Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 dicembre 2012 |
Scioglimento della «Amici della Terra Societa' Cooperativa Edilizia», in Vibo Valentia e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di accertamento del 31 dicembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La Societa' "Amici della Terra Societa' Cooperativa Edilizia" con sede in Vibo Valentia, costituita in data 14 maggio 1991, C.F. 01796110797, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Luigi Spinelli, nato a Roma l'8 gennaio 1973, con studio in Via Boezio n. 92 - Roma, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 19 dicembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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