti e gli atti presupposti, sino alla fase di ammissione delle liste, ed e' stata disposta la rinnovazione dell'intera competizione elettorale; Vista la deliberazione n. 207 del 25 luglio 2012. in forza della quale l'Ufficio di Presidenza ha deciso di sospendere l'approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi elettorali relativo alla consultazione in oggetto tino alla conclusione del contenzioso giurisdizionale: Vista la sentenza del Consiglio di Stato. Sez. V. del 29 ottobre 2012. n. 5504, che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dal giudice di primo grado, ha confermato in via definitiva l'annullamento delle operazioni elettorali gia' disposto con la menzionata sentenza dal Tar per il Molise; Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l'accoglimento dell'azione di annullamento comporta l'annullamento con effetti ex tune del provvedimento risultato illegittimo, con conseguente eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo; Rilevato che, in conseguenza del descritto annullamento e dei suoi effetti ex tune sulla consultazione elettorale in oggetto, viene a mancare uno dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 43 del 1995 quale presupposto indispensabile per l'attribuzione dei rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici, ovverosia il conseguimento di almeno un consigliere eletto; Ritenuto che, alla luce delle sentenze sopra menzionate. non sussistono le condizioni per l'attribuzione dei rimborsi ai partiti e ai movimenti politici con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto;
Delibera: di non procedere all'attribuzione dei rimborsi delle spese elettorali relativamente alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise tenutesi il 16 e il 17 ottobre 2011 e di restituire conseguentemente al Ministero dell'economia e delle finanze il tondo gia' acquisito a tal fine per l'annualita' 2012, integrato degli interessi maturati sul relativo deposito bancario. |
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