Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERA 28 dicembre 2012
Adempimenti di cui al regolamento della Commissione europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra degli operatori aerei amministrati dall'Italia. (Delibera n. 45/2012).


Il Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto
nella gestione delle attivita' di progetto
del protocollo di Kyoto

Visto il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni intervenute, recante "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.", e successive modificazioni intervenute, cosi' come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 257, recante "Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.", ed in particolare l'art. 3-bis, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorita' nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: "decreto legislativo 216/2006");
Visto l'art. 1, comma 13 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 257 che stabilisce che "Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006. n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, e' inviato al Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui 1'operatore aereo e' individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo l8-bis, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2003/87/CE quale operatore aereo amministrato dall'Italia";
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', come modificata in particolare dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
Visto il Regolamento (CE) della Commissione Europea N. 748/2009 emanato ai sensi dell'art. 18-bis della Direttiva 2003/87/CE, come emendato dal Regolamento della Commissione Europea (UE) N. 100/2012, recante l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attivita' di trasporto aereo ai sensi dell'allegato 1 della Direttiva 2003/87/CE, il relativo codice numerico di identificazione ed il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;
Visto l'art. 3, comma 1, lettere m-bis ed m-quater del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, che definiscono quale operatore aereo "la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile", e quale operatore aereo amministrato dall'Italia "l'operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia";
Visto il Regolamento (UE) n. 601/2012 che istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all'attivita' ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1° gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio, ed in particolare gli articoli 13, 74 e 76;
Visti i moduli per il piano di monitoraggio delle emissioni annue e per il piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro elaborati dalla Commissione Europea, approvati nella loro versione finale nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato sui cambiamenti climatici e disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm, nonche' sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella pagina dedicata all'aviazione (http://www.minambiente.it);
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea per il supporto dell'implementazione del Regolamento (UE) della Commissione n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che le sopra citate linee guida sono disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it);
Su proposta del coordinatore della segreteria tecnica del comitato, approvata con procedura scritta il 28 dicembre 2012

Delibera:

Art. 1

Campo di applicazione

1. La presente deliberazione e' indirizzata:
a) agli operatori aerei amministrati dall'Italia in possesso di un Piano di monitoraggio delle emissioni annue approvato da questo Comitato al fine di effettuare l'aggiornamento del Piano medesimo, come stabilito dall'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 216/2006, per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013;
b) agli operatori aerei individuati quali operatori aerei amministrati dall'Italia a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2003/87/CE, al fine della trasmissione del Piano di monitoraggio delle emissioni annue per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 come stabilito dall'art. 1, comma 13 del decreto legislativo 257/2010.
 
Art. 2
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni per il periodo che ha
inizio il 1° Gennaio 2013

1. Come stabilito dall'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 216/2006, gli operatori aerei di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), aggiornano il Piano di monitoraggio per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013 conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 della presente delibera e lo trasmettono a questo Comitato entro il 31 gennaio 2013 secondo le modalita' indicate al comma 3 del medesimo articolo.
2. Come stabilito dall'art. 1, comma 13 del decreto legislativo 257/2010 gli operatori aerei di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) trasmettono a questo Comitato, secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 della presente delibera, il Piano di monitoraggio per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013 elaborato conformemente alle disposizioni di cui al medesimo articolo, entro 60 giorni dal momento in cui 1'operatore aereo e' individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo l8-bis, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2003/87/CE quale operatore aereo amministrato dall'Italia.
3. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'art. 1 effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato A-bis del decreto legislativo 216/2006, secondo il Piano di monitoraggio di cui all'art. 3, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'art. 3, comma 5, ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura indicata all'art. 3 medesimo.
 
Art. 3
Piano di monitoraggio delle emissioni annuali per il periodo che ha
inizio il 1° gennaio 2013

1. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni annuali di cui all'art. 2, comma 1 ovvero il Piano di monitoraggio delle emissioni annuali di cui all'art. 2, comma 2, sono elaborati conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e secondo il modello predisposto dalla Commissione europea e disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm nonche', anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE per l'aviazione.
2. Nella compilazione del modello di cui al comma 1 l'operatore aereo si attiene a quanto previsto dalle Linee guida predisposte dalla Commissione Europea e disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.
3. L'aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni annuali di cui all'art. 2, comma 1, ovvero il Piano di monitoraggio delle emissioni annuali di cui all'art. 2, comma 2, sono sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE per l'aviazione.
4. Il Comitato esamina l'aggiornamento del Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero il Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonche' la rispondenza alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere all'operatore aereo amministrato dall'Italia le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero sul Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione, puo' prevedere prescrizioni ai fini di integrazioni e modifiche dell'aggiornamento del Piano ovvero del Piano, nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme al Regolamento 601/2012. In caso di approvazione con prescrizioni, l'operatore aereo recepisce tali prescrizioni ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio integrato sulla base delle prescrizioni da esso emanate.
 
Art. 4

Aggiornamenti successivi del Piano di monitoraggio

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 216/2006, l'aggiornamento del Piano di monitoraggio ovvero il Piano di monitoraggio approvati ai sensi dell'art. 3, comma 5 della presente deliberazione, sono adeguati nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento 601/2012 e trasmessi a questo Comitato secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 della presente deliberazione, il quale Comitato procedera' alla valutazione ed approvazione secondo le modalita' di cui al medesimo art. 3.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della trasmissione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 1, ovvero del Piano di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, gli operatori aerei amministrati dall'Italia effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' di trasporto aereo che ricadono nell'allegato A-bis del decreto legislativo 216/2006 conformemente al Regolamento 601/2012, compresi i relativi allegati, e mantengono evidenza documentale di tale conformita', ai fini della verifica annuale delle emissioni di gas ad effetto serra.
2. Successivamente alla trasmissione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 1, ovvero del Piano di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2 e nelle more dell'approvazione di cui all'art. 3, comma 5, l'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' di trasporto aereo che ricadono nell'allegato A-bis del decreto legislativo 216/2006 conformemente all'aggiornamento del Piano trasmesso ovvero conformemente al Piano trasmesso.
3. Nelle more dell'approvazione di cui all'art. 4, comma 1, l'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' di trasporto aereo che ricadono nell'allegato A-bis del decreto legislativo 216/2006 conformemente al Piano adeguato di cui al medesimo articolo.
4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente: Romano
 
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